Appalti: come combattere l’ansia da rito “super accelerato”
Inutile ripetere che il Rito “super accelerato” sia stato rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per la verifica di compatibilità con i principi eurounitari: lo sappiamo e vedremo che fine farà.
Invece, fintanto che questo “temuto” rito esiste, bisogna aiutare gli operatori del settore a capire come funziona.
Sul punto, sono intervenute due recentissime sentenze che hanno finalmente chiarito che:
– il rito super accelerato non scatta sempre, ma solo quando, dopo l’apertura delle Buste A, la stazione appaltante pubblichi sul sito l’elenco dei candidati ammessi alle successive fasi. Solo in presenza di tale pubblicazione nasce l’onere per le imprese di impugnare subito, entro 30 giorni, le ammissioni delle altre concorrenti. Al contrario, in caso di mancata pubblicazione, ogni contestazione sulla documentazione amministrativa potrà e dovrà essere sollevata dopo l’aggiudicazione definitiva, secondo il “classico” rito appalti (Consiglio di Stato, 26/01/2018, n. 565)
– inoltre, in assenza di tale pubblicazione, a far scattare il rito super accelerato per l’impugnativa delle ammissioni non è sufficiente neanche la presenza fisica dei delegati delle imprese alla seduta pubblica di apertura delle Buste A (TAR Campania, Napoli, 18/01/2018, n. 394)