Istanza compensazione prezzi per aumento costi materiali da costruzione: il punto sul decreto e sulla circolare ministeriale.

Istanza compensazione prezzi per aumento costi materiali da costruzione: il punto sul decreto e sulla circolare ministeriale.L’istanza di compensazione prezzi per aumento costi materiali da costruzione negli appalti pubblici, di cui al decreto Sostegni BIS, al decreto MIMS del 23.11.2021 e alla recentissima circolare ministeriale del 25.11.2021 è un tema caldo, sentito e caro agli operatori, in ragione di tanto è opportuno fare il punto.

Il giorno 23.11.2021 è stato pubblicato infatti in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente le variazioni dei prezzi dei principali materiali da costruzione da cui decorrono i noti 15 giorni entro cui inoltrare, a pena di decadenza, l’istanza di compensazione alla committenza.

Del meccanismo della compensazione disciplinato dall’art. 1-septies del decreto Sostegni bis abbiamo già parlato nelle nostre precedenti news.

Nella serata di ieri è stata pubblicata invece una Circolare del MIMS (clicca qui per scaricare) contenente le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione richiesta dalle imprese, utile anche a comprendere lato committenti come operare le compensazioni.

Vediamo i principali contenuti della Circolare.

In primo luogo, la circolare chiarisce il contenuto dell’istanza, che deve contenere l’indicazione dei materiali da costruzione utilizzati nell’esecuzione dell’appalto e per i quali, con il decreto variazioni del MIMS pubblicato il 23.11.2021, sono state rilevate le variazioni dei prezzi.

A tal fine, si ricorda che il decreto di istituzione del Fondo compensazioni, pubblicato in Gazzetta il 28.10.2021 (ne abbiamo parlato qui), prevede che l’istanza debba contenere anche la documentazione giustificativa prodotta dall’impresa.

La Circolare chiarisce altresì i compiti del RUP e del Direttore dei lavori.

Il Direttore dei lavori deve accertare le quantità di ciascun materiale contabilizzate a cui applicare la variazione di prezzo unitario, sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo, e provvedere a determinare l’ammontare della compensazione. Il Direttore dei lavori calcola così la maggiore onerosità subita dall’appaltatore, effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante.

Al RUP, invece, spetta il compito di convalidare i conteggi effettuati dal Direttore dei lavori e di verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento ai fini della compensazione dei prezzi, nonché, ove occorra, a richiedere alla stazione appaltante l’utilizzo di ulteriori somme.

Si ricorda che il decreto Sostegni BIS prevede che a farsi carico della compensazione sono in prima battuta le stazioni appaltanti, nella misura del 50% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento. La stazione appaltante potrà altresì impiegare le ulteriori somme derivanti da ribassi d’aste o che sono residuali rispetto ad altri interventi condotti e già ultimati, per i quali sia stato eseguito già il collaudo e siano stati rilasciati i prescritti certificati di regolare esecuzione.

Solo ove tale limite sia stato raggiunto, si procede alla compensazione facendo uso delle somme del c.d. Fondo per l’adeguamento dei prezzi, il cui ammontare è fissato a 100 milioni di euro.

Infine è il RUP o il dirigente all’uopo preposto che provvede ad effettuare il relativo pagamento.

Quanto alle modalità di funzionamento del meccanismo compensativo, la Circolare chiarisce quanto era già stato specificato dal decreto Sostegni BIS: la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate con decreto pubblicato il 23.11.2021, con riferimento alla data dell’offerta.

A tal fine, è necessario aver eseguito e contabilizzato, o comunque annotato nel libretto delle misure le quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, per i quali sono stati subiti gli aumenti.

In particolare, poi, per le offerte presentate nel 2020, la compensazione potrà essere ottenuta solo per le variazioni che superano l’8%. In tal caso le variazioni sono quelle indicate nell’Allegato 1 del decreto pubblicato in data 23.11.2021. La circolare riporta anche degli esempi, qui uno stralcio.

Per le offerte presentate tra il 2003 e il 2019, invece, potrà essere ottenuta la compensazione solo per le variazioni che superano il 10% complessivo e indicate nell’Allegato 2 del decreto pubblicato in data 23.11.2021. La circolare riporta anche degli esempi, qui uno stralcio.

Alle eventuali compensazioni, inoltre, non sembrerebbe applicarsi l’istituto delle riserve.

Infine, la Circolare chiarisce il contenuto del comma 2 dell’art. 1-septies, per cui le compensazioni sono determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021.

Si ricorda che il termine di 15 giorni per presentare le istanze di compensazione prezzi scade il giorno 8 dicembre 2021. Oltre tale data non sarà più possibile richiedere la suddetta compensazione, per cui è importante evitare di incorrere in errori nella redazione dell’istanza, pena il rigetto della domanda.

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