Approfondimento caro materiali e appalti pubblici Legal Team – decreto aiuti e legge di bilancio 2023

INDICE

LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO AIUTI E LE MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE DI BILANCIO       

IL DECRETO AIUTI

I. Le modifiche in corso d’opera ai prezzari e il riconoscimento dei maggiori oneri nei SAL

II. L’aggiornamento dei prezzari regionali

III. Le novità per gli accordi quadro

IV. I fondi in favore delle stazioni appaltanti ed il loro utilizzo

V. La rimodulazione dei quadri economici per le gare ancora da avviare

VI. Le norme per ANAS, Ferrovie dello Stato e contraenti generali

VII. Le disposizioni per i concessionari autostradali

LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

I. Per le gare da bandire – commi 369-378 L. 197/2022.

II. Per i contratti in corso – comma 458 L. 197/2022.                                                    

 

L’art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto aiuti) – convertito, con modifiche, in legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022[1] – ha introdotto delle rilevanti novità in tema di appalti pubblici al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, da attuarsi “anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali”.

In sede di conversione il legislatore ha apportato alcune modifiche al contenuto originario, di cui si farà espresso riferimento nei successivi paragrafi. Novità di particolare rilevanza sono state poi apportate con la Legge di Bilancio 2023 sia per le gare da bandire che per le gare in corso di esecuzione[2].

È doveroso evidenziare, in ogni caso, la complessità delle norme e dei contenuti, trattandosi di disposizioni di carattere emergenziale, la cui concreta applicazione potrebbe rivelarsi scivolosa.

Gli artt. 26 e 27 introducono misure specifiche in materia di appalti pubblici di lavori e concessioni di lavori[3].

Si noti che le misure individuate dal decreto aiuti sono applicabili esclusivamente ai lavori: sono così esclusi i contratti di servizi e forniture, nonché i servizi legati alla fase esecutiva (direzione lavori e coordinamento sicurezza)[4].

 

IL DECRETO AIUTI

 

I. Le modifiche in corso d’opera ai prezzari e il riconoscimento dei maggiori oneri nei SAL

Il campo di applicazione dell’art. 26 attiene ai contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021.

In particolare, in base al comma 1 dell’art. 26 del decreto in parola, il SAL afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 è adottato:

  • applicando i prezzari infrannuali aggiornati (secondo la procedura stabilita dall’art. 26, comma 2, d.l. 50/2022),
  • ovvero, nelle more di tale aggiornamento, riconoscendo un incremento fino al 20% delle risultanze dei prezzari aggiornati al 31 dicembre 2021 “ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni” (art. 26, comma 3, d.l. 50/2022)[5].

In base all’art. 26 comma 1 la committente è tenuta a riconoscere tali maggiori importi, al netto del ribasso d’asta formulato in sede di offerta, nella misura del 90%.

Si prevede che il certificato di pagamento è emesso contestualmente o comunque entro cinque (5) giorni dall’adozione del SAL.

Stando alla normativa emergenziale, i pagamenti sono effettuati al netto di eventuali compensazioni ottenute dall’appaltatore tramite l’attivazione di clausole revisione prezzi contenute nei contratti. Quanto al termine di pagamento, si applica l’art. 113-bis, comma 1 del Codice, per cui i pagamenti devono essere effettuati entro trenta (30) giorni dall’adozione di ogni SAL[6], nei limiti delle risorse disponibili[7].

Per i SAL relativi alle lavorazioni effettuate tra il 1 gennaio 2022 e 18 maggio 2022 già adottati e per i quali sia già intervenuto un certificato di pagamento, il legislatore ha previsto l’emissione di un certificato di pagamento straordinario contenente la determinazione dell’acconto del corrispettivo dell’appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a partire dal 1° gennaio 2022, calcolato applicando i prezzari aggiornati al 31 luglio 2022 o, in mancanza, applicando un incremento fino al 20% dei prezzari aggiornati al 31 dicembre 2021. In questo caso, il certificato di pagamento straordinario deve essere adottato entro trenta (30) giorni a partire dall’entrata in vigore del decreto aiuti (18 maggio 2022).

L’aggiornamento dei prezzi per i SAL 2022, nonché il certificato straordinario di pagamento devono essere automaticamente rilasciati dalle amministrazioni: non è necessario che l’appaltatore inoltri un’istanza.

