Antitrust su bando rifiuti: eccessiva durata e ampiezza del bacino pregiudicano la concorrenza
L’AGCM ha di recente avuto l’occasione di pronunciarsi sulla presunta violazione delle regole poste a tutela della concorrenza nell’ambito di una gara per l’affidamento della gestione dei servizi di igiene urbana (raccolta rifiuti urbani).
In particolare,l’Autorità rileva che le previsioni contenute nel bando relative alla durata degli affidamenti – stimate in quindici anni – nonché quelle disciplinanti l’ampiezza dei bacini d’utenza – che dovrebbero garantire il servizio per più di 600.000 abitanti – ove lette congiuntamente, sono idonee a limitare significativamente la partecipazione alle gare da parte di piccole e medie imprese, sia pure in ATI, privilegiando le multiutility (storici operatori di mercato).
Secondo l’AGCM, infatti:
– la durata degli affidamenti deve essere in ogni caso proporzionata ai tempi di recupero degli investimenti, al fine di impedire il consolidarsi di posizioni di rendita (nella fattispecie lo svolgimento dell’attività richiede investimenti contenuti, legati soprattutto ai veicoli che effettuano la raccolta e il cui tempo di ammortamento è sicuramente inferiore rispetto a quello necessario a recuperare investimenti, ad esempio di natura impiantistica). Si ribadisce che per affidamenti che hanno ad oggetto le attività a monte del sistema di gestione dei rifiuti, la durata ottimale degli affidamenti della gestione RSU non deve superare il quinquennio.
– il combinato disposto di una durata eccessivamente lunga e non giustificata degli affidamenti unitamente alla previsione di bacini di gara particolarmente grandi (il solo bacino di Ravenna-Cesena racchiude circa 600.000 abitanti) rischia di contrastare con l’orientamento giurisprudenziale in merito alla necessità/opportunità che le gare siano disegnate in maniera da garantire un’ampia partecipazione di operatori potenzialmente interessati, al fine di evitare “ingiustificate restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 TFUE” nonché di essere “in contrasto con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità che governano l’affidamento dei contratti pubblici”.