Il caso Ostia al TAR: gare su concessioni balneari non possono essere annullate dalla Giunta comunale
Tra le pronunce in materia di gare su concessioni balneari, si deve segnalare la recente sentenza del TAR Lazio sul caso Ostia per fare chiarezza sul motivo accolto e condiviso dai Giudici per annullare il provvedimento che aveva sospeso i bandi decisi dalla precedente amministrazione per riassegnare 37 stabilimenti balneari.
Sulla sentenza è possibile leggere commenti come “Ostia, Tar: “Gare su concessioni balneari non potevano essere annullate” Fonte: MondoBalneare.com
La questione però non riguarda propriamente il fatto che le gare su concessioni balneari non possono essere annullate, piuttosto riguarda il fatto che nel caso di specie non potesse la Giunta comunale prendere un provvedimento di tale natura.
Vediamo nei fatti.
La società ricorrente aveva partecipato alla procedura per l’affidamento di n. 37 concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, per la stagione balneare dell’anno 2021, indetta con Determinazione Dirigenziale del Municipio X di Roma Capitale, Ufficio Coordinamento Demanio Marittimo del 22 dicembre 2020.
Nell’ambito di tale procedura, la società si aggiudicava, in via provvisoria, il Lotto n. 33 denominato “Isola Fiorita”, in relazione al quale il precedente concessionario, nel gennaio 2018, aveva rinunciato al titolo.
Al sopraggiungere della nuova amministrazione, veniva adottata in data 15 dicembre 2021 da parte della Giunta municipale una Deliberazione che revocava la Determina Dirigenziale di indizione della procedura e prorogava, nelle more di approvazione del PUA, entro e non oltre il 31 dicembre 2023, le concessioni demaniali marittime.
La società impugna innanzi al TAR, tra gli altri, la predetta delibera di Giunta evidenziando che:
- La revoca della procedura di gara relativamente all’assegnazione del Lotto n. 33 è illegittima perché, trattandosi di una porzione del demanio priva di un concessionario sin dal gennaio 2018. In particolare, la motivazione che avrebbe indotto la Giunta Municipale a revocare la gara, consistente nella pretesa proroga delle concessioni demaniali marittime, asseritamente disposta dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze gemelle 17 e 18 del 9.11.2021, non sarebbe invocabile avuto riguardo alla posizione della società istante poiché, a differenza degli altri lotti messi a “concorso”, quello assegnato alla ricorrente in via provvisoria sarebbe “libero”, giacché il precedente concessionario aveva rinunciato all’uso del bene demaniale, fin dal 2018;
- La revoca della procedura di gara relativamente all’assegnazione del Lotto n. 33 è illegittima per manifesta incompetenza della Giunta Municipale del Municipio X di Roma Capitale.
Sul primo motivo, ad avviso del TAR, il suo eventuale accoglimento – che si appunta esclusivamente sulla illegittimità della disposta revoca in considerazione dell’inesistenza di un concessionario uscente e, quindi, dell’irrilevanza dell’eventuale proroga delle concessioni in essere – non gioverebbe alla società ricorrente in quanto lascerebbe impregiudicate le ulteriori ragioni addotte dalla Giunta a fondamento della disposta autotutela.
Consegue la necessità di scrutinare il secondo motivo secondo cui la Giunta Municipale, con l’adozione del contestato atto di autotutela, avrebbe violato il principio del cd. contrarius actu, così ingerendosi nella sfera di competenza del Dirigente dell’Ufficio Coordinamento Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale.
Ed è sulla scorta di tanto che il ricorso viene accolto.
In particolare, a differenza di quanto sostenuto dall’amministrazione, la Giunta municipale, lungi dal limitarsi ad offrire al competente Dirigente un mero “indirizzo politico” circa l’opportunità di ritirare la procedura in contestazione, ha testualmente deliberato:
“Di revocare i bandi indetti relativi all’assegnazione delle concessioni demaniali marittime;
Di prorogare, nelle more di approvazione del PUA, in applicazione delle richiamate Sentenze nn. 17 e 18/2021 del Consiglio di Stato, entro e non oltre il 31 dicembre 2023, le concessioni demaniali marittime di cui sopra”
Trattasi, quindi, di un provvedimento di autotutela certamente lesivo della sfera giuridica della società ricorrente e, come tale, idoneo a radicare in capo a quest’ultima l’interesse a ricorrere.
Ad avviso del Collegio, per consolidamento giurisprudenziale che lo stesso condivide, «La Giunta comunale non è competente alla adozione del provvedimento di revoca di una procedura concorsuale indetta con atto dirigenziale, e ciò sia in ossequio al principio del contrarius actus, che impone la sua adozione da parte del dirigente competente (che aveva indetto la procedura revocata), sia in relazione alla natura di atto gestionale di secondo grado della revoca, in quanto tale non rientrante nella sfera di attribuzione dell’organo politico, giusta i principi contenuti già nell’articolo 51 della legge n. 142/1990 e confermati dall’articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000, circa il riparto tra compiti di governo, di indirizzo e controllo, spettanti agli organi politici elettivi, e compiti di gestione, spettanti ai dirigenti» (così Cons. St., Sez. V, 29.11.2018, n. 6779).
Da ciò consegue che in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, ci si trova nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, dunque il giudice non può fare altro che rilevare il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus.
La ricorrente aveva anche chiesto la condanna dell’amministrazione all’aggiudicazione definitiva del Lotto n. 33.
Tuttavia, quale effetto conformativo delle statuizioni annullatorie di cui alla presente decisione, la procedura indetta con Determina Dirigenziale dovrà essere riattivata, con conseguenziale prosecuzione dell’istruttoria finalizzata all’accertamento della sussistenza, in capo all’odierna ricorrente, aggiudicatasi in via provvisoria il lotto n. 33, di tutti i presupposti all’uopo previsti dalla normativa di riferimento oltre che dalla cd. lex specialis per il godimento in uso del bene demaniale.