L’appaltatore che non ha ottenuto i riconoscimenti dovuti, o li ha ricevuti solo in parte o in maniera errata, è tenuto ad attivarsi prontamente: il ritardo nei pagamenti può comportare delle decadenze in capo all’appaltatore che potrebbe rischiare di non ottenere l’importo spettante. È bene dunque attivarsi prontamente per non perdere tale diritto.

 

II. L’aggiornamento dei prezzari regionali

Ai fini della determinazione dei nuovi prezzari, sul cui aggiornamento si impone una particolare accelerata, è necessario considerare il comma 2 e 3 dell’art. 26 in parola.

Il comma 2 dell’art. 26 prevede che in deroga all’art. 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016, i prezzari regionali in uso per il 2022 devono essere aggiornati entro il 31 luglio 2022.

Le regole per la redazione dei prezzari sono contenute nelle Linee Guida del MIMS (D.M. 13 luglio 2022) pubblicate in Gazzetta Ufficiale in data 11 agosto 2022, in attuazione dell’art. 29, comma 12 del d.l. 4/2022 (l. 25/2022). Come previsto anche dall’art. 23 del Codice, qualora le regioni non provvedano nei tempi indicati, spetta alle diramazioni territoriali del MIMS procedere alla redazione dei prezzari, ma entro quindici (15) giorni (non trenta giorni, come previsto dal Codice).

I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2022 e possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023 unicamente per i progetti che verranno approvati entro tale data.

I prezzari così aggiornati si applicano anche alle procedure non ancora avviate e fino al 31 dicembre 2022.

Nelle more della determinazione dei prezzari, il comma 3 dell’art. 26 prevede che ai fini delle determinazioni del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, le committenti incrementano fino al 20% le risultanze dei prezzari aggiornati al 31 dicembre 2021.

All’esito dell’aggiornamento dei prezzari, se la differenza tra i prezzari del 2021 è maggiore o inferiore al 20% rispetto ai prezzi del 2022, la committente procede con un conguaglio, da effettuarsi nel primo SAL utile successivo all’adozione dei prezzari aggiornati.

La formulazione del comma 3 dell’art. 26 appare suscettibile di essere interpretata sotto un duplice profilo. Da un lato, facendo leva sulla formulazione letterale della disposizione, è ragionevole ritenere che la disposizione potrebbe applicarsi alle future gare, unicamente “ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni” ai sensi dell’art. 23, comma 16, Codice, da altro lato, in forza del rinvio effettuato dal comma 1 dell’art. 26, la stessa potrebbe applicarsi ai contratti in corso di esecuzione e, dunque, per la determinazione dei SAL.

Di recente, l’ANAC ha avuto modo di precisare che le nuove gare che ad oggi non contemplano l’aggiornamento dei prezzi previsto dal decreto aiuti sono illegittime. In tal senso, l’Autorità ha richiamato ad un maggiore rigore nell’indizione delle gare per assicurare la corretta applicazione delle norme sulla revisione dei prezzi, nonché per la determinazione dei costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni[8].

 

III. Le novità per gli accordi quadro

Il comma 9 dell’art. 26 del d.l. 50/2022 ha abrogato il comma 11-bis dell’art. 29 della l. 25/2022, il quale prevedeva una peculiare disciplina per gli accordi quadro[9]. Al suo posto, l’art. 26 comma 8 del decreto aiuti ha introdotto un altro meccanismo per par fronte agli aumenti dei costi negli accordi quadro.

In particolare, fino al 31 dicembre 2022, per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto aiuti), ai fini dell’esecuzione, le stazioni appaltanti utilizzano i prezzari aggiornati secondo le regole previste dal comma 2 e 3 dell’art. 26 in parola, nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo quadro e nei limiti del ribasso formulato in sede di offerta.

Le disposizioni relative ai SAL, ai prezzari e ai Fondi introdotte dall’art. 26 in esame ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche agli accordi quadro già in esecuzione al 18 maggio 2021, per le lavorazioni contabilizzate o allibrate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

 

IV. I fondi in favore delle stazioni appaltanti e il loro utilizzo

Qualora le stazioni appaltanti non detengano somme sufficienti per far fronte agli automatismi imposti dal decreto aiuti in parola, il comma 4 dell’art. 26 del medesimo decreto prevede la possibilità di accedere ad alcuni Fondi già istituiti dal legislatore.

