Appalti pubblici e punteggio premiale: è necessario produrre i documenti oppure no?

Punteggio premiale: è necessario produrre i documenti oppure no?L’attribuzione del punteggio premiale negli appalti pubblici comporta, di regola, un onere ben preciso in capo al concorrente: allegare i documenti richiesti dalla legge di gara.

Cosa succede se l’operatore economico non vi provvede ovvero se vi provvede ma non nelle forme indicate dalla legge di gara? È applicabile o no il soccorso istruttorio? Le risposte sono fornite da un’interessante sentenza del TAR Lazio, la quale offre spunti di riflessione sul soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 (e art. 101, d.lgs. 36/2023); l’istituto in questione è di particolare interesse – ne abbiamo trattato, di recente, in questa news.

All’esito di una procedura di gara, il secondo classificato impugnava la determina di aggiudicazione. A sostegno del ricorso sosteneva che l’amministrazione avrebbe errato a riconoscere solamente 2 punti per lavori da questi precedentemente eseguiti in luogo dei 4 che dovevano essere assegnati su base tabellare automatica.

L’errore della stazione appaltante, in altre parole, consisteva nel non aver attribuito il punteggio massimo, giustificando tale mancata attribuzione con il fatto che il ricorrente non aveva allegato alla propria offerta documentazione comprovante la circostanza che questi era un soggetto con consolidata esperienza nella realizzazione delle infrastrutture (limitandosi ad una mera dichiarazione), avendo portato a termine ristrutturazioni di queste ultime per un totale complessivo di 165 milioni di euro.

Quindi, il motivo di doglianza era fondato sulla modalità di dimostrazione del fatto: a ragion del ricorrente, la mera dichiarazione era da ritenersi sufficiente.

Tale ultima circostanza, più nel dettaglio, trovava comprova nella relazione tecnica allegata all’offerta, in cui il concorrente precisava in termini dichiarativi che “il raggruppamento vanta una vasta e consolidata esperienza nel campo della realizzazione di infrastrutturali”, per poi specificare che “ha espletato 2 interventi di esecuzione di infrastrutture lineari con importo complessivo superiore a 165 milioni di euro”.

La tesi del ricorrente, dunque, si poggiava sulla dichiarata esperienza delle lavorazioni eseguite, già sufficiente a suo dire per comprovarne il possesso ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale.

Tuttavia, ad avviso della stazione appaltante, per espressa previsione della lex specialis di gara, infatti, la comprova dell’esecuzione del requisito per cui si prevedeva un punteggio ulteriore poteva avvenire soltanto mediante la produzione di certificati di esecuzione lavori o documentazione equivalente. In altre parole, non era ritenuta valida alcuna autodichiarazione o autocertificazione redatta dai concorrenti.

Esaminando lo specifico motivo di censura, il Collegio rigetta il ricorso.

Nel motivare il rigetto, il giudice amministrativo evidenzia come la lex specialis di gara richiedesse, per l’assegnazione del punteggio oggetto di contestazione, la produzione della documentazione comprovante i lavori eseguiti e non la mera autodichiarazione contenuta nella relazione tecnica. Era necessaria, ai fini dell’attribuzione del predetto punteggio, la produzione dei certificati di esecuzione lavori. Non è, pertanto, sufficiente, ad avviso del TAR “la mera produzione (…) di parte dei vari elaborati documentali richiesti dal disciplinare”.

Sotto altro profilo, conclude il giudice amministrativo, non può attivarsi il soccorso istruttorio per consentire al concorrente di produrre la documentazione omessa, in quanto vi osta la corretta applicazione del principio della par condicio tra i vari partecipanti alla procedura in questione. Invero, sia l’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016, sia l’art. 101, d.lgs. 36/2023, prevedono che il soccorso istruttorio sia mezzo per “sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”.

In definitiva, pertanto, il soccorso istruttorio non può trovare applicazione nel caso di specie, atteso che, per costante giurisprudenza, è stata affermata “la non soccorribilità (…) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica)”, atteso che con il soccorso istruttorio è possibile emendare “le carenze o le irregolarità che attengano alla allegazione dei requisiti di ordine generale (…), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale”.

(TAR Lazio Roma, Sez. IV, 26.9.2023, n. 14255)