Pensioni comparto sicurezza, come ottenere il trattamento privilegiato
Da tempo noi di Legal Team siamo in prima linea in materia di pensioni a difesa dei diritti degli ex dipendenti del comparto sicurezza sia ad ordinamento civile che militare. Oggi una recente sentenza della Corte dei Conti Calabria ci fornisce l’occasione per affrontare una tematica a noi cara che è quella delle cause di servizio e del riconoscimento del trattamento privilegiato.
Con la statuizione in commento, la Corte dei Conti per la Regione Calabria ha parzialmente accolto il ricorso di un pensionato, ex dipendente della Guardia di Finanza, volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una serie infermità, con la conseguente attribuzione della pensione privilegiata. Segnatamente, la Corte adita ha dichiarato la illegittimità del provvedimento dell’INPS che, adeguandosi al parere del Comitato di verifica delle cause di servizio, aveva riconosciuto il nesso di causalità per la sola infermità “spondiloartrosi lombare con bulging di L4 – L5, a lieve incidenza funzionale, senza segni clinici di radicolopatia periferica” rigettando le altre istanze. Sulla base di ciò non aveva erogato la pensione privilegiata non ritenendone sussistenti i presupposti.
La questione affrontata dalla sezione regionale della Corte dei Conti fornisce l’occasione per ricostruire il quadro normativo che disciplina il riconoscimento dell’istituto della pensione privilegiata. In particolare, come noto, il trattamento privilegiato consiste in una prestazione economica erogata in aggiunta rispetto alla pensione ordinaria cui hanno diritto, ad oggi, tutti i dipendenti del c.d. Comparto sicurezza che abbiano riportato una lesione o infermità accertata quale causa di servizio secondo la normativa di cui agli artt. 64 e seguenti del d.P.R. 1092/1973 e al d.P.R. 461/2001.
Il procedimento per il riconoscimento delle cause di servizio è regolato dal d.P.R. 461/2001 e si articola in un giudizio diagnostico redatto dalla Commissione medica ospedaliera (ex art. 6 del d.P.R. 461/2001), seguito dal parere del Comitato di verifica delle cause di servizio (ex art. 11 del d.P.R. 461/2001) il quale accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione. Il procedimento si conclude con il pedissequo provvedimento della Amministrazione datrice di lavoro che accerta o meno la causa di servizio.
Il suddetto accertamento è presupposto per l’ottenimento dell’equo indennizzo in costanza di rapporto lavorativo e, in seguito alla cessazione dal servizio, per l’ottenimento del trattamento di privilegio in aggiunta alla eventuale pensione che deve essere disposto dall’INPS su domanda da presentarsi entro il termine decadenziale di cinque anni.
Dirimente, ai fini della tipologia di trattamento di privilegio cui si ha diritto, è la individuazione della tabella e della relativa categoria cui la infermità rilevata viene ascritta. Tali tabelle sono allegate al d.P.R. 834 del 30 dicembre 1981, espressamente richiamato dalla normativa in analisi. Per quel che rileva, l’art. 67 d.P.R. 1092/1973 prevede che il diritto alla percezione della pensione privilegiata debba essere riconosciuto quando la infermità accertata risulta ascrivibile alla tabella A allegata al d.P.R. 834 del 30 dicembre 1981. L’importo della pensione privilegiata dipende dalla categoria individuata nella medesima tabella.
Qualora la causa di servizio venga invece ascritta alla tabella B d.P.R. 834 del 30 dicembre 1981 è previsto il diritto alla percezione di una indennità per una volta tanto corrispondente a ad un importo mensile variabile in ragione della gravità dell’infortunio erogabile per un massimo di cinque anni.
Il riconoscimento di più cause di servizio comporta, infine, il cumulo dei due trattamenti di privilegio ovvero l’attribuzione di una categoria superiore secondo quanto stabilito dall’art. 72 d.P.R. 1092/1973.
Tanto premesso, nella controversia in commento, il ricorrente aveva dedotto di aver richiesto il riconoscimento di molteplici cause di servizio dolendosi di aver ottenuto l’accertamento della sola patologia “spondiloartrosi lombare con bulging di L4 – L5, a lieve incidenza funzionale, senza segni clinici di radicolopatia periferica”. Salvo che per tale infermità, infatti, il Comitato di verifica delle cause di servizio aveva escluso la sussistenza del nesso causale tra il servizio espletato dal militare e le infermità “spondiloartrosi cervicale con protrusione discale da C2 a C7”, “emispasmo del 7 nervo cranico di destra” e “ipertensione arteriosa con danno d’organo”. Sicché, come per legge, l’INPS si era adeguata al parere del Comitato ed aveva concesso la indennità per una volta tanto in relazione alla sola infermità riconosciuta ed ascritta alla tabella B del d.P.R. 834 del 30 dicembre 1981.
Di contro il militare ha chiesto alla Corte dei Conti adita l’accertamento delle ulteriori cause di servizio e del diritto alla pensione privilegiata deducendo la sussistenza del nesso causale fra le patologie sofferte e l’attività lavorativa svolta.
Sul punto la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, acquisito il parere del Collegio medico legale interno alla Corte dei Conti, ha accertato l’assenza del nesso di causalità tra l’infermità “emispasmo del 7 nervo cranico di destra”, la “ipertensione arteriosa con danno d’organo”, e l’attività di lavoro svolta dal ricorrente osservando che tali patologie sono causate da fattori di rischio quali “cause eredo – costituzionali, dismetaboliche, abitudini voluttuarie/stili di vita” che non consentono di appurare il nesso causale prescritto dalla legge.
Diversamente, la sentenza in commento ha riconosciuto la causa di servizio in relazione alla “spondiloartrosi cervicale con protrusione discale da C2 a C7”, in quanto ritenuta una evoluzione della “spondiloartrosi lombare con bulging di L4 – L5, a lieve incidenza funzionale, senza segni clinici di radicolopatianperiferica” dal nesso causale già riconosciuto dal Comitato.
La Corte adita ha infatti giustificato la propria decisione richiamando la costante giurisprudenza secondo cui il trattamento pensionistico privilegiato può essere concesso a condizione che i “fatti di servizio“ siano stati la causa unica della menomazione dell’integrità psico – fisica, ovvero abbiano svolto un ruolo concausale nel suo decorso evolutivo (art. 64 D.P.R. n. 1092 del 1973). Al riguardo, chiarisce puntualmente la pronuncia, “la previsione legislativa non introduce il criterio dell’equivalenza causale, ma riconosce, nel rispetto del principio della causalità adeguata, soltanto quelle concause che si presentino come efficienti e determinanti. Il servizio, pertanto, deve portare ad un quid novi e ad un quid pluris rispetto alle normali cause di insorgenza e di progressione dell’infermità e non soltanto costituirne l’occasione, soprattutto qualora vi sia una tendenziale sovrapponibilità dei fattori eziologici professionali con quelli della vita comune e/o di origine genetica”.
Tali elementi sono stati riconosciuti nella nuova patologia accertata quale causa di servizio la quale è stata ascritta alla tabella B d.P.R. 834 del 30 dicembre 1981. Al ricorrente sono dunque state riconosciute due cause di servizio entrambe riconducibili alla tabella B d.P.R. 834 del 30 dicembre 1981 e pertanto, per effetto della disciplina del cumulo prevista dall’art. 72 d.P.R. 1092/1973, la Corte dei Conti ha attribuito la pensione privilegiata di Tabella A in favore del militare a far data dalla domanda.
Corte dei Conti Calabria, Sez. giurisdiz., Sent., 12/04/2021, n. 123