Il contratto di transazione non può essere utilizzato per eludere le norme inderogabili del Codice dei Contratti Pubblici
Il contratto di transazione non può essere utilizzato per eludere le norme inderogabili del Codice dei Contratti Pubblici
Con la sentenza n. 253 dell’8 luglio scorso, il Tribunale di Lanciano ha ribadito un principio fondamentale nel settore degli appalti pubblici: il contratto di transazione non può essere utilizzato per eludere le norme inderogabili del Codice dei Contratti Pubblici. Tale orientamento, consolidato nella giurisprudenza, ribadisce il limite alla libertà contrattuale delle parti quando sono in gioco diritti indisponibili e normative di ordine pubblico.
La vicenda sottoposta all’attenzione del Tribunale riguardava un ente pubblico che aveva stipulato un accordo transattivo con una società di progettazione per il pagamento di compensi derivanti da incarichi conferiti senza una regolare procedura di evidenza pubblica.
Il fulcro della controversia era la legittimità della transazione e la sua conformità alle disposizioni del Codice degli Appalti.
Il Tribunale ha stabilito che, sebbene la transazione rappresenti un valido strumento per la risoluzione delle controversie, essa non può derogare a norme imperative né avere ad oggetto diritti indisponibili. Nel caso specifico, l’accordo transattivo mirava a sanare situazioni sorte in violazione delle regole di evidenza pubblica, determinandone quindi la nullità.
L’istituto della transazione, disciplinato dall’art. 212 del d.lgs. 36/2023, non modificato dal recente correttivo al Codice degli Appalti, è finalizzato a ridurre il contenzioso e a garantire una gestione efficace e trasparente delle controversie tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici. Regolato in via generale dall’art. 1965 c.c., consente alle parti di risolvere una lite già in corso o di prevenirne una futura mediante reciproche concessioni.
Tuttavia, la transazione è ammissibile solo in assenza di strumenti alternativi al contenzioso giudiziario, come l’accordo bonario. Pertanto, il ricorso alla transazione è consentito esclusivamente quando non vi siano altri rimedi stragiudiziali praticabili.
Alla luce anche del quadro normativo sopra delineato, la pronuncia del Tribunale di Lanciano non fa altro che ribadire i seguenti principi fondamentali:
- La transazione è valida solo se riguarda diritti disponibili e non può violare norme imperative.
- Gli accordi transattivi non possono contrastare con le disposizioni sull’evidenza pubblica, poste a tutela della trasparenza e dell’imparzialità nelle procedure di affidamento.
- Qualsiasi accordo che eluda le regole dell’evidenza pubblica è nullo, ai sensi dell’art. 1418 c.c.
Questa decisione conferma che il contratto di transazione, pur essendo un utile strumento di composizione bonaria delle liti, non può essere impiegato per aggirare norme di ordine pubblico, come quelle previste dal Codice degli Appalti. Il Tribunale di Lanciano, con questa pronuncia, ribadisce che “il contratto di transazione può avere ad oggetto solo diritti disponibili delle parti e che, in ogni caso, non è consentito derogare alle disposizioni cogenti fissate dal Codice degli Appalti”.
Trib. Lanciano, Sez. I, 8.7.2024, n. 253
==============
• Unisciti al nostro canale Telegram “Appalti in codice” dedicato agli al mondo degli appalti pubblici, clicca qui
• Scarica gratuitamente il nostro paper sulle novità introdotte dal Correttivo, clicca qui
• Rivedi la diretta sul “Caro Materiali e Appalti pubblici” del 28 Febbraio