Il provvedimento di decadenza della concessione demaniale deve essere preceduto dal preavviso di rigetto?
Il provvedimento di decadenza della concessione demaniale deve essere preceduto dal preavviso di rigetto?
Il TAR Sicilia, Catania, con una recentissima sentenza, ha ribadito che, in coerenza con quanto previsto dall’art. 47 del Codice della navigazione per cui l’amministrazione “può dichiarare la decadenza” al verificarsi delle ipotesi previste dalla medesima norma, la natura discrezionale del provvedimento di decadenza della concessione marittima impone l’applicazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990.
Il caso specifico.
Un’associazione sportiva, titolare di una concessione demaniale marittima, rinnovata sino al 31.12.2020, presentava all’amministrazione marittima regionale formale domanda di estensione della concessione demaniale marittima allo scopo di realizzare un’area attrezzata per pratiche sportive.
Ai fini dell’istruttoria relativa alla domanda di estensione della suddetta concessione demaniale, la struttura territoriale dell’ambiente chiedeva all’associazione di integrare la documentazione a sostegno della propria istanza. In particolare, era stato richiesto di produrre “… lo statuto dell’associazione sportiva …, una comunicazione attestante le attività sportive della medesima e l’eventuale certificato di affiliazione a federazione sportiva già richiesto”.
A seguito della predetta integrazione, la struttura territoriale dell’ambiente comunicava l’avvio del procedimento di archiviazione dell’estensione della validità della concessione demaniale marittima, ritenendo le attività indicate svolte in altra area non ricadente nell’area in concessione.
L’associazione presentava le proprie memorie ex art. 10 – bis l. 241/1990 ma non riceveva alcun riscontro dalla struttura territoriale dell’ambiente.
Dopo due anni, la struttura territoriale dell’ambiente disponeva l’archiviazione dell’istanza di estensione della concessione, con consequenziale sua decadenza, rilevando, tra l’altro, che al momento dell’adozione del provvedimento non fosse pervenuta alcuna memoria e/o controdeduzione agli atti di questo ufficio da parte dell’associazione.
L’associazione impugnava il provvedimento di archiviazione ritenendolo illegittimo perché, in primis, si fonderebbe sull’errato e non veritiero presupposto secondo cui non sarebbe pervenuta alcuna memoria e/o controdeduzione degli atti di questo ufficio.
In via subordinata, l’associazione rilevava che la richiesta di estensione della validità della concessione demaniale non avrebbe potuto dare luogo ad alcun procedimento di verifica della conformità perché in contrasto con la normativa regionale e regolamentare
Infine, l’associazione sempre in via subordinata censurava il provvedimento di archiviazione e decadenza perché adottato in violazione dell’art. 47 del Codice della navigazione, in quanto il motivo per il quale sarebbe stata disposta la decadenza non rientra tra le ipotesi tassative previste dal predetto art. 47 del Codice della navigazione.
La decisione del TAR.
Il TAR Sicilia Catania, ha ritenuto il ricorso fondato.
In particolare, il collegio siciliano ha ritenuto che il provvedimento di archiviazione e decadenza sia stato adottato in violazione dell’art. 10 – bis della l. 241/1990.
Nel richiamare un orientamento giurisprudenziale costante, il TAR Sicilia ha evidenziato che “i provvedimenti dell’amministrazione che incidono in senso negativo sul rilascio e sul rinnovo delle concessioni demaniali marittime impongono la partecipazione dei ricorrenti sia mediante la comunicazione di avvio del procedimento, ma ancor di più mediante il preavviso di rigetto, affinché gli interessati avessero modo di produrre osservazione e documenti idonei ad una più approfondita ponderazione degli interessi e ad una diversa valutazione dell’interesse prevalente” (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VII, 2 agosto 2023, n. 4693; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 25 settembre 2009, n. 1530).
Ne consegue, dunque, che la dichiarazione di decadenza di una concessione ex art. 47 del Codice della navigazione, costituendo esercizio di potere discrezionale amministrativo, deve essere preceduta dal preavviso di diniego e qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego.
(TAR Sicilia Catania, Sez. III, 15.9.2023, n. 2685)