Decreto Semplificazioni 2021, proroga disciplina speciale del d.l. 76/2020. Esclusione automatica delle offerte anomale: giurisprudenza in via di consolidamento su eterointegrazione.

Decreto Semplificazioni 2021, proroga disciplina speciale del d.l. 762020. Esclusione automatica delle offerte anomale giurisprudenza in via di consolidamento su eterointegrazione.Anche il 2021 si conferma l’anno delle “semplificazioni”. Il d.l. 77/2021 in vigore dal 1 giugno scorso prevede tra le altre cose  di prorogare alcuni articoli della disciplina speciale del d.l. 76/2020 “decreto Semplificazioni 2020”. La norma sull’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 1, comma 3, d.l. Semplificazioni 2020, per esempio, resterà in vigore fino al 30 giugno 2023.

Il legislatore ci sta ormai abituando a un quadro normativo convulso, così come di recente definito dai giudici amministrativi, fatto di deroghe, proroghe, norme a tempo e modifiche permanenti al codice dei contratti pubblici.

Premesso che si avrà modo di tornare in modo più approfondito nelle prossime settimane sulle numerose novità del recente decreto Semplificazioni, ripercorriamo, in questo breve contributo, alcune decisioni rese sull’applicazione dell’esclusione automatica del Decreto Semplificazioni 2020.

I. TAR Piemonte, 17.11.2020, n. 736: l’esclusione automatica delle offerte anomale nelle gare sotto soglia da aggiudicarsi al prezzo più basso di cui al Decreto Semplificazioni prescinde dall’indicazione in lex specialis di una clausola ad hoc (a differenza di quanto invece prescrive l’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016) – clicca qui per leggere la notizia.

II. TAR Puglia, 22.1.2021, n. 113: andando in contrasto con la pronuncia di poco precedente del TAR Piemonte, ritiene che in presenza di una lex specialis che nulla dispone quanto all’automatismo espulsivo, disporlo in via diretta e immediata significherebbe porre ingiustificati ostacoli al principio di massima partecipazione alle gare, da sempre predicato dal giudice eurounitario – clicca qui per leggere la notizia.

III. TAR Lazio, 19.2.2021, n. 2104: la lex specialis viene eterointegrata dalla legge (nella specie, decreto Semplificazioni) anche laddove il bando preveda che alla procedura va applicata la disciplina generale dell’esclusione automatica dell’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016 – clicca qui per leggere la notizia.

IV. TAR Calabria, 2.3.2021, n. 449: allineandosi a quanto statuito dal TAR Piemonte e TAR Lazio, conferma l’operatività della esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure negoziate sotto soglia, criterio del prezzo più basso, ancorché la lex specialis non preveda, al suo interno, una tale conseguenza – clicca qui per leggere di più.

V. TAR Campania,  24.5.2021, n. 3429: a conferma di quanto affermato dal TAR Piemonte, afferma che, conformemente ai principi generali vigenti in materia di contrattualistica pubblica, nelle gare per l’affidamento degli appalti sotto soglia l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale prevista dal decreto semplificazioni non deve essere appositamente enunciata e motivata negli atti di gara, in quanto, diversamente opinando, si svaluterebbe indebitamente il principio di eterointegrazione legislativa della stessa disciplina di gara e si minerebbe l’obiettivo, posto alla base della normativa emergenziale del 2020, di celerità delle procedure di scelta del contraente.

VI. TAR Sicilia, 11.6.2021, n. 1892: allineandosi a quanto statuito dal TAR Piemonte e dal recente TAR Campania, il meccanismo di esclusione automatica delle offerte – previsto per gli appalti sotto soglia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso – trova applicazione anche se la legge di gara non lo preveda espressamente, in quanto tale norma emergenziale eterointegra la lex specialis che eventualmente non lo indichi. Va, infatti, considerato che l’esclusione automatica delle offerte anomale costituisce una delle misure, temporanee e derogatorie rispetto al Codice degli Appalti, indicate dal su citato art. 1 del decreto semplificazioni per lo snellimento delle procedure di gara indette per l’aggiudicazione degli appalti pubblici sotto soglia, al fine di fronteggiare le ricadute economiche negative derivanti dalla pandemia da COVID-19 e incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici.