Revoca dell’aggiudicazione: è legittima se non indica la disposizione della lex specialis violata?

Revoca dell’aggiudicazione è legittima se non indica la disposizione della lex specialis violataÈ legittima la revoca dell’aggiudicazione che non indichi la disposizione della lex specialis violata?

Quale deve essere il contenuto del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione? È possibile che in tale provvedimento non venga espressamente indicata la disposizione che la disciplina?

Quesiti cui offre risposta la recente pronuncia del Consiglio di stato qui in commento.

Vediamo il caso specifico.

Con procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni), una stazione appaltante si determinava ad affidare il servizio di ristorazione di un collegio universitario per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023.

A tale procedura prendeva parte un solo concorrente. All’esito delle operazioni di gara l’appalto veniva aggiudicato al predetto partecipante, cui veniva richiesto di attivarsi al fine di procedere all’anticipata esecuzione del servizio oggetto di gara, espressamente prevista dal bando.

Nonostante la suddetta necessità di avvio anticipato dell’appalto, le attività venivano effettivamente avviate soltanto dopo ben 22 giorni.

Accadeva, altresì, che l’aggiudicatario tardava nel trasmettere, nonostante i ripetuti solleciti della stazione appaltante, la documentazione da questi richiesta (segnatamente, i documenti inerenti alla polizza assicurativa, la SCIA di avvio dell’attività, nonché la documentazione necessaria alla volturazione delle utenze).

Non solo. La stazione appaltante, con la summenzionata comunicazione, invitava l’esecutore a corrispondere le somme dovute a titolo di canone di concessione, evidenziando che tale mancato pagamento costituiva motivo di revoca dell’aggiudicazione.

Con successiva comunicazione, la committenza contestava il mancato espletamento del servizio di prima colazione, nonché la circostanza dell’insufficiente opzione di scelta dei pasti da servire agli ospiti della struttura.

Sicché, in conseguenza dei descritti inadempimenti e del silenzio serbato dall’appaltatore di fronte alle contestazioni avanzate dalla committenza, quest’ultima si determinava a disporre la revoca dell’aggiudicazione nei confronti dell’operatore in questione.

Tale ultimo provvedimento veniva, quindi, impugnato dinanzi al TAR per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, il quale rigettava le argomentazioni formulate dal ricorrente.

L’aggiudicatario interponeva appello ritenendo la sentenza di primo grado erronea in quanto non aveva ritenuto fondati i cinque motivi proposti nel ricorso relativi: alla non applicabilità del capitolato prima del perfezionamento del contratto, alla mancata considerazione da parte della stazione appaltante delle criticità rispetto alle informazioni fornite in gara, alla non sussistenza di un’ipotesi di risoluzione espressa di cui all’art. 71 del capitolato, alla motivazione carente della decadenza, all’omessa stipula non imputabile alla ricorrente, alla sproporzione del provvedimento di decadenza anche con riferimento all’escussione della fideiussione e al trasferimento dei beni della ricorrente.

La decisione del Consiglio di stato.

Il Consiglio di stato, nel confermare le statuizioni rese dal giudice di primo grado, ha affermato che in sede di esecuzione anticipata del contratto possono essere applicate tutte le disposizioni del capitolato relative all’esecuzione del servizio.

A tal proposito, merita condivisione l’arresto reso dal Collegio di primo grado e fatta propria dai giudici di Palazzo Spada, secondo cui “non risultava certamente necessario che tale articolo [n.d.r. art. 71 del capitolato] fosse richiamata nel provvedimento impugnato con riferimento alle singole fattispecie dallo stesso previste ed applicate nel caso di che trattasi e ciò in quanto il predetto provvedimento di decadenza riporta le inadempienze poste a carico di parte ricorrente, anche mediante il richiamo alle varie pec inviate dalla stazione appaltante in cui la stessa evidenziava le varie mancanze, cui possono essere associate le ipotesi di risoluzione previste dall’art. 71 del capitolato”.

In definitiva, dunque, il provvedimento di revoca è legittimo anche se non viene espressamente richiamato la disposizione che la disciplina.

(Cons. St., Sez. III, 18.9.2023, n. 8389)