Accreditamento nei servizi sociali: partecipazione dei consorzi e norme del Codice dei contratti pubblici
L’accreditamento nei servizi sociali costituisce un sistema alternativo alle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici per l’erogazione di tali servizi, introdotto sulla falsariga del modello già sviluppato nell’ambito del sistema sanitario, ma con una disciplina di minor dettaglio e molto variegata a livello regionale.
Negli ultimi anni, in tale contesto, si è posto il tema del rapporto fra l’accreditamento e la disciplina degli appalti pubblici. La diffidenza verso gli istituti collaborativi di cui al Codice del Terzo settore – fra cui anche l’accreditamento – parrebbe oggi essere in via di superamento, anche grazie all’inserimento da parte del Decreto Semplificazioni di un espresso rinvio nel Codice dei contratti pubblici. Le forme di accreditamento, tuttavia, presentano anche ulteriori complessità, non tutte risolvibili grazie a tale comunque positiva evoluzione.
Alcune incoerenze nell’inquadramento dell’istituto emergono, ad esempio, in una recente sentenza del TAR Sardegna che si è confrontata con un avviso di indizione di una procedura di accreditamento per servizi socio-assistenziali in cui era preclusa la partecipazione in forma plurisoggettiva, come quella dei consorzi di cooperative.
Il TAR ha ritenuto illegittima tale clausola, argomentando sia con rilievi attinenti all’accreditamento stesso, sia – e anzi forse soprattutto – con riferimento a norme del Codice dei contratti pubblici.
Il perno della motivazione della sentenza, in effetti, pare essere proprio la considerazione per cui l’obbligo di partecipazione alla procedura in forma monosoggettiva violerebbe le norme del Codice dei contratti pubblici che consentono ad operatori raggruppati o consorziati di partecipare alle gare di appalto.
La sentenza ricorda anche, con riferimento all’accreditamento istituzionale in ambito socio-sanitario di cui al d.lgs. n. 502/1992 (parametro spesso utilizzato con riferimento a tutte le tipologie di accreditamento), che attraverso l’autorizzazione e l’accreditamento vengono individuati gli operatori economici che possono erogare il servizio, mentre è l’utente finale che sceglie la struttura cui rivolgersi, in un contesto di libera concorrenza fra gli operatori accreditati.
Secondo il TAR, in tale meccanismo l’amministrazione esercita la sua discrezionalità in ordine alla selezione dei soggetti erogatori del servizio al fine di assicurare agli assistiti un adeguato livello qualitativo nell’erogazione della prestazione nella fase della determinazione dei requisiti di carattere igienico e tecnico-sanitario, ma nella fase successiva non può operare una “scelta” degli operatori ammessi a partecipare sulla base della loro natura giuridica.
In realtà, proprio a partire dal condivisibile assunto per cui un tratto peculiare dell’accreditamento è la libera scelta dell’utente finale del soggetto a cui rivolgersi fra quelli accreditati, non si può non rilevare che tale caratteristica in realtà differenzia il sistema da quello degli appalti e, senza entrare nel merito della specifica questione oggetto del giudizio, sorprende che la sentenza in esame abbia applicato le norme del Codice dei contratti pubblici all’accreditamento automaticamente e in assenza di ulteriori passaggi argomentativi.