Per le opere PNRR, l’art. 26, comma 4 lett. a) permette di utilizzare le risorse previste dal c.d. Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche previsto dall’art. 7, comma 1 del d.l. 76/2020 (l. 120/2020, c.d. decreto Semplificazioni). Le istanze di accesso a tale Fondo sono presentate dalle stazioni appaltanti:

  • entro il 31 agosto 2022, per i SAL relativi alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022;
  • entro il 31 gennaio 2023 per i SAL relativi alle lavorazioni effettuate tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2022.

Quanto alle caratteristiche delle istanze che le stazioni appaltanti devono inoltrare per accedere al già menzionato Fondo, la norma rinvia ad un decreto la relativa definizione. In attuazione del disposto dell’art. 26, comma 4, lett. a) è stato emanato il Decreto del 17 giugno 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 agosto 2022[10], nonché dal Decreto del 6 gennaio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2022, contenenti le modalità operative di accesso e di utilizzazione del Fondo per i due periodi di riferimento[11].

A tal fine, il Fondo viene incrementato di ulteriori 1.000 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni per il 2023.

Per tutte le altre opere, l’art. 26, comma 4 lett. b) permette di utilizzare le risorse previste dal c.d. Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione previsto dall’art. 1-septies, comma 8 del d.l. 73/2021 (l. 106/2021). Si tratta del medesimo Fondo utilizzato ai fini delle compensazioni di cui all’art. 1-septies per le istanze del primo e del secondo semestre 2021. Per accedere a tale Fondo, le istanze di accesso devono essere presentate dalle stazioni appaltanti:

  • entro il 31 agosto 2022, per i SAL relativi alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022;
  • entro il 31 gennaio 2023 per i SAL relativi alle lavorazioni effettuate tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2022.

Le modalità di utilizzazione del Fondo per gli scopi in commento sono state regolate dal Decreto del MIMS del 27 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 2022[12].

A tal fine, tale Fondo viene ulteriormente incrementato con 1.000 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni per il 2023.

Per entrambi i Fondi, la norma precisa che, fermo restando l’obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti in base all’art. 113-bis, comma 1 del Codice, in caso di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere o al Fondo per l’adeguamento prezzi, i pagamenti in favore degli appaltatori sono effettuati dalle stazioni appaltanti entro trenta (30) giorni dal trasferimento delle risorse da parte del Ministero.

Il comma 11 dell’art. 26 in esame estende poi il meccanismo di anticipazione del 50% introdotto dall’art. 23 comma 1 del d.l. 21/2022 per il Fondo adeguamento prezzi, anche al Fondo per la prosecuzione delle opere.

 

V. La rimodulazione dei quadri economici per le gare ancora da avviare

V.1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’utilizzo dei prezzari aggiornati per le procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, ossia dopo il 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, il comma 6 dell’art. 26 precisa che le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi.

Le amministrazioni sono così obbligate ad avviare le nuove gare con i prezzari aggiornati.

Per le stesse finalità, le stazioni appaltanti possono utilizzare somme residuanti da altri interventi condotti e già ultimati, per i quali sia stato eseguito già il collaudo e siano stati rilasciati i prescritti certificati di regolare esecuzione, purché nel rispetto delle procedure contabili di spesa e nei limiti di spesa autorizzata disponibile al 18 maggio 2022.

In caso di insufficienza di tali risorse, per far fronte all’aggiornamento dei prezzari utilizzati negli interventi ancora da affidare, il comma 7 istituisce il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili, con una dotazione di 1.500 milioni per il 2022[13]. Priorità nell’accesso a tale Fondo è data agli appalti finanziati in tutto o in parte con il PNRR, ma possono accedervi anche le stazioni appaltanti che hanno appalti relativi a opere previste dai piani di investimento complementari al PNRR da ultimare entro il 2026, nonché altri appalti speciali specificati nella stessa norma (opere per il Giubileo 2025, per i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 e per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026).

Si precisa che di recente, l’art. 8-bis del d.l. 13/2023 (conv. con modificazioni in L. 41/2023) ha previsto al comma 1 che gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell’art. 10, comma 6-quater, d.l. 77/2021, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l’ammontare di risorse pari al 20% dell’importo già assegnato dal predetto provvedimento. Il successivo comma 2 assegna al MIT il compito di comunicare al MEF e alla Ragioneria di Stato, entro il 30 aprile 2023, l’elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell’indicazione dell’ente locale attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro 10 giorni dalla scadenza del suddetto termine, sono assegnate le relative risorse.

