Mancato versamento tassa di soggiorno: c’è responsabilità erariale?
Mancato versamento tassa di soggiorno. Se non viene corrisposta al Comune da parte delle strutture ricettive determina la sussistenza di un danno erariale?
Risponde al quesito una recente pronuncia della Corte dei conti della Toscana n. 327/2023.
Nei fatti, la procura contabile aveva lamentato il mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte della titolare di una struttura ricettiva fiorentina, che tuttavia non risultava autorizzata.
La Corte dei conti ha riconosciuto la sussistenza del danno.
I giudici hanno innanzitutto ricordato che a norma dell’art. 4 del d.lgs. 23/2011, l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate in un determinato territorio comunale è destinata a confluire nel gettito dei finanziamenti per gli interventi in materia di turismo effettuati dagli enti locali.
Il mancato riversamento degli importi dovuti da parte degli albergatori costituisce per i comuni un danno da minore entrata.
Il Collegio ha così rilevato che “il gestore di struttura ricettiva svolge una funzione strumentale ai fini della riscossione dell’imposta”. Tra il gestore e l’ente pubblico si instaura quindi un rapporto di servizio, che prevede obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate.
Ricordano poi i giudici contabili che la stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “i regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva (l’albergatore) le attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione impositiva dell’ente locale, tra detto soggetto e il Comune si realizza un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato, e quindi la riscossione dell’imposta assume centrale rilevanza ai fini del riversamento della stessa nelle casse comunali (Sez. Un. civ. n. 19654/2018)”.
La giurisprudenza contabile, dal proprio canto, ritiene che l’attività di accertamento e riscossione dell’imposta ha natura di servizio pubblico e che il denaro da riscuotere a titolo di imposta di soggiorno spetta all’ente pubblico. I soggetti incaricati dai regolamenti comunali della riscossione e del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno assumono la funzione di agenti contabili, con il conseguente obbligo di rendere il denaro sul conto del comune (Ex multis: Corte dei conti, sez. II App. 275/2022).
Essendo in presenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità per danno erariale, i giudici hanno in primo luogo confermato la sussistenza della giurisdizione contabile a conoscere del danno provocato dal gestore per l’omessa percezione e riversamento degli importi, nei limiti stabiliti dal regolamento comunale.
Nel caso di specie, il gestore della struttura ricettiva, nell’esercitare abusivamente l’attività di affittacamere e, conseguentemente, nel non riversare al Comune di Firenze l’imposta di soggiorno, ha violato gli obblighi di servizio previsti dalla legge a suo carico.
Gestendo la struttura e ospitando gli avventori, sussisteva l’obbligo di raccogliere l’imposta di soggiorno dai propri clienti e riversarla al comune.
Tale condotta ha causato dunque un danno per le casse comunali, derivanti dal mancato introito delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno.
Non essendo possibile conteggiare le presenze effettive, mancando le comunicazioni periodiche dovute da parte della struttura, la Procura erariale ha quantificato il danno subito dal Comune sulla base del “tasso medio di occupazione” della struttura nel periodo indicato, calcolato sulla base del numero dei posti letto disponibili e della percentuale di saturazione delle strutture recettive nell’area di interesse per periodo.
I giudici contabili hanno ritenuto corretta l’applicazione di tali criteri nella determinazione del danno: stante la palese mancanza di dati forniti dal gestore e non essendo possibile provare il suo ammontare effettivo, i giudici hanno ritenuto che tale criterio possa essere considerato un punto di riferimento per il calcolo presuntivo del danno da mancato riversamento dell’imposta.