AGCM e radiotaxi: continua la lotta alle clausole di esclusiva
L’AGCM continua a censurare le clausole di esclusiva inserite negli statuti di molte società cooperative di radiotaxi.
Con l’ingresso nel mercato di società che gestiscono piattaforme digitali e/o app, che mettono in contatto diretto tassista e utente, diverse cooperative di radiotaxi hanno inserito nei loro statuti le c.d. “clausole di esclusiva”, vietando sostanzialmente ai singoli tassisti aderenti di servirsi simultaneamente di più di un intermediario che fornisca il servizio di raccolta e smistamento della domanda. Alla violazione di tale divieto corrisponde generalmente l’esclusione dalla cooperativa.
Tali comportamenti sono stati oggetto di numerose segnalazioni, a cui hanno fatto seguito numerosi provvedimenti dell’AGCM che, dal 2018, contesta tali clausole, ritenendole indebitamente restrittive della concorrenza e sottolineandone le ricadute negative tanto per i fruitori del servizio quanto per chi lo offre (in altri termini, clienti e tassisti). Vincolare i soci a destinare tutta la propria capacità produttiva alla cooperativa a cui appartengono, rappresenta una condotta idonea ad impedire e ostacolare ingiustificatamente l’accesso e lo sviluppo di altre piattaforme di intermediazione nel mercato di riferimento. L’obiettivo, invece, è quello proprio di estendere la capacità produttiva dei singoli tassisti a favore delle piattaforme concorrenti, aumentando così la fruibilità del servizio.
Tra le cooperative colpite dalle sanzioni dell’Autorità antitrust figurano quelle impiegate nei territori di Milano, Roma e Torino che, quindi, – come è facilmente immaginabile – costituiscono una grande fetta del mercato dei servizi taxi in Italia.
A tale presa di posizione dell’Autorità ha fatto seguito un acceso contenzioso dinanzi al giudice amministrativo, che ha quasi sempre confermato i provvedimenti dell’AGCM.
Ad oggi tuttavia, oltre a non esservi stato alcun intervento del legislatore in materia, tali clausole continuano a trovare spazio in regolamenti e statuti di numerose cooperative taxi.
Così l’AGCM ha recentemente avviato un nuovo procedimento istruttorio per contestare l’inottemperanza ai propri provvedimenti da parte di alcune cooperative di radiotaxi operanti sul territorio di Roma, con cui era stata accertata l’illiceità antitrust delle clausole contenute nel relativo statuto e regolamento.
Più precisamente, nel giugno 2018 (provv. n. 27244 del 27 giugno 2018) l’Autorità aveva accertato che alcune cooperative operanti nel territorio di Roma Capitale avevano posto in essere delle intese restrittive della concorrenza, inserendo, negli atti che disciplinano i rapporti tra le società e i tassisti aderenti, delle clausole che individuano specifici obblighi di non concorrenza. Tali clausole, nel loro insieme, ostacolavano l’ingresso sul mercato di imprese concorrenti e, in particolare, dei nuovi operatori che offrivano servizi di servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi.
Nel dispositivo del provvedimento, l’Autorità aveva ordinato alle cooperative di porre fine al comportamento distorsivo della concorrenza, eliminando tali clausole o riducendone la portata limitativa. Allo stesso tempo, l’Autorità aveva ordinato di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quello oggetto dell’infrazione accertata, oltre che di trasmettere una relazione sulle misure di ottemperanza adottate.
Nonostante il Consiglio di Stato avesse confermato tali provvedimenti, le cooperative non avevano posto in essere alcuna attività idonea finalizzata all’ottemperanza del provvedimento sanzionatorio. Nel gennaio 2022, l’Autorità aveva così avviato un nuovo procedimento rilevando che le cooperative di radiotaxi non avevano adottato alcuna misura volta a eliminare o ridurre la portata delle clausole di non concorrenza e si erano limitate alla non applicazione delle clausole censurate e ritenute anticoncorrenziali. Ritenendo che un simile atteggiamento integrasse comunque inottemperanza al provvedimento n. 27244/2018, l’Autorità ha così disposto una nuova sanzione. Il TAR Lazio, con sentenza n. 4769 del 20 marzo 20235 ha confermato il provvedimento (allo stato risulta pendente l’appello).
AGCM ha così aperto un nuovo procedimento finalizzato all’ottemperanza del provvedimento del 2018.
Una delle cooperative destinatarie del nuovo procedimento ha tuttavia reso noto la conclusione di un accordo tra Uber e il consorzio italiano delle cooperative di radiotaxi, grazie alla quale i taxi aderenti alle principali cooperative radiotaxi avranno a disposizione un’ulteriore opportunità di corse e dunque di guadagno grazie all’accesso alla base utenti, nazionali e stranieri, dell’app Uber.
Tale misura non è stata ritenuta idonea dall’AGCM: le clausole di esclusiva continuano ad essere presenti nello statuto e nel regolamento della cooperativa così come censurate nel provvedimento dell’AGCM del 2018.
Il provvedimento sanzionatorio, precisa l’Autorità, imponeva un’attività modificativa dello statuto mediante una delibera assembleare straordinaria dei soci, volta all’eliminazione delle clausole di esclusiva a portata assoluta, che hanno l’effetto di condizionare indebitamente la condotta dei tassisti, esercitando una illecita pressione sulla loro libertà negoziale.
L’accordo siglato con Uber, dunque, secondo l’Autorità, non consente in ogni caso ai tassisti di impiegare liberamente una quota della propria capacità produttiva in favore di piattaforme di intermediazione concorrenti, atteso che Uber è integrato con la piattaforma del consorzio. L’accordo tra le due società, secondo l’AGCM, consisterebbe in “un’alleanza strategica con cui integreranno le rispettive app, nel senso, cioè, che i clienti di entrambi i servizi confluiranno sulla stessa piattaforma, che sarà gestita sulla base dell’accordo di cooperazione; alleanza che, pertanto, non appare modificare le condizioni di concorrenza nel mercato interessato in modo idoneo ad ottemperare al provvedimento dell’Autorità”.
La cooperativa di radiotaxi, dunque, avrebbe dovuto modificare il proprio statuto tramite una delibera assembleare dei soci e non limitarsi ad informare gli stessi di un nuovo accorso commerciale, mantenendo inalterata la natura della clausola di esclusiva.
In altre parole “la parziale apertura del mercato, all’esito dell’ottemperanza da parte degli altri partecipanti all’intesa sanzionata, non elide l’obbligo di porre in essere le medesime attività di adeguamento, come individuate nel richiamato provvedimento del 2018. Se così non fosse, si disincentiverebbe l’ottemperanza di ciascuna parte destinataria di un provvedimento dell’Autorità, nella speranza che l’ottemperanza delle altre imprese compartecipi possa soddisfare le ragioni pubbliche della concorrenza”.
Mentre tutti i canali di informazione narrano quotidianamente di una domanda molto alta per tali servizi che non riesce ad essere ampiamente soddisfatta a causa di un’offerta decisamente insufficiente, l’AGCM continua a constatare l’ostilità del settore all’apertura verso le nuove tecnologie e, soprattutto verso una riforma del settore dei servizi pubblici non di linea, ora più che mai necessaria.
Provvedimento AGCM n. 30716 – Bollettino AGCM n. 28/2023