Principio della fiducia: da criterio ermeneutico della legge a criterio interpretativo della lex specialis
Principio della fiducia: da criterio ermeneutico della legge a criterio interpretativo della lex specialis
Premessa.
Come noto, la positivizzazione del principio della fiducia, sancito all’art. 2 del d.lgs. 36/2023, costituisce una delle novità più importanti del nuovo codice dei contratti pubblici.
Il T.A.R. Campania, sede di Napoli, sez. I, 15.1.2025, n. 427, offre la possibilità di osservare l’applicazione di tale principio nel caso concreto, benché riguardi una gara disciplinata, ratione temporis, dal codice del 2016. In questa sentenza, il Giudice Amministrativo ha invocato il principio della fiducia per interpretare le disposizioni di una lex specialis che davano adito ad alcuni dubbi interpretativi in merito all’applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) in una gara per l’affidamento di un contratto di multiservizio tecnologico.
La vicenda
Un operatore economico è risultato aggiudicatario di un contratto di servizi in favore di un’ASL. Al termine del contratto, quest’ultima ha prorogato il precedente contratto e ha bandito contestualmente una nuova procedura aperta per l’affidamento della nuova commessa. Sennonché, in ragione di alcune irregolarità, la procedura è stata poi annullata dal Consiglio di Stato e la Stazione appaltante è stata costretta a indire una gara ponte in attesa che la centrale di committenza regionale concludesse il procedimento di affidamento di un accordo quadro.
La gara ponte ha individuato come aggiudicatario un operatore diverso dal gestore uscente. Conseguentemente, quest’ultimo ha deciso di impugnare l’aggiudicazione e gli atti di gara chiedendo l’annullamento e la riedizione della gara.
Tra le altre cose, il ricorrente ha denunciato una violazione degli artt. 34, 68, 71, 95 e 100 del d.lgs. n. 50/2016, perché la stazione appaltante non avrebbe correttamente declinato all’interno della lex specialis i criteri ambientali minimi applicabili al servizio in questione.
La portata del principio della fiducia
Il T.A.R. ha rigettato il ricorso proposto dal gestore uscente invocando nella propria motivazione anche il principio della fiducia di cui all’art. 2, d.lgs. 36/2023.
Preliminarmente, il T.A.R. ha ricordato che, in base a un orientamento ormai consolidato del Consiglio di Stato, i principi enucleati dal nuovo Codice possono essere invocati, entro certi limiti, anche in relazione alle controversie disciplinate ratione temporis dal Codice del 2016. Non solo: il T.A.R. ha ribadito la possibilità di ritenere “ammissibile l’eterointegrazione del bando, a mezzo del rinvio alla disciplina di legge applicabile, nonché valorizzato il principio del risultato, espresso all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 e valevole come criterio
interpretativo”.
Chiarito questo aspetto, il Giudice Amministrativo ha poi precisato che il principio della fiducia ha una portata bilaterale: non vincola soltanto la pubblica amministrazione, ma anche gli operatori economici che entrano in contatto con quest’ultima nell’ambito delle procedure di affidamento. Pertanto, “[d]eclinato in termini propositivi, il principio della fiducia opera in favore di un positivo coordinamento tra i soggetti, rendendo il concorrente “corresponsabile” del perseguimento del fine a cui è preordinata l’azione amministrativa, “compenetrato” nel ruolo di soggetto fattivamente operante verso l’obiettivo da raggiungere”.
Sulla base di queste premesse, il T.A.R. ha concluso che le doglianze del gestore uscente non fossero condivisibili, perché quest’ultimo aveva formulato spontaneamente un’offerta tecnica conforme ai criteri ambientali minimi pertinenti al servizio oggetto della gara; pertanto, secondo il T.A.R., lo stesso operatore, assumendo la veste di ricorrente non può successivamente invocare – strumentalmente – una interpretazione della lex specialis incompatibile con la condotta tenuta in gara. In altri termini, “alla stregua del principio della fiducia possono essere valutati e risolti i dubbi sulla legittimità della disciplina, in tutte le ipotesi di insorgenza di aspetti critici che, a ben vedere, non si sostanziano in vizi che abbiano avuto incidenza sostanziale e lesiva della posizione soggettiva della parte, cosicché la legge di gara, congiunta all’applicazione che ne hanno dato le parti, reca in sé l’autodisciplina del caso concreto e consente di risolvere in tal modo i dubbi interpretativi”.
La decisione merita di essere segnalata per due ragioni: in primo luogo, perché essa conferma la natura bilaterale del principio della fiducia; in secondo luogo, perché essa amplia la portata operativa di tale principio, il quale diviene un criterio ermeneutico non soltanto delle disposizioni legislative, ma anche delle clausole della lex specialis.
T.A.R. Campania, sede di Napoli sez. I, 15.1.2025, n. 427
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