Il mancato possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali è causa di esclusione.

La gestione dei rifiuti è una delle attività economiche di particolare rilievo nello scenario del mercato globale.

Detta attività, stante le molteplici peculiarità che la caratterizzano, presuppone una normativa di settore piuttosto specifica che impone, sotto molteplici profili, il rispetto di particolari misure e condizioni volte a proteggere, nel complesso, l’ambiente e la salute umana.

Uno degli aspetti più caratteristici è certamente quella speciale abilitazione (che si consegue mediante iscrizione in un apposito albo professionale) che un operatore del settore deve possedere affinché possa gestire (secondo la nozione tradizionale espressa dall’art. 183, co. 1, lett. n), d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) i materiali classificati come rifiuti.

Infatti, se per un verso il legislatore nazionale ha previsto (seppur con alcune limitazioni per particolari categorie) la libera circolazione sul territorio nazionale dei rifiuti da parte di imprese o enti, d’altra parte ha imposto a tali operatori l’obbligo di iscrizione presso l’Albo nazionale gestori ambientali, istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

La disciplina di dettaglio è contenuta, in via prevalente, nell’art. 212, d.lgs. 152/2006 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, la quale dispone un particolare regime, prevedendo un sistema di iscrizione distinto in diverse categorie a seconda delle attività specifiche svolte, ognuna delle quali distinta a sua volta in classi per volumi di attività.

L’iscrizione presso la Sezione regionale di competenza dell’Albo nazionale gestori ambientali da parte dell’operatore economico costituisce un requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Detta considerazione è di fondamentale importanza ove si consideri che la disciplina degli appalti pubblici, come si evince dall’art. 89, co. 10, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., introduce una limitazione all’istituto dell’avvalimento per soddisfare il possesso del requisito dell’Albo nazionale gestori ambientali da parte del concorrente nelle procedure ove tale requisito è previsto per l’esecuzione dell’attività d’appalto.

Sulla questione, la giurisprudenza amministrativa (e gli orientamenti espressi dall’Anac, da ultimo vedasi ANAC, Adunanza del 27.7.2017) nel corso degli anni ha superato la qualificazione del possesso dell’iscrizione all’Albo quale requisito di esecuzione, giungendo, anche a seguito della novella operata alla disciplina generale del codice appalti, a ricondurlo in termini di requisito di partecipazione non avallabile.

Il caso affrontato dal Tar campano ed oggetto del commento conferma la natura di requisito di partecipazione dell’Albo nazionale gestori ambientali, requisito indefettibile di cui l’operatore economico concorrente deve esserne in possesso al momento della scadenza della presentazione delle offerte.

In particolare, la società ricorrente, classificatasi seconda in graduatoria in una procedura concernente l’affidamento del servizio di igiene urbana e raccolta differenziata, ha censurato il provvedimento di aggiudicazione adottato dall’Ente nei confronti di altro operatore.

L’operatore controinteressato, resistendo al gravame, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sulla base dell’assunto, poi risultato fondato, che la ricorrente fosse priva del requisito di partecipazione dell’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali (A.N.G.A.), previsto a pena di esclusione dalla lex specialis.

Il Tribunale amministrativo, dichiarando inammissibile il ricorso, ha sostanzialmente accolto la tesi difensiva dell’operatore aggiudicatario non avendo la società ricorrente offerto la prova del possesso del requisito di iscrizione all’Albo.

Il Giudice amministrativo ha precisato che “L’iscrizione all’ANGA è requisito di natura soggettiva che inerisce alla idoneità professionale degli operatori, a norma dell’art. 83, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporti dei rifiuti.

Richiamando poi la giurisprudenza consolidata, il Tar ha precisato che “L’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie richieste è requisito di tipo soggettivo, intrinsecamente legato al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l’Amministrazione e che, pertanto, deve essere posseduto direttamente dalle imprese che partecipano alla gara, senza possibilità di mediazione attraverso il ricorso a rapporti negoziali di avvalimento né a contratti di consorzio.

Per l’esatto inquadramento del requisito, il Tar ha ulteriormente specificato che “l’iscrizione all’ANGA è un requisito soggettivo che va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e non al momento di espletare il servizio, il quale, in caso contrario, verrebbe ad essere aggiudicato all’esito di una competizione in cui non è certo che il vincitore possa conseguire tale certificata professionalità, indispensabile per la corretta conduzione dell’affidamento“.

(Tar Campania Sez. VIII, 2.7.2020, n. 2805)