Part time: l’Inps riconosce la contribuzione ai fini pensionistici in misura piena
Nei rapporti di lavoro part-time verticale o ciclico, i periodi non lavorati sono riconosciuti per intero dall’Inps, anche per le gestioni private, nel calcolo dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione.
Questo è quanto stabilito dall’INPS nella Circolare n. 74 del 2021, con la quale l’Istituto è intervenuto per disciplinare il riconoscimento per intero della contribuzione a fini pensionistici da accreditare sulla posizione del lavoratore subordinato con contratti a part-time ciclico o verticale.
La novità sulla nuova modalità di calcolo dell’anzianità contributiva, introdotta dal 1 gennaio 2021 con la Legge di Bilancio, garantisce il raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione per l’intera durata del rapporto di lavoro part-time.
Dunque, a partire dal 1° gennaio 2021, è stato previsto che il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale (che prevede la prestazione lavorativa concentrata in determinati periodi) sia riconosciuto per intero, al fine del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione.
Il riconoscimento dei periodi, senza valenza in termini di imposizione contributiva ma utile esclusivamente ai fini del diritto a pensione, trova applicazione relativamente ai contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in corso ovvero esauriti e per l’intero periodo di durata degli stessi.
Precedentemente la disciplina previdenziale prevedeva che il parametro di misurazione per i periodi da riconoscere fosse la “settimana retribuita”: il numero dei contributi settimanali da accreditare ai fini delle prestazioni pensionistiche era pari a quello delle settimane dell’anno retribuite, per cui non era consentito l’accredito delle settimane prive di retribuzione.
Oggi, invece, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, tutte le settimane nell’ambito della durata dello stesso saranno valutate per intero, ai fini dell’anzianità di diritto, a condizione che la retribuzione accreditata nel periodo annuale di riferimento sia almeno pari all’importo minimale di retribuzione previsto per l’anno considerato; diversamente, il numero di contributi riconosciuti sarà pari al rapporto tra l’imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico in vigore nello stesso anno.
Con riferimento ai contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in itinere, l’Istituto procederà al riconoscimento, per l’intera durata del rapporto di lavoro part-time, dei periodi assicurativi interessati dall’applicazione normativa e riferiti a rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico attivi alla data di entrata in vigore della disciplina in commento.
In conclusione si può liberamente sostenere, riportando e condividendo le parole del presidente dell’Istituto, Pasquale Tridico, che “Si tratta di una riforma attesa e quanto mai giusta, soprattutto per le donne che devono affrontare periodi di attività ridotta per motivi legati alla maternità o per tutti coloro che abbiano altre esigenze di conciliazione lavoro-famiglia. L’ Inps si è fatto parte attiva per il superamento dell’iniqua sperequazione tra lavoratori rispetto al loro futuro pensionistico anche al fine di agevolare le possibili scelte degli individui nelle diverse fasi della propria vita”.