I limiti sull’accesso agli atti del collaudo
Un Consorzio chiede accesso a un documento dell’organo di collaudo denominato “verbale conclusivo di accertamento tecnico contabile”.
La stazione appaltante e i giudici di primo grado ritengono detto atto non accessibile perché assimilabile alla relazione riservata dell’organo di collaudo ex art. 10 D.P.R. 554/99.
Il Consiglio di Stato non concorda e precisa che:
– tale relazione esprime valutazioni discrezionali dei collaudatori sulle riserve apposte dall’appaltatore (valutazioni svolte in esclusivo favore dell’amministrazione ai fini delle sue future decisioni). Resta, dunque, un atto interno, endoprocedimentale e giustamente non estraibile;
– invece, il “verbale conclusivo di accertamento tecnico contabile” nella specie richiesto era solo descrittivo dello stato dell’arte dei lavori alla data della sua formazione, senza valutazioni sull’accoglibilità delle riserve da parte dei collaudatori;
– peraltro, tale atto risultava redatto in contraddittorio proprio con il consorzio. Il che ha reso a maggior ragione illogico e illegittimo il diniego di accesso.