Accreditamento solo di nome o anche di fatto?
Al di là del nome assegnato dall’Amministrazione procedente, una procedura tesa non solo al riconoscimento dell’esistenza di requisiti per così dire abilitanti, bensì proprio all’individuazione del soggetto gestore di un servizio sociale, non può essere ricondotta ad un mero preventivo “accreditamento”, ma costituisce un affidamento ai sensi del Codice dei contratti pubblici.
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato in un caso in cui ha concluso che, giacché lo schema applicato comportava una gestione retribuita al soggetto individuato attraverso la procedura, che svolgeva il servizio presso una struttura comunale, mediante un sistema in cui era sostanzialmente assente il rischio operativo e gli utenti dovevano essere ammessi in virtù di criteri predeterminati dalla parte pubblica, non si trattava di una concessione, ma di un appalto di servizi, per quanto peculiare.