Concessioni balneari: i titoli sono importanti. La definizione agevolata dei canoni concessori.
Torniamo sul tema delle concessioni balneari, in particolare sulla definizione agevolata dei canoni concessori.
Come di recente ricordato in questa news, è diffusa la tendenza a pubblicare articoli con titoli suggestivi ma in alcuni casi fuorvianti. Tendenza, questa, che si è ripetuta anche con l’articolo dal titolo Balneari pertinenziali, Cassazione: “Contenziosi sospesi fino a esito cause civili” Fonte: MondoBalneare.com.
A dispetto del titolo – fuorviante per chi legge – la questione portata all’attenzione della Suprema Corte – decisa con provvedimento reso a Sezioni Unite (ordinanza del 15.3.2022 n. 8475) – ha ad oggetto la giurisdizione chiamata a decidere sulla controversia relativa alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 100, d.l. 104/2020. Si discute, in altri termini, se su tale domanda debba pronunciarsi il giudice amministrativo ovvero sia competente il giudice ordinario.
Questi i fatti, in estrema sintesi. Un titolare di concessione demaniale con finalità turistico-ricreative ricorreva al TAR contestando la legittimità del provvedimento di decadenza della concessione di cui era titolare – decadenza disposta per l’omesso pagamento del canone concessorio per il periodo 2016/2019. Nelle more del giudizio amministrativo, il ricorrente – con istanza del 7.9.2020 – richiedeva l’attivazione del procedimento di definizione agevolata di cui all’art. 100 del d.l. 104/2020; sicché il Collegio – con ordinanza 30.11.2020 n. 12763 – disponeva, in applicazione del disposto combinato dell’art. 100, commi 7 ss., la sospensione del giudizio.
Sennonché l’amministrazione comunale rigettava parzialmente la predetta istanza, limitandosi ad accoglierla soltanto per alcune annualità: per tale motivo, quindi, il Comune instava affinché venisse riassunto il giudizio (innanzi al TAR) sospeso con la succitata ordinanza.
In sede di giudizio di riassunzione, le parti venivano invitate dal Collegio a dedurre sulla questione di giurisdizione relativa alla domanda di annullamento del diniego di accesso alla definizione agevolata di cui all’art. 100, commi 7 ss., d.l. 104/2020. A fronte del deposito di ricorso per regolamento di giurisdizione da parte del gestore dello stabilimento balneare, il Collegio – con ordinanza Sez. II bis, 14.6.2021, n. 7071 – sospendeva nuovamente il giudizio al fine di consentire alla Suprema Corte di pronunciarsi sul predetto regolamento.
La Suprema Corte evidenzia innanzitutto quanto segue.
A norma dell’art. 133 c.p.a. (d.lgs. 104/2010) tra le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sono ricomprese anche quelle “aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche”.
Il d.l. 104/2020, all’art. 100, comma 7, così dispone: “Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, (…) i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all’ente gestore e all’Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento:
- in un’unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
- rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”.
Ai sensi del successivo comma 8 “La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 è presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 è versato l’intero importo dovuto, se in un’unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato”.
L’art. 100, comma 10, del menzionato decreto-legge prevede che “La presentazione della domanda nel termine di cui al comma 8 sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 7, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone”.
I giudici di Piazza Cavour con il provvedimento in commento evidenziano che:
– in tema di definizione agevolata va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario: è pacifico, nel dettaglio, che “in caso di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi (…) si estende alle questioni inerenti all’adempimento o l’inadempimento della concessione”;
– non è possibile, nel caso di specie, una deroga alla giurisdizione per ragioni di connessione. Sul punto, è infatti costante l’orientamento secondo cui salvo espresse deroghe – specificamente risultanti in atti legislativi – nell’ordinamento vige il principio dell’inderogabilità della giurisdizione per ragioni di connessione (ex multis, Cass. civ., ord. 11932/2019). Ne deriva, quale conseguenza, l’ammissibilità della deroga solo in casi eccezionali – e, come sancito da Cass. civ, SS.UU., 18126/2005 “nelle controversie relative all’aggiudicazione di appalti pubblici”;
– poiché il caso di specie, come poc’anzi detto, riguarda il pagamento di canoni in forza di un rapporto concessorio, la fattispecie è riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario per espressa previsione di legge (art. 133, d.lgs. 104/2010) sicché nel caso in esame deriva l’impossibilità di derogare “per via di mera interpretazione, alla giurisdizione esclusiva fissata dalla legge”.
(Cass. civ., SS.UU., 15.3.2022, n. 8475)