Precisazioni giurisprudenziali sullo stato legittimo ex art. 9-bis, co. 1-bis, D.P.R. 380/01.

art 9 bis L’art. 9-bis, co. 1-bis, D.P.R. 380/01, norma che come noto ha introdotto la nozione e la “disciplina” dello “stato legittimo degli immobili” ha iniziato a trovare applicazione nella giurisprudenza amministrativa.

Vediamo, in questo breve contributo, alcune decisioni rese a seguito del Decreto Semplificazioni 2020.

I.  Stato legittimo ai fini della ristrutturazione tramite ripristino di fabbricati crollati o demoliti.

TRGA Trento, 27.10.2020, n. 182 sottolinea come la possibilità di dimostrare lo stato legittimo anche tramite mezzi di prova alternativi e meramente documentali  in sede di ripristino di fabbricati crollati o demoliti sia oggi confermata dall’art. 9-bis, co. 1-bis in esame.

 

II. Rilevanza della documentazione catastale di primo impianto

Il TAR Campania, Sez. VII, 22.3.2021, n. 1901 ha sottolineato la “prevalenza accordata dall’ordinamento alle informazioni [catastali] di quelle di primo impianto, in mancanza, come nel caso in esame, di ulteriori elementi a supporto della fondatezza dell’asserita diversa consistenza dell’immobile”.

 

III. Limiti alla rilevanza di quanto rappresentato in un precedente titolo edilizio.

TAR Campania, Salerno, 31.5.2021, n. 1358 ha chiarito che “con l’innovazione introdotta dall’art. 10, comma 1, lett. d, n. 2, del d.l. n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni), conv. in l. n. 120/2020, il legislatore ha inteso semplicemente chiarire che lo «stato legittimo dell’immobile» è quello corrispondente ai contenuti del sottesi titoli abilitativi, relativi non solo alla sua originaria edificazione, ma anche alle sue successive vicende trasformative” e ciò con la  precisazione per cui il legislatore non ha inteso consentire la prova della legittimità, tramite quanto “comunque rappresentato” in un titolo edilizio, senza rilievo della intera “catena” dei titoli rilasciati.

Infatti  “se altro il legislatore avesse inteso stabilire, e cioè se avesse ricollegato portata totalmente abilitante al titolo «che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare», a prescindere dal relativo oggetto – come assunto da parte ricorrente, allorquando dalla legittimazione edilizia (giusta PdC prot. n. 2774/2012) del frazionamento dell’unità abitativa ubicata in Cava de’ Tirreni, via M. Della Corte, n. 2, e censita in catasto al foglio 16, particella 1131, sub 23, viene inferita, per sineddoche, anche la legittimazione edilizia della controversa chiusura verandata del terrazzo (giammai contemplata dal PdC prot. n. 2774/2012) –, avrebbe abbandonato il principio ordinamentale basico di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, operante nel campo processuale, ma ragionevolmente esportabile anche nel campo dei procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei privati e, soprattutto, avrebbe surrettiziamente introdotto una sorta di sanatoria implicita per tutti i manufatti assistiti da (qualsivoglia) titolo abilitativo, seppure non riferibile alla loro integrale consistenza e conformazione“.

In altri termini, sottolinea il TAR che l’eventuale rappresentazione nell’ante e post operam di porzioni edilizie/interventi (non oggetto della istanza che ha dato luogo al titolo in questione) non è sufficiente a determinare lo “stato legittimo”, dovendo, invece, verificarsi se dette porzioni/interventi fossero espressamente oggetto della domanda che ha condotto a tale titolo.

 

IV. La piena legittimazione edilizia derivante dal condono edilizio

Un indirizzo giurisprudenziale, anteriore al Decreto Semplificazioni 2020, riteneva che gli immobili condonati non fossero “pienamente” legittimi, con conseguente impossibilità di porre in essere interventi edilizi oltre la manutenzione straordinaria.

Ha sottolineato TAR Liguria, 22.4.2021, n. 361 che il diverso orientamento, che riconosce, invece, la piena legittimità degli immobili assistiti da un titolo in sanatoria, “risulta oggi codificato dall’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.p.r. n. 380/2001, inserito dal d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020, ai sensi del quale “Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa” “.