Premio per la scoperta archeologica in cantiere: obblighi e diritti degli appaltatori
Premio per la scoperta archeologica in cantiere: obblighi e diritti degli appaltatori
La recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 1437/2025) ha fornito chiarimenti sull’applicazione del premio per il ritrovamento di beni archeologici, previsto dal d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e sulle condizioni necessarie affinché un appaltatore di opere pubbliche possa essere considerato “scopritore” e quindi beneficiario del premio.
La sentenza è di particolare rilievo perché ribadisce l’importanza, per gli operatori del settore, di una conoscenza approfondita non solo del d.lgs. 36/2023, ma anche di altri complessi normativi che si intrecciano con l’esecuzione degli appalti pubblici, come il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
La scoperta dei beni culturali e i premi per il ritrovamento
Normalmente, il ritrovamento fortuito di beni mobili o immobili porta all’acquisto a titolo originario da parte del privato, come previsto dal Codice Civile. Tuttavia, nel caso di beni archeologici e storici, il Codice dei Beni Culturali (d.lgs. 42/2004) prevede una deroga assoluta: i beni ritrovati appartengono immediatamente e automaticamente allo Stato.
Questa regola rappresenta un’eccezione al principio secondo cui la proprietà del suolo si estende anche al sottosuolo (art. 840 c.c.), garantendo così una maggiore tutela dei beni culturali ed evitando sottrazioni, commerci illeciti o deterioramenti.
Chi scopre fortuitamente un bene archeologico ha precisi obblighi di legge, volti a garantire la tutela del patrimonio culturale.
Secondo gli artt. 90 e 91 d.lgs. 42/2004, infatti, lo scopritore deve segnalare il ritrovamento alla Soprintendenza, al sindaco o all’autorità di pubblica sicurezza entro 24 ore. Il termine decorre dal momento della scoperta, indipendentemente dalla consapevolezza del valore storico del bene. Il ritrovamento deve rimanere nelle condizioni e nel luogo originario fino all’intervento delle autorità competenti. In caso di necessità, il privato può rimuovere l’oggetto, ma solo temporaneamente.
Per incentivare la denuncia dei ritrovamenti e favorire la collaborazione con la Pubblica Amministrazione, gli artt. 92 e 93 del d.lgs. 42/2004 riconoscono un premio economico in caso di scoperta:
- al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
- al concessionario della ricerca archeologica, se l’attività non rientra nei suoi scopi istituzionali o statutari;
- allo scopritore fortuito, purché abbia adempiuto agli obblighi di denuncia e conservazione.
L’ammontare del premio può arrivare fino a un quarto del valore del bene per i soggetti sopra indicati e fino alla metà del valore nel caso in cui il proprietario dell’immobile sia anche lo scopritore.
Nessun premio è dovuto a chi effettua scoperte senza autorizzazione sul terreno altrui.
Il valore del premio è stabilito dal Ministero della Cultura, previa stima delle cose ritrovate. Durante la stima, è riconosciuto un acconto pari a massimo 1/5 del valore stimato. Se il beneficiario non concorda con la valutazione del Ministero, può richiedere una perizia indipendente, con la possibilità di ricorrere al tribunale in caso di contestazioni.
Quando una scoperta può dirsi fortuita?
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, la società appaltatrice dei lavori di ristrutturazione di un ex teatro, ha richiesto il riconoscimento del premio per il ritrovamento di alcuni reperti dell’età romana e tardo antica. Tuttavia, il Ministero della Cultura ha negato il premio, ritenendo che la scoperta non fosse “fortuita”.
La motivazione del rigetto si è basata su due elementi fondamentali:
- L’area era già nota per il rischio archeologico, come indicato nei piani urbanistici e nelle prescrizioni della Soprintendenza.
- La scoperta è avvenuta sotto sorveglianza archeologica, con la presenza di una società specializzata che supportava lo scavo.
Secondo il Consiglio di Stato, affinché un ritrovamento sia considerato fortuito (e quindi meritevole di premio per lo scopritore), esso deve essere del tutto imprevisto e imprevedibile, e non derivare da un’attività finalizzata al rinvenimento di beni culturali, soprattutto se avvenuta in un’area già classificata a rischio archeologico.
La giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, n. 207/2024) ha chiarito che la scoperta può essere fortuita anche durante scavi non finalizzati alla ricerca archeologica, purché il ritrovamento sia inatteso. Tuttavia, nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha negato il premio perché il ritrovamento è avvenuto in un’area già identificata come ad alto rischio, nella quale erano stati precedentemente rinvenuti reperti di epoca romana e tardo antica.
Proprio per questa ragione, la Soprintendenza aveva imposto che le operazioni di scavo si svolgessero sotto la supervisione di una società specializzata in archeologia, incaricata dal committente per garantire il rispetto delle prescrizioni.
Il riconoscimento di un premio per il ritrovamento fortuito si basa sulla meritevolezza del comportamento dello scopritore, che si trova nella posizione di poter occultare il bene ma sceglie di denunciarlo, custodirlo e consegnarlo alle autorità, adempiendo agli obblighi di cui all’art. 90 del Codice dei Beni Culturali (Cons. Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2024, n. 207).
Nel caso concreto, invece, la presenza della società specializzata escludeva la possibilità che il ritrovamento fosse nascosto, poiché il controllo costante degli archeologi rendeva inevitabile la segnalazione. Questo elemento, unito alla prevedibilità del rinvenimento, ha portato alla conclusione che la scoperta non potesse qualificarsi come fortuita, escludendo così il diritto al premio previsto dall’art. 92 del d.lgs. 42/2004.
L’esecuzione dei lavori nel settore dei beni culturali: l’importanza delle norme oltre il codice degli appalti.
La gestione dei ritrovamenti archeologici non è un aspetto secondario, ma un elemento fondamentale che può influenzare tempi, costi e responsabilità per chi esegue lavori, soprattutto in ambito pubblico. Operare in aree a rischio archeologico richiede un approccio attento e consapevole, considerando gli obblighi informativi a cui gli appaltatori sono tenuti quando lavorano in questi contesti.
Come visto, la scoperta di reperti deve essere segnalata tempestivamente alle autorità competenti per evitare sanzioni e contestazioni, ma incide anche sulla gestione dell’appalto. Una comunicazione tardiva o non conforme può compromettere il cronoprogramma e generare ritardi che potrebbero essere imputati all’appaltatore, con il rischio di penali addebitabili da parte della Committenza.
Oltre agli obblighi di segnalazione, è importante considerare che il riconoscimento del premio per il ritrovamento non è automatico. La possibilità di ottenerlo dipende da condizioni specifiche, come la natura fortuita della scoperta.
La pronuncia in commento conferma dunque l’importanza per gli operatori del settore di conoscere non solo le norme del Codice dei Contratti Pubblici, ma anche il Codice dei Beni Culturali e le normative specifiche in materia di tutela del patrimonio archeologico. Una solida conoscenza di queste regole consente agli appaltatori di prevenire criticità operative, evitare responsabilità e senza compromettere la regolare esecuzione delle opere.
Cons. St., Sez. VI, 20.2.2025, n. 1437
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