Requisiti di punta nel d.lgs. 36/2023: discrezionalità o barriera all’accesso?
Requisiti di punta nel d.lgs. 36/2023: discrezionalità o barriera all’accesso?
Discrezionalità o barriera all’accesso ? Il TAR Calabria (Sez. I) con sentenza n. 199/2025 ha affrontato la questione della legittimità del “requisito di punta” nei bandi di gara.
Nell’ambito di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi medici, il disciplinare di gara, all’art. 6.3, lett. b), prevedeva, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale, l’obbligo per i concorrenti di dimostrare l’esecuzione negli ultimi tre anni di almeno un contratto di fornitura analoga di importo pari ad almeno il 50% del valore del lotto. Per il lotto 2, tale requisito corrispondeva a un contratto minimo di 40,8 milioni di euro.
La società ricorrente non disponendo di un singolo contratto di tale entità, aveva attestato il possesso del requisito di punta sommando più contratti. La stazione appaltante escludeva la società dalla procedura per carenza del requisito.
La società ha quindi impugnato l’esclusione, sostenendo che il requisito fosse sproporzionato e discriminatorio, limitando la partecipazione di operatori privi di un singolo contratto di grande valore ma con un’esperienza complessiva equivalente.
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la previsione del requisito di punta in quanto rientrante nell’ampia discrezionalità della Stazione Appaltante nella determinazione dei requisiti di partecipazione alla gara, purché siano proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto. In questo senso, il contratto di punta è stato considerato uno strumento idoneo a garantire la capacità dell’impresa di gestire un appalto complesso, evitando che operatori privi di un’adeguata esperienza possano partecipare alla procedura di gara. Secondo il TAR, tale criterio si inserisce in una logica di tutela della qualità dell’esecuzione contrattuale e di garanzia della continuità del servizio pubblico.
In particolare, il TAR ha evidenziato che la richiesta di un contratto di fornitura di valore significativo non contrasta con l’art. 100, comma 2, del d.lgs. 36/2023, che attribuisce alle stazioni appaltanti la possibilità di stabilire requisiti tecnico-professionali in misura proporzionata alla natura dell’appalto.
Sul punto, il TAR ha precisato che “il requisito di cui alla clausola in esame, a fronte della complessità della commessa, attiene ad un “servizio analogo di punta” non frazionabile che risponde all’interesse pubblico alla concreta realizzazione del servizio richiesto sia in termini qualitativi che quantitativi ed è espressione dell’ampia discrezionalità di cui gode la stazione appaltante in merito ai requisiti speciali di partecipazione e risulta in linea con gli orientamenti dell’ANAC (Delibera n. 320/2021 resa nell’Adunanza del 21 aprile 2021; n. 337 del 23 luglio 2023) e con la condivisibile giurisprudenza amministrativa sul tema (Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza del 18.10.2024 n. 3890; TAR Catanzaro, Sez. I, 13 dicembre 2024, n. 1834).“.
Il TAR ha inoltre escluso che la previsione del requisito di punta violi il principio del favor partecipationis, sottolineando che tale principio non può essere invocato per contestare criteri selettivi coerenti con le esigenze dell’Amministrazione. A tale proposito, ha affermato che la discrezionalità nella predisposizione dei requisiti di partecipazione non incontra limiti assoluti, ma deve essere valutata alla luce dell’interesse pubblico perseguito e della coerenza con le finalità della gara.
Un ulteriore elemento considerato dai giudici è la possibilità, offerta dal disciplinare di gara, di soddisfare il requisito di punta attraverso l’avvalimento, ossia facendo ricorso alle capacità di un’impresa ausiliaria. Questa possibilità, secondo il TAR, consente di bilanciare la rigidità del requisito, permettendo anche a operatori meno strutturati di partecipare alla gara qualora dimostrino di poter contare sull’esperienza e sulla capacità tecnica di un’altra impresa.
La decisione del TAR Calabria si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti stringenti di esperienza pregressa, purché essi siano ragionevoli e proporzionati rispetto all’oggetto della gara. Tuttavia, resta aperta la questione della compatibilità di tali requisiti con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche: il contratto di punta può costituire, di fatto, una barriera all’ingresso per le PMI, favorendo gli operatori economici già affermati e riducendo la concorrenza effettiva.
In particolare, la difficoltà per le PMI sta proprio nell’ottenere contratti di elevato valore prima ancora di poterli dimostrare. Per questa ragione, nella prassi sarebbe opportuno individuare commesse strategiche dove valorizzare l’istituto dell’avvalimento o del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), strumenti che consentono agli operatori economici di incrementare la propria capacità competitiva attraverso la collaborazione con aziende più strutturate.
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 31 gennaio 2025, n. 199
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