V.2. Anche in questo caso, le modalità di accesso al Fondo sono rimesse ad un apposito decreto: con DPCM 28 luglio 2022 (pubblicato in G.U. 12 settembre 2022) sono state definite le procedure per l’accesso al Fondo da parte delle amministrazioni statali istanti, per consentire l’avvio entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi dei relativi interventi per le opere che presentino un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall’aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 3 del dell’art. 26 del decreti aiuti[14].

Il termine di presentazione delle istanze di accesso al Fondo per le amministrazioni statali è fissato al 17 ottobre 2022. La richiesta è inoltrata al MEF tramite i sistemi informativi predisposti dalla Ragioneria Generale dello Stato. Ai fini del corretto utilizzo del predetto Fondo, con Circolare del 21 settembre 2022, n. 31[15] della Ragioneria dello Stato sono stati fornite le indicazioni operative per la presentazione delle istanze.

Il contenuto delle richieste che devono essere inoltrate dalle amministrazioni statali è indicato all’art. 4 del decreto. Si segnala, in particolare, che in base all’art. 5 del DPCM in esame, l’istanza viene presentata dalle amministrazioni statali in base alle richieste presentate da ciascuna stazione appaltante, sulle quali viene condotta un’apposita istruttoria da parte di ciascuna amministrazione statale.

Successivamente, spetta alla Ragioneria dello Stato determinare con decreto la graduatoria degli interventi che verranno finanziati e l’assegnazione delle risorse, tenuto conto sia della data prevista per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di indizione delle gare, sia dell’ordine cronologico con cui sono state inoltrate le istanze.

Il successivo provvedimento di assegnazione delle risorse segna l’avvio delle procedure di affidamento delle opere e l’accertamento delle risorse a bilancio.

Degno di nota è il comma 6 dell’art. 6 del DPCM, secondo cui, una volta aggiudicate le gare, devono essere individuate le eventuali economie derivanti da ribassi d’asta che rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino al completamento degli interventi. Eventuali economie derivanti da ribassi d’asta non utilizzati al completamento degli interventi, ovvero derivanti dall’applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all’art. 29, comma 1, lettera a), del d.l. 4/2022, devono essere a riduzione delle risorse assegnate con i decreti di cui al presente articolo. Allo stesso modo, le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti e risultanti eccedenti a seguito dell’avvenuto collaudo dell’opera devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

Particolari forme di assegnazione del contributo sono poi previste dall’art. 7 per gli enti locali titolari di interventi PNRR.

Il DPCM, infatti, corrisponde in via automatica una percentuale aggiuntiva rispetto all’importo già assegnato (o da assegnare) che vanno da +10% a +20%, indicata per ciascun intervento dell’Allegato 1 al DPCM. La preassegnazione delle risorse costituisce titolo per l’accertamento delle stesse a bilancio.

Nel caso in cui venga rilevato il mancato avvio dell’affidamento delle opere entro il 31 dicembre 2022, l’Amministrazione finanziatrice procede all’annullamento della preassegnazione. A seguito di tali verifiche, l’Amministrazione finanziatrice comunica alla Ragioneria Generale, entro il 31 gennaio 2023, le risorse finanziarie da riassegnare.

V.3. L’art. 29 del decreto aiuti-ter (d.l. 23 settembre 2022, n. 144 conv. in L. 17 novembre 2022, n. 175), in analogia a quanto previsto per gli enti locali titolari di interventi PNRR, ha introdotto anche per gli enti locali attuatori degli interventi del piano complementare, un meccanismo di preassegnazione automatica delle risorse finanziarie, per ciascun intervento, di un importo aggiuntivo rispetto a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, pari al 15% dell’importo già assegnato.

V.4. Segnaliamo che con il decreto del MEF del 27 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 12 gennaio 2023, n. 9) sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo per le opere indifferibili per le amministrazioni che, pur in possesso dei requisiti, non abbiano avuto accesso al Fondo e non risultano beneficiare del meccanismo di preassegnazione i cui all’art. 29 del d.l. 144/2022 e dell’art. 7 del DPCM del 28 luglio 2022[16].

