Appalti pubblici: ancora sulla necessità del certificato di esecuzione lavori.
È sufficiente, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione negli appalti pubblici, una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso degli stessi? O è, invece, tassativo che il partecipante produca il certificato di esecuzione lavori rilasciato dall’autorità preposta alla verifica? Risposta ai quesiti così formulati arriva dai giudici di Palazzo Spada con la sentenza in commento.
Per rendere più chiaro – e agevole da comprendere – il quadro, è opportuno un cenno a quanto accaduto – e deliberato – in sede di primo grado.
In tale giudizio la ricorrente lamentava l’illegittimità della propria esclusione, in quanto – a suo dire – la corretta interpretazione della lex specialis di gara avrebbe dovuto condurre la stazione appaltante a concludere che l’ammissione alla gara andava disposta sulla base delle dichiarazioni sostitutive allegate alla documentazione prodotta – laddove l’acquisizione delle certificazioni di buon esito dei lavori, emesse dalle autorità preposte a verificarne il corretto adempimento, era operazione da svolgersi nella successiva fase di comprova dei requisiti.
Sennonché il Collegio di prime cure – TAR Lazio Roma, Sez. II ter, 22.7.2019, n. 9793 – rigettava una simile argomentazione, evidenziando in particolare che:
1) è artificioso il distinguere, scindendole, la effettiva qualificazione – conseguenza dello svolgimento dei lavori – dalla loro certificazione – mezzo di prova dell’esecuzione – in quanto tali elementi devono coesistere ed essere entrambi posseduti al momento della presentazione della domanda;
2) la certificazione dei lavori regolarmente eseguiti è infatti elemento essenziale, poiché attiene alla tutela della necessità che il requisito di esperienza venga certificato dall’autorità in possesso del potere di verificazione del presupposto succitato – che deve dunque già esistere al momento della presentazione della domanda.
Da ciò deriva che “il possesso sostanziale dei requisiti (incluse le relative certificazioni) deve sussistere al momento della presentazione delle offerte, come da pacifica giurisprudenza, non potendosi dunque distinguere tra effettuazione dei lavori (svolta dapprima) e certificazione (rilasciata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte); che la comprova dei requisiti deve avvenire in relazione al possesso dichiarato ai fini dell’ammissione alla gara; e che la regolare esecuzione di lavori analoghi (…) deve attenere a lavori non solo regolarmente, ma anche completamente eseguiti”.
Avverso tale sentenza veniva interposto, come sopra detto, appello. Nel gravame veniva in particolare sostenuto che il giudice di prime cure avrebbe errato a non ritenere non solo che negli affidamenti di importo inferiore ad € 150.000,00 è sufficiente la dichiarazione di esecuzione diretta di lavori analoghi ex art. 90, comma 3, d.P.R. 207/2010 – dichiarazione da allegarsi alla domanda di partecipazione – ma anche che, secondo la lex di gara, vanno distinti i requisiti di ammissione alla gara dai relativi mezzi di prova – da acquisire nella successiva fase di verifica.
Da ciò deriva, altresì, che gli attestati di buon esito dei lavori dovevano essere resi disponibili nella fase di comprova dei requisiti e non al momento dell’indizione della procedura e che l’acquisizione del visto dell’autorità certificatrice è un mero elemento probatorio della veridicità di quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione – il che comporta che potrebbe essere acquisito nella successiva fase di verifica, senza alcun pregiudizio per il regolare svolgimento della gara.
Gli argomenti resi – per quanto suggestivi – venivano giudicati infondati, sicché il gravame veniva respinto. I giudici di Palazzo Spada, condividendo le conclusioni del Collegio di prime cure, statuivano che:
- è pacifico che la certificazione di esecuzione dei lavori costituisce elemento essenziale, in quanto è elemento con il quale la preposta autorità verifica la sussistenza dei presupposti esperienziali richiesti ai fini della partecipazione alla gara – requisiti, questi, che devono quindi essere sussistenti al momento della presentazione della domanda;
- il documento con cui si dimostra la regolare esecuzione dei lavori – e quindi la corretta esecuzione dell’appalto – è appunto il CEL: con particolare riguardo alla categoria OG2, detto documento dovrà essere munito – per espressa previsione contenuta nell’articolo 12 del decreto MIBACT del 22 agosto 2017 n. 154 – del visto dell’autorità preposta alla tutela del vincolo territorialmente competente.
Da ciò deriva, in conclusione, che “l’operatore economico acquista il possesso del requisito di qualificazione tecnico-organizzativo solo a seguito dell’accertamento della regolare esecuzione dei lavori e del buon esito dell’appalto tramite l’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. In detto certificato si dà, infatti atto dell’avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché del risultato delle contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all’esecuzione dei lavori”.