Affidamenti diretti e proroghe reiterate negli appalti pubblici: la “censura” di ANAC .

Affidamenti diretti e proroghe reiterate negli appalti pubblici la censura di ANAC .Con una recente delibera l’ANAC è intervenuta sugli affidamenti diretti di servizi e sulle proroghe reiterate negli appalti pubblici, pratica comune a molte stazioni appaltanti.

Nei fatti, una stazione appaltante ha prorogato, svariate volte a partire dal 2014, un servizio al soggetto aggiudicatario della gara, reiterando di anno in anno le proroghe in virtù di una clausola di rinnovo tacito presente nel contratto.

A seguito di segnalazione, l’ANAC, nel censurare il descritto modus operandi, evidenzia che:

– la previsione del rinnovo tacito – contenuta nel contratto di appalto – risulta in contrasto con la legislazione vigente ratione temporis (ossia l’articolo 57, comma 7, d.lgs. 163/2006, a mente del quale “È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli”;

– la possibilità di ripetizione/proroga dei contratti è in contrasto con gli articoli 63, comma 5, e 106, comma 11, Codice dei contratti pubblici: tali disposizioni sanciscono la possibilità di proroga dei contratti per il solo periodo necessario ad espletare (e concludere) una procedura volta ad individuare il nuovo aggiudicatario dell’appalto;

– gli affidamenti diretti del servizio succedutisi nel tempo (tutti di importo appena inferiore alla soglia di € 40.000) e le succitate proroghe del contratto determinano il frazionamento (non consentito dalla normativa vigente) di un servizio che va inteso come unitario, avente cioè durata pluriennale (il cui valore complessivo supera, per ciò stesso, la soglia);

– la sottrazione di un simile affidamento alla disciplina dell’evidenza pubblica risulta essere in contrasto con quanto previsto dall’art. 125, comma 11, d.lgs. 163/2006 (a mente del quale per i contratti di importo pari o superiore ad € 40.000 è necessario bandire una procedura ad evidenza pubblica) nonché con il dettato del successivo art. 36, comma 2, lettera b), Codice dei contratti pubblici (sostanzialmente riproduttivo, salvo marginali differenze, della disposizione appena citata). A tal proposito, va rammentato che la soglia di € 40.000 è stata innalzata ad € 150.000 dall’art. 1, comma 2, lettera a), d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. in l. 120/2020) in deroga, fino al 30.6.2023 – come da d.l. 77/2021, alla disciplina codicistica.

In conclusione, l’Autorità anticorruzione – dopo aver ricordato che il vigente Codice dei contratti pubblici non contempla né il frazionamento delle commesse né, soprattutto, il ricorso all’ulteriore affidamento come strumento della corretta esecuzione dell’appalto – statuisce che l’affidamento del servizio con reiterate proroghe e rinnovi in favore di un operatore economico – come avvenuto nel caso di specie – si pone in contrasto con la normativa vigente, sottraendo al meccanismo dell’evidenza pubblica un appalto che, per valore, andrebbe aggiudicato attraverso una procedura competitiva.

(ANAC, delibera 8.9.2021, n. 628)