In base all’art. 2 del decreto, accedono alle residue risorse del Fondo le stazioni appaltanti titolari di CUP relativi ad interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o del PNC, che abbiano proceduto, nel periodo 18 maggio 2022 – 31 dicembre 2022, alla pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero all’invio delle lettere di invito finalizzate all’affidamento di lavori, nonché all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, anche sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica. Le amministrazioni richiedenti devono aver provveduto a far fronte al maggior fabbisogno derivante dall’applicazione dell’art. 26, commi 2 e 3, del d.l. 50/2022, ossia dell’adozione dei SAL sulla base dei prezzari aggiornati, con risorse finanziarie proprie o con risorse finanziarie dell’ente locale.

Ai fini dell’assegnazione delle risorse residue disponibili del Fondo, le stazioni appaltanti devono presentare le domande di accesso dal quinto giorno al venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione, ovvero dal 17 gennaio 2023 al 6 febbraio 2023, con le modalità indicate nel medesimo decreto.

 

VI. Le norme per ANAS, Ferrovie dello Stato e contraenti generali

Il comma 12 dell’art. 26 estende anche agli appalti e gli accordi quadro di ANAS e del gruppo Ferrovie dello Stato l’adozione dei SAL relativi alle lavorazioni contabilizzate o allibrate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 applicando i prezzari aggiornati al 31 luglio 2022 e dunque il meccanismo di cui al comma 1 dell’art. 26.

Detti soggetti, infatti, sono tenuti ad aggiornare immediatamente ed entro il 31 luglio 2022 i prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Resta esclusa, infatti, l’applicazione dell’incremento fino al 20% dei prezzari aggiornati al 31 dicembre 2021 previsto dal comma 3 dell’art. 26: ANAS e Ferrovie dello Stato, infatti, possono procedere all’aggiornamento dei prezzari senza dover attendere le linee guida del MIMS.

Per i contratti stipulati tra ANAS o gruppo Ferrovie dello Stato e contraente generale, le cui opere siano in corso di esecuzione al 18 maggio 2022, si applica invece una maggiorazione “secca” del 20% degli importi delle lavorazioni per tutto il 2022 eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori.

Tali norme si applicano anche ai soggetti che operano nei c.d. settori speciali (capo I, titolo VI, parte II, Codice contratti pubblici).

 

VII. Le disposizioni per i concessionari autostradali

L’art. 27 del decreto aiuti specifica che i concessionari autostradali possono procedere all’aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato al 18 maggio 2022 e in relazione al quale sia previsto l’avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato[17].

Il quadro economico del progetto così determinato è sottoposto all’approvazione del concedente, che ne verifica la corrispondenza con i nuovi prezzi di riferimento e, successivamente, rappresenta il riferimento ai fini della spesa per investimento, nel rispetto della normativa regolatoria di riferimento.

Il citato quadro economico di progetto è considerato nell’ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere dell’ART n. 201/2011 e n. 214/2011. La disposizione chiarisce che in ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della concessione.

In sede di conversione in legge del decreto, l’art. 27 è stato interamente riscritto e, in parte, integrato con delle previsioni specifiche inerenti all’infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo che si terranno nella città di Taranto nel 2026.

La norma stabilisce ad oggi che i concessionari di lavori pubblici, che non sono amministrazioni aggiudicatrici, possono procedere all’aggiornamento del quadro economico e del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore della disposizione ed in relazione alle procedure di affidamento già espletate ovvero ove ne sia previsto l’avvio entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.

Il legislatore ha, dunque, precisato che il quadro economico o il computo metrico del progetto, così come rideterminato, è sottoposto all’approvazione del concedente ed è considerato nel rapporto concessorio, fermo restando che i maggiori oneri derivanti non concorrono alla determinazione del capitale investito netto né rilevano ai fini della durata della concessione.

 

 

LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

 

I.Per le gare da bandire – commi 369-378 L. 197/2022.

Nell’ottica di assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, il comma 369 incrementa il Fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui al comma 7 dell’art. 26 per le procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordo quadro o contraente generale[18].

In base al comma 370, al Fondo in parola posso accedere anche interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal PNRR e dal PNC i quali, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto, ottengono un contributo calcolato nella misura del 10% dell’importo indicato nel decreto di assegnazione. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti attuatori che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. La norma disciplina poi le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari e le modalità di accesso al contributo.

