Abusi edilizi e inibizione dell’attività commerciale: temperamenti giurisprudenziali

Abusi edilizi e inibizione dell’attività commerciale: temperamenti giurisprudenziali

Costituisce regola e principio generale quella per cui l’esercizio delle attività commerciali ha come suo presupposto lo stato legittimo degli immobili nei quali l’attività produttiva si svolge.

I. Regolarità edilizia ed attività commerciale.

Tale principio lo ritroviamo ad esempio, in tema di esercizi di vicinato, nell’art. 7, co. 2, L. 114/1998, a mente del quale ai fini dell’avvio dell’attività occorre dichiarare  “di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d’uso” così come nell’art. 3, comma 7, della Legge n. 287/1991 relativa ai pubblici esercizi, secondo cui tali attività “devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici“.

E, notoriamente, tale rapporto di presupposizione tra regolarità urbanistico-edilizia e “autorizzazione commerciale” , che è ribadito nelle diverse discipline, nazionali e regionali, legislative e regolamentari, è stato per molto tempo inteso in maniera, per così dire, inflessibile.

Ricorda TAR Toscana, 9.12.2021, n. 1642 che “La regolarità urbanistico-edilizia dei locali rappresenta, dunque, una delle condizioni cui la legge subordina l’esercizio dell’attività di somministrazione. In sua mancanza, il ritiro dell’autorizzazione commerciale già rilasciata e, in ogni caso, la chiusura dell’esercizio costituiscono iniziative doverose da parte degli organi amministrativi preposti al controllo, senza alcun margine per valutazioni di stampo discrezionale” . 

Ancora, ricorda Cons. Stato, sez. V, 7.11.2022, n. 9786 che “nel rilascio dell’autorizzazione commerciale occorre tenere presenti i presupposti aspetti di conformità urbanistico – edilizia dei locali in cui l’attività commerciale si va a svolgere, con l’ovvia conseguenza che il diniego di esercizio di attività di commercio deve ritenersi senz’altro legittimo, ove fondato su rappresentate ed accertate ragioni di abusività dei locali nei quali l’attività commerciale viene svolta”.

II. Temperamenti “ragionevoli” e “casi limite”.

Fermo restando il principio generale – e fondamentale – si è andato affermando, più di recente, un orientamento giurisprudenziale improntato ad un (apprezzabile) canone di proporzionalità e ragionevolezza.

In primo luogo, alcune decisioni si sono concentrate sulla “dimensione” della irregolarità edilizia.

Così, ad esempio, TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 28.12.2021, n. 1917,  in virtù dei principi di “proporzionalità e ragionevolezza” ha evidenziato che: “non può essere ordinata la chiusura dell’attività commerciale relativamente all’intera struttura, a fronte di un’abusività soltanto parziale dell’immobile, la quale rende sproporzionata l’inibizione totale dell’attività stessa”, atteso che ciò configurerebbe un “ingiustificato sacrificio all’interesse privato” (al riguardo si segnalano anche TAR Campania, Napoli, 27.12.2022, n. 8078; TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 6.4.2018, n. 2244; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 27.4.2020, n. 1496; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 23.2.2016, n. 977).

Altre decisioni hanno evidenziato, poi, come in pendenza di procedure di regolarizzazione, sia inibito alla P.A. dar corso a provvedimenti sanzionatori sul versante “commerciale”.

In tal senso, oltre, al già citato TAR Puglia, n. 1917/2021 si registrano le pronunce del Cons. Stato, sez. V, 22.2.2016, n. 702 e Cons. Stato, Sez. V, 8.11.2019, n. 7654 che ribadiscono:  “laddove non sussistano, come nel caso, evidenti violazioni delle prescrizioni urbanistiche di piano che impediscano la sanatoria di opere edilizie realizzate nel tempo e adeguate alle necessità dell’impresa, l’amministrazione non può sic et simpliciter precludere l’esercizio dell’attività produttiva ma – in collaborazione con l’interessato – definire la preliminare questione dell’adeguamento degli immobili alle prescrizioni di piano, dando seguito alla istanza di sanatoria ordinaria e/o straordinaria presentata dall’interessato”.

Infine, altra giurisprudenza, ha precisato come in presenza di contestazioni circa la regolarità urbanistico edilizia non confluite in provvedimenti definitivi (ordini di demolizione e ripristino, tipicamente) sia inibito alla P.A., sul versante commerciale, adottare provvedimenti inibitori: come la pronuncia T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, 2.3.2022, n. 2491 e del TAR Napoli, sez. III, 27.2.2017, n. 1166: “poiché la cessazione di un’attività economica non può costituire ex se sanzione dell’abuso edilizio, sancisce l’illegittimità di provvedimenti di inibizione dell’attività commerciale o economica per assunte presupposte violazioni alla disciplina urbanistico – edilizia non tradottesi nell’emanazione di provvedimenti sanzionatori edilizi conclusivi e tipici (quali ordinanze di sospensione e di demolizione) ai quali non possono essere assimilati atti di accertamento interlocutori, ancorché afflittivi, di natura cautelare, quali sequestri con o senza apposizione di sigilli, meri verbali di accertamento delle violazioni”. 

 

III. Conclusioni “evolutive”

A fronte di un tradizionale orientamento giurisprudenziale particolarmente rigido, per il quale la condizione di irregolarità edilizia rileva “senza se e senza ma” nel senso di precludere lo svolgimento dell’attività commerciale, sta emergendo un filone giurisprudenziale che, sia pur in fattispecie peculiari, alla luce del principio di proporzionalità tenta di temperare la regola aurea dello stato legittimo edilizio.