Risoluzione anticipata: quando è obbligatorio il collaudo?

Risoluzione anticipataRisoluzione anticipata: quando è obbligatorio il collaudo?

L’obbligo di procedere al collaudo (sia pure parziale) sussiste anche in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell’appaltatore, salvo che si tratti di inadempimento tale da impedire o ostacolare le operazioni di collaudo. Pertanto, il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, determina l’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva.

Ciò è quanto è stato ribadito dalla Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sull’estinzione della garanzia per mancata effettuazione del collaudo a fronte di risoluzione anticipata.

Ma andiamo con ordine.

Un’impresa si aggiudicava un appalto ad oggetto i lavori di completamento di 8 fabbricati con 112 alloggi. Avviati i lavori, nel rispetto del cronoprogramma, in corso di esecuzione si susseguivano una serie di problematiche che rendevano necessario uno slittamento del termine di ultimazione dei lavori. Senonché, anche il nuovo termine pattuito veniva a scadere senza che i lavori fossero ultimati. All’esito di successivi sopralluoghi, il direttore dei lavori accertava il ritardo dell’impresa appaltatrice dovuto, oltre che a ragioni indipendenti da essa (come, ad es., l’occupazione abusiva degli alloggi da parte di popolazione nomade, che ne rese necessario lo sgombero), principalmente all’utilizzo di un numero inadeguato di maestranze, alla scarsità dei mezzi e alla mancata osservanza delle norme di sicurezza.

Pur con ritardo, però, l’impresa aveva realizzato lavori nella misura del 50% circa. Pertanto, la stazione appaltante disponeva la sospensione dei lavori per consentire la consegna agli assegnatari di taluni alloggi.

Terminate le operazioni di consegna degli alloggi, la stazione appaltante ordinava la ripresa lavori, ma, accertata la mancata prosecuzione dei lavori, la stazione appaltante decideva di risolvere il contratto per grave inadempimento dell’appaltatrice.

L’impresa, ritenendo la risoluzione errata ed ingiusta, conveniva in giudizio la stazione appaltante dinnanzi al Tribunale competente, chiedendo, a sua volta, la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’ente pubblico appaltante, con condanna dello stesso al risarcimento del danno.

Si costituiva in giudizio la stazione appaltante, la quale oltre a resistere alla domanda, chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell’Impresa al pagamento della penale pattuita per il ritardo nell’esecuzione.

Interveniva in giudizio anche la compagnia assicurativa la quale, per quanto qui di interesse, domandava la declaratoria di estinzione della garanzia, per mancata effettuazione delle operazioni di collaudo entro i sei mesi dallo scioglimento del rapporto.

Il Tribunale adito rigettava la domanda principale di risoluzione del contratto, nonché quella della compagnia assicurativa, mentre accoglieva la domanda riconvenzionale di pagamento della penale per il ritardo proposta dalla stazione appaltante.

La decisione di primo grado veniva integralmente confermata dalla Corte di appello.

Sulla base di tre motivi, la compagnia assicurativa proponeva ricorso innanzi alla Corte di cassazione.

Per quanto qui di interesse, la compagnia insisteva affinché venisse dichiarata l’estinzione della garanzia, stante il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo. La compagnia riteneva che l’obbligo di procedere al collaudo (sia pure parziale) sussisteva anche in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell’appaltatrice; pertanto, la mancata effettuazione del collaudo, nel caso di specie, per avvenuta esecuzione parziale dei lavori, avrebbe dovuto comportare l’estinzione della garanzia.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze della compagnia assicurativa, affermando che anche nell’ipotesi della risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore è obbligatorio il collaudo, sia pure parziale (limitato alla parte dei lavori eseguiti), pena l’estinzione della garanzia fideiussoria.

A tal fine, la Suprema corte ha precisato che l’obbligatorietà del collaudo anche in caso di risoluzione anticipata incombe sulla stazione appaltante quando la certificazione di collaudo (parziale) è materialmente e giuridicamente possibile, e cioè quando l’oggetto dell’appalto è stato in parte realizzato, sicché tale obbligo non trova applicazione nella diversa fattispecie in cui la risoluzione anticipata trovi il suo fondamento in un inadempimento, se non totale, comunque di tale gravità da escludere che le opere realizzate possano essere oggetto di collaudo.

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 4. dicembre 2023, n. 33858