Appalti: Moralità Professionale e Penali 

Arriva una parziale conferma della mia posizione sulle Linee Guida ANAC n. 6.

In una Gara per servizi di Igiene Ambientale, una concorrente partecipa senza dichiarare di aver subito, in un precedente contratto, una penale (oggetto di un giudizio ancora in corso).

La Stazione Appaltante dispone l’esclusione, ritenendo che, ex art. 80, co.5, lett.c, del Nuovo Codice, il solo fatto di aver ricevuto tale sanzione renda obbligatoria la dichiarazione. A sostegno, la Stazione Appaltante invoca anche le Linee Guida n. 6.

I giudici, però, non concordano e finalmente precisano che:

– le Linee Guida n. 6 NON SONO VINCOLANTI e, in ogni caso, l’ANAC erra;

– infatti, l’art. 80, co. 5, lett. c) conduce a ritenere l’irrilevanza delle penali se ancora oggetto di un giudizio;

– in particolare, per coerenza normativa, per le penali si deve seguire lo stesso criterio previsto per la risoluzione contrattuale (ossia, rilevanza solo se non contestate in giudizio o in quest’ultimo definitivamente accertate);

– quindi, addirittura, in caso di giudizio pendente contro le penali, l’impresa NON sarebbe neanche tenuta alla dichiarazione in gara e, in ogni caso, anche in presenza di una dichiarazione spontanea, la stazione appaltante non potrebbe certamente farne un motivo di esclusione.

(C.G.A.R.S., 28/12/17, n. 575)