Correttivo appalti: le novità in materia di garanzie per i contratti sotto soglia
Correttivo appalti: le novità in materia di garanzie per i contratti sotto soglia
Il d.lgs. 209/2024 (c.d. “Correttivo”) ha apportato varie modifiche al d.lgs. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici”). Tra gli interventi effettuati rientra anche un importante chiarimento concernente il regime delle garanzie per gli appalti c.d. “sotto-soglia”.
Differenze tra regime delle garanzie provvisorie e definitive negli appalti sopra e sotto soglia
Nel settore dei contratti pubblici, le garanzie rappresentano strumenti fondamentali per assicurare la corretta esecuzione del contratto e tutelare la pubblica amministrazione da eventuali inadempimenti. Come noto, le garanzie sono di due tipi: le garanzie provvisorie e quelle definitive.
Le garanzie provvisorie hanno lo scopo di garantire l’affidabilità dell’offerente e la serietà della sua proposta durante la fase di gara. Si tratta di una cauzione che il concorrente deve fornire al momento della partecipazione, e che viene restituita una volta conclusa la stipula. Qualora si verifichino fatti che comportino la mancata stipula del contratto a seguito dell’aggiudicazione, la stazione appaltante è di regola legittimata ad escutere la garanzia dell’aggiudicatario.
Le garanzie definitive, invece, entrano in gioco nella fase di esecuzione del contratto e sono finalizzate a coprire eventuali danni derivanti dall’inadempimento del contraente, assicurando il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Le regole che concernono queste tipologie di garanzie variano in funzione del valore dell’appalto. In particolare, esistono notoriamente delle differenze a seconda che se si tratti di un appalto sopra o sotto soglia comunitaria.
Per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, il regime delle garanzie provvisorie è caratterizzato da una maggiore flessibilità. Il Codice consente una significativa riduzione o addirittura l’esenzione dalla garanzia provvisoria per gli affidamenti diretti o negoziati previsti dall’art. 50. La stazione appaltante può richiedere una garanzia provvisoria in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, qualora ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. In ogni caso, il loro valore non può superare l’1% del valore dell’appalto.
Negli appalti sopra soglia comunitaria, invece, il regime delle garanzie provvisorie è più rigoroso. La garanzia è obbligatoria e deve, di regola, coprire almeno il 2% dell’importo complessivo a base di gara. In realtà, però, sono previsti dei coefficienti di adeguamento, che aumentano o diminuiscono il valore della garanzia a seconda dell’importanza dell’appalto e della tipologia di soggetti coinvolti. Inoltre, l’art. 106, co. 7, del Codice ammette ulteriori riduzioni delle garanzie provvisorie in presenza di determinate certificazioni di qualità.
Un discorso analogo vale per le garanzie definitive. Per quanto riguarda queste ultime, negli appalti sotto soglia è prevista una maggiore flessibilità rispetto agli appalti sopra soglia. In casi debitamente motivati, infatti, la stazione appaltante non è tenuta a richiedere la garanzia definitiva e, qualora decida di chiederla, il suo importo è generalmente fissato al 5% della base d’asta.
Negli appalti sopra soglia, le garanzie definitive assumono un ruolo di maggiore rilevanza per garantire la corretta esecuzione del contratto. La percentuale standard è fissata al 10% dell’importo contrattuale, ma può aumentare fino al 20% in caso di aggiudicazione con un significativo ribasso d’asta. D’altra parte, nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale; inoltre, nel caso di accordi quadro l’importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell’importo dell’accordo quadro.
Sono presenti poi le ulteriori riduzioni previste per le garanzie provvisorie, se l’operatore economico possiede le certificazioni di qualità elencate all’art. 106, co. 8, del Codice.
Le novità del Correttivo
L’art. 19 del Correttivo è intervenuto in materia per fare chiarezza sul regime delle garanzie negli appalti sotto-soglia. In particolare, all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo Codice era sorto il dubbio in merito all’ambito di applicazione delle riduzioni previste agli art. 106 e 117 del Codice; ci si chiedeva, in particolare, se le stesse fossero applicabili anche alle garanzie provvisorie e/o definitive richieste negli appalti sotto-soglia.
Sul punto, il MIT, con parere n. 2174/2024, aveva specificato che la disciplina delle garanzie negli appalti sotto-soglia aveva uno spiccato carattere semplificatorio e, pertanto, le relative riduzioni non fossero applicabili a tale tipologia di contratti.
In continuità con tale indirizzo, il Correttivo ha inserito il comma 4-bis, all’art. 53 del Codice, chiarendo che “[a]lla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall’articolo 117, comma 2”. Non sembra che quindi possano più residuare dubbi al riguardo.
==============
• Unisciti al nostro canale Telegram “Appalti in codice” dedicato agli al mondo degli appalti pubblici, clicca qui
• Non perdere la prossima diretta del 28 Gennaio h 18.00 – Sul Correttivo al Codice dei contratti – vedi tutte le info per seguire la diretta