Avvalimento certificazione di qualità: elementi necessari del contratto.

Avvalimento certificazione di qualità: elementi necessari del contrattoCon la sentenza in commento il giudice amministrativo si è interrogato su quali elementi debbano essere assolutamente presenti in un contratto di avvalimento avente ad oggetto una certificazione di qualità – ossia quali elementi che, se assenti, determinino la nullità e/o l’invalidità del contratto de quo, con impossibilità di ricorrere all’istituto di cui all’art. 89 Codice.

Casus belli che ha dato il via alla vicenda in esame è stato il contratto di avvalimento stipulato dall’impresa aggiudicataria di un procedimento di gara avente ad oggetto la cura del verde, la manutenzione e la custodia di aree pertinenti un cimitero.

Detto contratto sarebbe, nel motivo addotto dalla ricorrente che in questa sede interessa: a) generico; b) condizionato; c) indeterminato nel compenso da corrispondere all’avvalente; d) non corredato delle dichiarazioni prescritte dall’art. 89 codice appalti.

Più nello specifico, il contratto di avvalimento sarebbe generico in quanto l’impresa ausiliaria si limiterebbe a conferire un direttore tecnico ed il know how aziendale laddove l’avvalimento dovrebbe, ad opinione della ricorrente, comprendere l’organizzazione aziendale nella sua interezza.

Non solo. Il contratto sarebbe condizionato poiché soggetto alla successiva ed eventuale richiesta dell’ausiliata di prestare la certificazione di qualità.

Ancora. L’indeterminatezza deriverebbe dal fatto che il compenso da corrispondere per il prestito dei requisiti richiesti sarebbe condizionato ad un eventuale – e futuro – prestito della certificazione de qua, oltre che dal fatto che l’ausiliaria non assumerebbe alcun ruolo esecutivo nello svolgimento delle attività previste.

Infine, sostiene la ricorrente, la documentazione prodotta a corredo dell’offerta di gara sarebbe incompleta e comunque non conforme alle prescrizioni allo scopo dettate dal legislatore.

Il Collegio adito accoglie, parzialmente, il ricorso.

In particolare, i giudici sposano le argomentazioni contenute nel succitato motivo, asserendo che l’art. 89 Codice prevede che nel contratto di avvalimento l’ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, con la conseguenza che il contratto de quo deve contenere, a pena di nullità e in modo dettagliato, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dell’ausiliaria.

Fattispecie, quella indicata nella citata norma, che nel caso in commento non si verifica.

Invero, sebbene sia ammessa in giurisprudenza la possibilità che la certificazione di qualità sia oggetto di avvalimento, è necessario ricordarsi che tale possibilità rientra nell’ambito del cd avvalimento operativo.

Afferma, infatti, il Collegio che “tale certificazione attesta un requisito tecnico – professionale attinente all’organizzazione che connota l’avvalimento in senso operativo e non invece di garanzia” Quanto all’avvalimento della certificazione medesima, il Collegio richiama il Consiglio di Stato secondo cui “quando oggetto dell’avvalimento è la certificazione di qualità di cui la concorrente è priva, occorre, ai fini dell’idoneità del contratto, che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione” (Cons. St., Sez. V, 27.7.2017 n. 3710)

(TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 6/7/2020 n. 1288)