In particolare, le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l’inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l’elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco è poi pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini[19].

Entro i successivi venti giorni gli enti locali accedono all’apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione.

I Comuni e le Città Metropolitane sono tenuti a prendere visione degli elenchi pubblicati sui siti internet delle amministrazioni statali finanziatrici dei propri interventi al fine di verificarne l’inserimento dell’investimento e relativo CUP di cui sono soggetti attuatori e, nel caso di mancata presenza in elenco, ad attivarsi immediatamente per chiederne un’integrazione.

L’ente locale potrà comunque accedere al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili mediante la procedura ordinaria, in base alle specifiche contenute nei commi 375 e 376, i quali individuano una scala di priorità degli interventi che, in caso di somme residue disponibili, possono comunque accedere al predetto Fondo, nonché le relative modalità di accesso.

Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l’elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata la conferma di accettazione della preassegnazione. Per espressa previsione normativa, tale decreto costituisce titolo per l’accertamento delle risorse a bilancio.

Il comma 377 prospetta l’adozione di un nuovo decreto del MEF, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, che dovrà disciplinare le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo e l’erogazione delle relative risorse e, in particolare, le modalità di verifica dell’importo effettivamente spettante agli enti locali e le modalità di revoca, da parte dell’amministrazione titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

Per le nuove gare, dunque, il comma 371 prevede che entro il 31 marzo 2023, le Regioni devono procedere con l’aggiornamento dei prezzari così come previsto dal Codice. In caso di inadempienza, i prezzari vengono aggiornati automaticamente nei successivi 15 giorni dalle articolazioni territoriali del Ministero. Nelle more dell’adozione dei nuovi prezzari 2023, possono essere utilizzati i prezzari infrannuali disposti dalle regioni ai sensi del comma 2 dell’art. 26 del decreto aiuti (i prezzari aggiornati al 31 luglio 2022, per intenderci).

Quali prezzari si applicano, dunque, alle nuove gare? A spiegarlo è il comma 372 secondo cui “i prezzari regionali aggiornati ai sensi del comma 371 si applicano alle procedure di affidamento per opere pubbliche e interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero l’invio delle lettere di invito finalizzate all’affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1°gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale”.

Al fine di far fronte alla spesa derivante dall’aggiornamento dei prezzari, il comma 373 impone alle stazioni appaltanti di procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nei quadri economici degli interventi, facendo uso delle somme a propria disposizione (più precisamente, “le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge”).

Il comma 374 specifica che l’accesso al Fondo è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall’applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce “lavori” del quadro economico dell’intervento “ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all’importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all’incremento dei costi dei materiali. L’accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo all’incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell’opera”.

 II. Per i contratti in corso – comma 458 L. 197/2022.

Il comma 458 apporta delle rilevanti novità al meccanismo di adozione dei SAL introdotto dall’art. 26 del c.d. decreto aiuti.

In primo luogo, viene aggiunto il comma 5-ter all’art. 26 del d.l. 50/2022 il quale chiarisce per le stazioni appaltanti le modalità di accesso al Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del d.l. 73/2021 per gli interventi di cui al comma 4, lettera b), dell’art. 26 del d.l. 50/2022 per le opere non rientranti tra gli interventi PNRR e PNC. Il nuovo comma prevede che per i SAL relativi alle lavorazioni effettuate o contabilizzate tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono, entro il 31 gennaio 2023, non il SAL, bensì il prospetto di calcolo del maggiore importo spettante rispetto all’importo del SAL determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento. Si tratta a ben vedere di una semplificazione del sistema di accesso al Fondo in parola.

La legge di Bilancio proroga altresì il meccanismo di adozione dei SAL aggiornati per tutto il 2023. Viene aggiunto all’art. 26 il comma 6-bis che prevede che per gli appalti pubblici di lavori o accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, i SAL relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono adottati applicando l’ultimo prezzario adottato (prezzario regionale infrannuale aggiornati al 31 luglio 2022) e, una volta adottati, i prezzari regionali 2023[20].

