Concessioni balneari: gara anche per servizi balneari complementari?
Concessioni balneari: gara anche per servizi balneari complementari?
In tema di concessioni demaniali marittime, Il TAR Lazio, con una recente sentenza, ha ribadito la necessità di indire una procedura di gara anche per i servizi complementari alla balneazione.
Se, da un lato, il Governo ritiene il riordino della normativa italiana relativa alle concessioni demaniali marittime è possibile solo dopo aver concluso l’attività di definizione dei criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale, dall’altro, la giurisprudenza amministrativa conferma la necessità che le concessioni balneari siano affidate mediante procedura selettiva imparziale e trasparente
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Vediamo il caso specifico.
Una società otteneva per convenzione con un Consorzio, titolare di concessione demaniale marittima, l’affidamento dell’organizzazione di eventi in un tratto di spiaggia. Scaduta la convenzione nel 2012, la stessa società era stata autorizzata dal comune competente a svolgere una manifestazione sia nel 2013 che nel 2014.
Al contrario, per il 2015 l’istanza della società volta al rilascio della concessione per l’organizzazione della manifestazione veniva rigettata sul rilievo che, ai fini della concessione, occorreva bandire procedura di evidenza pubblica.
Il comune provvedeva, pertanto, alla pubblicazione del bando.
La società ricorrente impugnava sia il diniego che il bando di gara.
Con il primo motivo di ricorso, la società eccepiva che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto concedere il rinnovo della precedente concessione, anche senza formalità d’istruttoria, tenuto conto che la società ricorrente intendeva svolgere manifestazione analoga a quella già celebrata nel 2014.
Deduceva, pertanto, che è infondata la motivazione che sorregge il diniego circa l’obbligatorietà della procedura di evidenza pubblica che attiene a concessioni diverse da quella richiesta dalla società ricorrente e segnatamente quelle di durata esennale.
A tal fine, evidenziava che è possibile derogare alla procedura concorsuale, quando, come nel caso di specie, sussista un operatore economico particolarmente qualificato se non l’unico in possesso dei requisiti necessari per la migliore organizzazione della manifestazione, peraltro con allestimento di piccola area del litorale, non comprensiva di servizi connessi alla balneazione.
Con il secondo motivo di ricorso, la società deduceva l’illegittimità del bando di gara. Nello specifico, per la ricorrente, il bando di gara, oltre che affetto da invalidità derivata, risultava altresì illegittimo perché volto all’affidamento in concessione di tutti i servizi connessi alla balneazione per l’intera estensione del litorale diviso in due lotti.
La società ricorrente, quindi, muovendo da una pretesa al “rinnovo” – in effetti al rilascio di una nuova concessione temporanea per la stagione balneare –contestava la legittimità dell’indizione della procedura competitiva.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione, la quale contestava l’infondatezza nel merito del ricorso evidenziando come l’Amministrazione comunale, assunta la gestione della spiaggia e scaduta la concessione del Consorzio, aveva inteso assicurare l’affidamento dei servizi connessi alla balneazione secondo regolare e trasparente procedura competitiva.
La tesi della ricorrente non è stata accolta dal TAR Lazio, il quale ha ritenuto corretto l’operato dell’amministrazione che ha motivato il diniego della richiesta di concessione presentata dalla società con l’esigenza di procedere a procedura competitiva.
A tal proposito, il TAR ha richiamato un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui “il rilascio di concessioni demaniali con finalità turistico ricreative, e quindi anche dei servizi complementari alla balneazione, debba avvenire in esito a procedura selettiva competitiva, in base all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e all’art. 37 del codice della navigazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, n.11664; id., Sez. VI, 16 febbraio 2021, n. 1435)”.
Quanto, invece, alla scelta dell’Amministrazione di indire una procedura selettiva ricompensava di tutti i servizi complementari alla balneazione, il collegio ne ha evidenziato l’insindacabilità in assenza di profili di manifesta illogicità.