Quali sono i principi che regolano l’istituto della riserva?

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Una recente sentenza del Tribunale di Civitavecchia offre un’importante opportunità per esaminare i principi fondamentali che regolano l’istituto della riserva negli appalti pubblici.

La vicenda trae origine dalla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla società appaltatrice nei confronti della stazione appaltante, sulla base delle riserve iscritte durante l’esecuzione del contratto.

Secondo la prospettazione della società aggiudicatrice il tempo per l’ultimazione dei lavori stimato in 300 giorni si era protratto per oltre 1000 giorni per causa imputabile alla stazione appaltante che non aveva provveduto a pagare tempestivamente i SAL 1,2 e 3 per cui la società si era vista costretta a sospendere i lavori per quasi tre anni.

Il ritardo nell’ultimazione dei lavori era dunque imputabile alla stazione appaltante, per cui la società chiedeva il risarcimento dei danni a titolo di spese generali, mancato utile, protrazione vincolo attrezzature, spese per il personale fisso di cantiere, prolungato vincolo delle garanzie.

Si costituiva in giudizio la stazione appaltante, eccependo la tardività, l’improcedibilità e l’inammissibilità delle riserve iscritte dalla società, nonché l’infondatezza della pretesa nel merito.

Il Tribunale di Civitavecchia, alla luce dei principi che di seguito verranno illustrati, ha riconosciuto la tempestività delle riserve e la legittimità della sospensione dei lavori, ritenendo parzialmente fondata la pretesa della società.

In particolare, il Tribunale ha riconosciuto all’impresa l’importo dovuto per le spese generali improduttive causate dall’anomalo andamento dei lavori, mentre, le ulteriori voci di danno, come ad esempio il danno giornaliero per mancato utile, non sono state accolte, poiché prive di adeguata allegazione e prova.

Così descritta brevemente la questione sottoposta al Tribunale di Civitavecchia, passiamo ora ad esaminare i principi richiamati nella sentenza che regolano l’istituto della riserva.

Il Tribunale di Civitavecchia, richiamando l’art. 31, comma 3 del DM 145/2000, ratione temporis applicabile, recante la disciplina delle riserve, ha chiarito che il principio ispiratore della norma è che l’esecuzione dell’opera non può essere messa a rischio da situazione di conflittualità, con la conseguenza della posticipazione del contenzioso alla fase successiva alla ultimazione dei lavori.

Infatti, il citato articolo, al pari di quanto previsto, oggi, dall’art. 115 del d.lgs. 36/2023, prevede che l’appaltatore di lavori pubblici ha l’obbligo di uniformarsi agli ordini di servizio del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppi dei lavori.

L’istituto della riserva è stato pertanto ideato per consentire all’appaltatore di esplicitare la volontà di richiedere maggiori somme a fronte della realizzazione dell’opera.

In tal senso, la riserva può avere ad oggetto sia i maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità dei lavori, sia le pretese risarcitorie derivanti da comportamenti illeciti dell’amministrazione committente.

È stato poi precisato che l’iscrizione di riserva è soggetta ad una serie di oneri:

1) l’onere della domanda scritta: nel senso che deve essere formulata per iscritto nei documenti contabili e non può mai essere avanzata con mera richiesta verbale;

2) l’onere della proposizione;

3) l’onere della esplicazione.

L’appaltatore ha infatti l’onere della firma “con riserva” per avanzare ulteriori richieste economiche, con la conseguenza che un comportamento omissivo equivale ad accettazione.

Sicché, l’appaltatore è tenuto a segnalare il fatto oneroso o dannoso non appena ne ha avuto la percezione.

Tuttavia, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

Sotto tale profilo, si segnala che nel d.lgs. 36/2023 non si rinviene l’indicazione del termine entro il quale le riserve devono essere esplicitate.

Tuttavia, in applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. t) dell’Allegato II.14, secondo cui il direttore dei lavori nella gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, debba attenersi “alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto”, le stazioni appaltanti potrebbero inserire nei capitolati l’indicazione di un termine per esplicitare le riserve.

Si potrebbe così ritenere che anche nella vigenza del nuovo Codice le stazioni appaltanti conservino la facoltà di indicare nel capitolato speciale o comunque nel contratto il termine, generalmente di 15 giorni, entro cui l’appaltatore deve esplicitare le riserve. (Per un approfondimento sul tema, clicca qui)

Da ultimo, il Tribunale di Civitavecchia ha rammentato che le riserve devono essere iscritte tempestivamente e che l’onere della prova di aver iscritto tempestivamente apposite riserve incombe sull’appaltatore.

Tuttavia, tale onere diviene concretamente attuale solo nel caso in cui la controparte abbia eccepito la decadenza dalla riserva.

 

Tribunale di Civitavecchia, 11.3.2024, n. 474.

 

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