Si prevede, altresì, che i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei suddetti prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% tramite proprie risorse (50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, somme derivanti da ribassi d’asta, altre somme a disposizione dell’amministrazione per interventi già conclusi), nonché tramite il Fondo di cui al comma 8 dell’art. 1-septies d.l. 73/2021 e il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’art. 7 del d.l. 76/2020.

Per quest’ultimo, il nuovo comma 6-quater, oltre ad incrementarne la capienza, prevede che le nuove risorse saranno assegnate alle stazioni appaltanti in ordine cronologico, in base alle richieste pervenute. Le modalità di utilizzo e di ripartizione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche ai fini dell’aggiornamento dei SAL sono contenute nel decreto MIT del 1.2.2023 (pubblicato in G.U.R.I. 6.3.2023).

Di recente, l’art. 7-bis inserito in sede di conversione del d.l. 13/2023 (conv. in L. 41/2023 ) ha chiarito la portata applicativa del penultimo periodo del comma 6-bis, per cui le stazioni appaltanti, per l’anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater purché’ la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo articolo.

Il comma 6-ter prevede altresì che per gli appalti pubblici di lavori e gli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, i SAL relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono adottati applicando l’ultimo prezzario adottato (prezzario regionale infrannuale aggiornati al 31 luglio 2022) e, una volta adottati, i prezzari regionali 2023. In questo caso, tuttavia, le maggiorazioni sono corrisposte nella misura dell’80% (e non del 90%). Tale ultima disposizione è stata di recente modificata dall’art. 52, comma 5-quinquies del d.l. 13/2023 (conv. con modificazioni in L. 41/2023) il quale ha esteso la previsione agli appalti e agli accordi quadro con termine finale di presentazione dell’offerta sino al 30 giugno 2023, nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023. La norma precisa altresì che per le concessioni di lavori di cui al primo periodo, l’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater è ammesso fino al 10% della sua capienza complessiva e che, per le ipotesi di partenariati (art. 180 d.lgs. 50/2016) o di finanza di progetto (art. 183 d.lgs. 50/2016), resta ferma l’applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell’invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 6-sexies prevede che per gli appalti che beneficiano del meccanismo di adozione dei SAL con i prezzari aggiornati anche per il 2023 non trova applicazione il c.d. meccanismo di compensazione ordinaria di cui all’art. 29, comma 1, lett. b) d.l. 4/2022. Il meccanismo in parola, invece, opera anche in deroga all’art. 106, comma 1, lett. a) del d.l. 50/2016 e, dunque, in deroga alla clausola revisione prezzi prevista dal contratto.

Infine, il comma 458 della Legge di Bilancio apporta alcuni chiarimenti al comma 8 dell’art. 26, in tema di accordi quadro: viene precisato che il meccanismo di adozione dei SAL con i prezzari aggiornati 2022 è relativo agli accordi quadro con termine finale di presentazione delle offerte al 31 dicembre 2021.

Vengono prorogate inoltre le disposizioni già in vigore per RFI e ANAS che, dunque, si applicano fino al 31 dicembre 2023.

 

 

[1] Fatta eccezione per alcune correzioni “stilistiche” indispensabili ad una più chiara intelligibilità del contenuto normativo, le modifiche introdotte in sede di conversione non hanno apportato significative variazioni al testo originario. Tra le novità, si segnala l’art. 26-bis, introdotto in sede di conversione del decreto aiuti, che introduce disposizioni specifiche per le gare per l’affidamento dei servizi di mensa volte a ridefinire l’art. 144, comma 6, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (recante disposizioni per servizi di ristorazione).

[2] La legge è consultabile a questo link.

[3] In sede di conversione in legge del decreto, il legislatore ha introdotto la previsione di cui al comma 12 bis, secondo la quale le disposizioni trovano applicazione, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati ai sensi del d.lgs. 208/2011, ovvero quei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE.

[4] Con Parere n. 1371/2022, il MIMS ha precisato che il meccanismo previsto dall’art. 26 opera “con riguardo alla determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni eseguite dall’appaltatore”, non anche per i servizi legati alla fase esecutiva (direzione lavori e coordinamento sicurezza), per i quali, dunque, non spetta il ricalcolo della parcella, se non espressamente previsto da specifiche clausole contrattuali.

