Appalti pubblici e irregolarità contributive. Violazioni gravi e definitivamente accertate: repetita iuvant
Torniamo a parlare di irregolarità contributive negli appalti pubblici. Il TAR si interroga sulla legittimità di un’esclusione comminata per una violazione di importo di poco superiore a 500€, rispondendo – ancora una volta – al quesito: quando una violazione può dirsi grave e definitivamente accertata – così da determinare l’esclusione di un operatore economico dalla procedura di gara?
Questi i fatti, in estrema sintesi. Disposta l’aggiudicazione provvisoria, l’amministrazione procedeva alla revoca della stessa in quanto, eseguiti i controlli di rito, riscontrava, in capo al primo graduato, una irregolarità contributiva. Avverso tale provvedimento l’operatore adiva una prima volta il TAR, ottenendo l’annullamento della descritta determina. Nelle more dell’appello, tuttavia, la stazione appaltante – su suggerimento dell’avvocatura dello Stato – richiedeva all’Agenzia delle Entrate se risultassero, in capo a detto operatore, “debiti tributari risultanti da atti, da contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti”. Emergeva, da tale richiesta, l’esistenza di una violazione, definitivamente accertata, di importo di poco superiore ad € 500, oltre a due violazioni non definitivamente accertate, rispettivamente, di € 3.560,58 e di € 6.607,67 – sicché l’amministrazione, sentito il parere dell’Avvocatura, riteneva non vi fossero i presupposti per disporre l’aggiudicazione in favore dell’operatore in questione.
Ritenendo tale conclusione ingiusta, l’operatore adiva nuovamente il TAR. Nel giudizio che ne derivava, il ricorrente – premesso che l’unica violazione definitivamente accertata era di poco superiore ad € 500 – sosteneva che l’operato dell’amministrazione fosse carente sotto il profilo motivazionale – la determina di esclusione non era motivata in quanto la stazione appaltante si limitava a fare proprio il parere rilasciato in merito dall’Avvocatura, secondo cui mancavano “i presupposti per procedere all’aggiudicazione definitiva, alla luce del principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento”.
Nell’accogliere il ricorso, il Collegio statuisce che:
- ai sensi dell’articolo 80, comma 4, Codice, l’esclusione di un operatore economico è sottesa alla presenza di violazioni, gravi e definitivamente accertate, derivanti dal mancato rispetto di obblighi di pagamento di imposte tasse e contributi;
- una violazione può dirsi grave e definitivamente accertata ove essa sia, allo stesso tempo, di importo superiore ad € 5.000 e sia cristallizzata in un provvedimento giudiziale o amministrativo non più impugnabile;
- per costante giurisprudenza – ex multis Cons. St., A.P., 8/2012 – l’amministrazione non può sindacare il contenuto delle dichiarazioni di regolarità contributiva fornite dai partecipanti alle gare di appalto – tale incombente spettando, infatti, all’Agenzia delle Entrate;
- non può applicarsi, in questa sede, l’articolo 80, comma 4, Codice, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dall’articolo 8, comma 5, lett. b) e comma 6, decreto semplificazioni, in quanto la procedura oggetto del presente contenzioso si è interamente svolta prima dell’entrata in vigore della richiamata disposizione normativa;
- in ogni caso, l’esclusione in conseguenza del “nuovo” articolo 80, comma 4, non sarà mai automatica, dovendo la stazione appaltante valutare, in maniera discrezionale e caso per caso, se si debba procedere all’esclusione dell’operatore che si sia reso responsabile di irregolarità contributive.
Da quanto sopra, quindi, conclude il Collegio che “non sussistono i presupposti normativamente previsti perché possa ritenersi integrata la fattispecie escludente della grave violazione fiscale, giacché l’unico debito a carico della ricorrente, accertato in via definitiva dall’Agenzia delle Entrate, è di gran lunga inferiore alla soglia minima di rilevanza, fissata per relationem nella sua entità dal prefato art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016”.