Accesso agli atti di gara di soggetto non invitato alla procedura
L’accesso agli atti negli appalti pubblici continua a porre questioni controverse e discusse, che spesso finiscono dinanzi al giudice amministrativo. Fra queste, vi è senz’altro quella relativa al diritto di un soggetto, che non abbia partecipato a una procedura, di accedere alla documentazione inerente alle operazioni di gara.
In tale contesto, un caso particolare è quello dell’istanza di accesso proposta dall’operatore non invitato a partecipare ad una procedura negoziata cui invece aspirava a partecipare.
Il TAR Lazio, di recente, ha ritenuto che in capo a un operatore inizialmente selezionato nella rosa dei potenziali partecipanti, ma poi non invitato in ragione dell’asserita carenza di un requisito di partecipazione verificato d’ufficio, vi fosse un interesse diretto, concreto e attuale atto a giustificare la richiesta di accesso agli atti di gara.
Il TAR, infatti, ha ricordato l’orientamento prevalente della giurisprudenza per cui il rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare dettata in materia di contratti pubblici non deve essere posto in termini di accentuata differenziazione, ma piuttosto di complementarietà. Sostanzialmente, le disposizioni di carattere generale e speciale che disciplinano l’accesso agli atti nella l. n. 241/1990 devono trovare applicazione ogni volta in cui non si rinvengano disposizioni derogatorie speciali (in questo caso per materia) nel Codice dei contratti pubblici.
Nel caso dell’impresa non partecipante alla gara con riferimento alla quale è presentata l’istanza di accesso, infatti, visionare la documentazione potrebbe essere funzionale alla proposizione di un’impugnazione avverso gli atti della procedura, a tutela della posizione di operatore del settore interessato, in via generale, all’acquisizione di nuove commesse pubbliche. L’ordinanza in esame equipara tale posizione a quella dell’impresa del settore coinvolto dalla procedura che intende impugnare previsioni del bando per lei escludenti.
Nel caso dell’impresa non invitata alla procedura selettiva per l’affidamento di un servizio nel settore in cui essa opera, sarebbe quindi possibile individuare un interesse personale e concreto, alla conoscenza degli atti amministrativi che possano aver determinato, in ragione del mancato invito alla procedura, un pregiudizio all’impresa stessa.
È comunque il caso di sottolineare che, nella vicenda oggetto dell’ordinanza del TAR Lazio, l’impresa istante risultava comunque in origine essere stata selezionata nella rosa dei potenziali partecipanti, per poi non essere invitata in ragione della carenza di un requisito.