[5] Al fine di dirimere dubbi interpretativi in ordine all’applicazione dell’art. 26, comma 1, per gli appalti aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, la Regione Puglia, con la nota informativa _064/PROT/26/05/2022/0009658, ha precisato che “…l’aggiornamento del prezzario regionale approvato con deliberazione 16 maggio 2022, n. 709 riferendosi alla rilevazione dei prezzi alla data del 30 giugno 2021 non si configura come aggiornamento infrannuale del prezzario ai sensi del comma 2 del citato art. 26 da adottarsi entro il 31 luglio 2022 in applicazione di specifiche linee guida da adottarsi da parte del MIMS e ad oggi non ancora emanate. Pertanto, sulle risultanze del prezzario approvato con la predetta deliberazione n.709/2022 dovranno essere applicati gli incrementi fino ad un massimo del 20% di cui al citato articolo 26, comma 3…”.

[6] In base all’art. 113-bis del codice resto salvo un diverso termine espressamente concordato all’interno del contratto, che non può comunque essere superiore a sessanta (60) giorni e purché sia oggettivamente giustificati dalla natura particolare del contratto o dalle sue caratteristiche.

[7] L’art. 26, comma 1 del decreto aiuti specifica che i pagamenti sono effettuati dalla stazione appaltante utilizzando, nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione, nonché’ le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile al 18 maggio 2022.

[8] Atto del Presidente ANAC del 28 settembre 2022 – fasc. n. 3157/2022.

[9] In sede di conversione del d.l. 4/2022, era stato aggiunto all’art. 29 il comma 11-bis, il quale prevedeva che per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o efficaci alla data del 29 marzo 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione, l. 25/2022) le stazioni appaltanti potevano utilizzare, nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori dell’accordo quadro, le risultanze dei prezzari regionali aggiornati in base alle nuove linee guida che sarebbero state emanate dal MIMS, così come previsto dal comma 12 dell’art. 29. Nelle more dell’adozione delle linee guida e, dunque, dell’aggiornamento dei prezzari in base alle stesse, le stazioni appaltanti, sempre nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo quadro, potevano aumentare o ridurre le risultanze dei prezzari regionali utilizzati ai fini dell’aggiudicazione dell’accordo quadro, utilizzando le rilevazioni semestrali effettuate dal MIMS ai fini della compensazione ordinaria prevista per i contratti pubblici di lavori dall’art. 29, comma 1, lett. b) del d.l. 4/2022, ossia i decreti da adottarsi entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno.

[10] Qui il link al decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

[11] Qui il link al decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

[12] Qui il link al decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

[13] Fondo ulteriormente incrementato a seguito dell’introduzione del comma 7-quater ad opera del c.d. decreto aiuti-bis (d.l. 9 agosto 2022, n. 115).

[14] Consultabile a questo link.

[15] Consultabile a questo link.

[16] Il testo del decreto è consultabile a questo link.

[17] La relazione di accompagnamento al decreto aiuti specifica che “La disposizione si rende necessaria in quanto tale situazione eccezionale di incremento dei prezzi costituisce un grave limite all’esecuzione ed al prosieguo degli investimenti per le infrastrutture autostradali, ivi incluse quelle previste in regime di concessione. Pertanto, l’assenza di idonee misure che mitighino l’effetto di tali incrementi, espone al rischio che le procedure di gara risultino prive di offerte. Al riguardo, si rappresenta che le clausole convenzionali precludono al concessionario di procedere all’aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo già approvato o in corso di approvazione da parte del concedente. Per le medesime ragioni il concedente non può utilmente avanzare alcuna richiesta di modifica finalizzata all‘aggiornamento del quadro economico. Pertanto, la regolamentazione di tale aspetto in assenza di una esplicita previsione che a ciò autorizzi determinerebbe il rischio di un eventuale contenzioso”.

[18] Tale aumento è pari a: 500 milioni di euro per l’anno 2023; 1.000 milioni di euro per il 2024; 2.000 milioni di euro per l’anno 2025; 3.000 milioni di euro per l’anno 2026; 3.500 milioni di euro per l’anno 2027.

[19] Tra gli elenchi pubblicati, segnaliamo il MIC (elenco consultabile a questo link) e il MIT (consultabile a questo link).

[20] Interpretazione derivante dal combinato disposto dei nuovi commi 6-bis e 6-quinquies dell’art. 26 del d.l. 50/2022 introdotti dalla Legge di Bilancio 2023.