Fonti rinnovabili. Gli impianti agrovoltaici e la tutela della qualità paesaggistica di “nuova generazione”

Mai quanto oggi è necessario discutere di impianti agrovoltaici e tutela della qualità paesaggistica di “nuova generazione”. Il conflitto che sta affliggendo l’Ucraina sta infatti  determinando importanti ricadute sul piano energetico tanto da spingere il Governo italiano ad adottare molteplici iniziative con lo scopo di ridurre la dipendenza delle forniture che provengono da Paesi terzi ed incentivare la produzione di energia interna da fonti rinnovabili.

Tra le iniziative non possono che annoverarsi quella da ultima promossa dal MTE contro il caro prezzi (qui il link per una rapida consultazione), oltre che l’adozione delle misure urgenti per la crisi in Ucraina introdotte con il decreto – legge 28 febbraio 2022, n. 16, che all’art. 2 ha sancito l’adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema energetico, incentivando il massimo impiego di impianti di generazione di energia alimentati medianti fonti rinnovabili, demandando il Ministero della Transizione Ecologica ad adottare le misure necessarie per incentivare l’uso delle fonti rinnovabili.

Nello scenario qui descritto assume un ruolo di rilievo l’incentivo alla diffusione di energia proveniente da fonti rinnovabili mediante installazione di impianti agrovoltaici, di cui all’art. 65, decreto – legge 24 gennaio 2012, n. 1, e s.m.i.

Prima di esaminare specificatamente la particolare disciplina normativa prevista dal legislatore riguardo tali impianti deve osservarsi che, a fronte del divieto generale di accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici realizzati in area agricola, il legislatore ha introdotto una deroga speciale (art. 65, d.l. 24.1.2012, n. 1) a mezzo del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure“, proprio per gli impianti agrovoltaici, promuovendone indirettamente il relativo sviluppo nel territorio.

Tale favor, come a breve si avrà modo di constatare, ha spinto numerosi operatori del settore a convertire le proprie iniziative a vantaggio dell’agrovoltaico, quale sistema impiantistico di produzione di energia definito “di nuova generazione”.

Si tratta, come è noto, di quelle tipologie di impianti che, come previsto dal legislatore, sfruttano soluzioni integrative e innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, che possiedono una caratteristiche essenziale: devono essere tali da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale.

Si tratta di una caratteristica essenziale per tali impianti al fine di accedere alle agevolazioni statali: l’accesso, infatti, è subordinato specificatamente alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, insomma una serie di accorgimenti tecnici ed innovativi a tutela dell’attività agricola (che appare prioritaria rispetto alla produzione energetica).

La giurisprudenza amministrativa più recente ha affrontato molteplici vicende relative ai procedimenti autorizzativi per lo sviluppo di tali soluzioni impiantistiche, fornendo sempre più elementi caratterizzanti gli impianti agrovoltaici e le varie forme di tutela previste dall’ordinamento giuridico.

Il TAR Puglia ha recentemente affrontato una vicenda nell’ambito della quale l’Ente preposto ha negato, in due step conseguenti, l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da parte di un operatore del settore, nonostante lo stesso avesse modificato la soluzione impiantistica (a seguito del primo diniego espresso dall’Ente), convertendo la proposta progettuale originariamente prescelta (impianto fotovoltaico in area agricola) in favore di un impianto agrovoltaico.

Nel ritenere illegittimo il diniego autorizzativo, il Giudice amministrativo ha accolto il ricorso annullando i provvedimenti e colto l’occasione per precisare la distinzione che sussiste tra un impianto fotovoltaico vero e proprio ed uno agrovoltaico, evidenziando le caratteristiche proprie di tali ultimi sistemi: “… mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell’agri-fotovoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola …“.

Certamente, il richiamo giurisprudenziale operato non può che essere colto positivamente, laddove si consideri che gli impianti agrovoltaici presentano numerosi aspetti positivi, tra i quali non può porsi in secondo piano ciò che determinano in termini di promozione e tutela della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, poiché, diversamente dagli impianti fotovoltaici veri e propri che potrebbero essere visti come pregiudizievoli per conservazione dei valori paesaggistici, quelli agrovoltaici favoriscono maggiormente le attività agricole senza operare una radicale trasformazione territoriale (pur sempre compromessa).

Tuttavia, alcuni rilievi critici che derivano dagli operatori del settore si impongono in termini pressoché obbligatori: per un verso, la pronuncia dimostra che la realtà (manifestata dal diniego amministrativo/autorizzativo) è ben lontana dalle intenzioni del legislatore che intende favorire lo sviluppo, per altro verso, vi è una vera e propria lacuna normativa poiché ad oggi si registra l’assenza di una definizione normativa di impianto agrovoltaico che potrebbe certamente meglio chiarire le modalità attraverso le quali le finalità (tutela delle attività agricole) di tali impianti potrebbero essere perseguite.

L’attualità del tema della tutela paesaggistica è stata precedentemente affrontata in questa news, a dimostrazione dell’importanza che assume tale elemento nei processi di sviluppo energetico sul quale, certamente, si continuerà a discutere.

(TAR Puglia Lecce Sez. II, 11.2.2022, n. 248)