Inderogabilità della competenza dell’AIFA in tema di equivalenza terapeutica
Cinque Aziende Farmaceutiche hanno impugnato un decreto con cui la Regione Campania aveva imposto:
– la preferenza nella prescrizione dei farmaci senza brevetto rispetto a quelli con brevetto;
– la somministrazione di predeterminate percentuali di farmaco per ogni categoria terapeutica;
Secondo il TAR:
– simili obblighi, per essere legittimi, devono presupporre che i farmaci appartenenti alle categorie farmaceutiche interessate siano intercambiabili perché ritenuti equivalenti;
– ai sensi degli artt. 15, co. 11 ter, del D.L. 95/12 e 117 della Costituzione, tale equivalenza terapeutica può essere espressa solo dall’AIFA (unico organo competente a svolgere questa valutazione);
– invece, introducendo le due limitazioni, la Regione aveva adottato, essa stessa, un’implicita valutazione di equivalenza fra diversi principiattivi, in parte lasciando tale valutazione anche ai medici;
– tuttavia, mancando la certificazione di equivalenza AIFA, e non potendo tale valutazione essere svolta dalle regioni o dai medici neanche indirettamente, i due obblighi sono illegittimi.
I Giudici confermano, ancora, l’inderogabilità della competenza dell’AIFA in tema di equivalenza terapeutica.