Avvalimento nei settori riservati: è possibile?
Parliamo di settori previsti dall’art. 112 del Codice riservati ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.
Nell’ambito di una gara avente ad oggetto l’affidamento annuale del servizio di gestione parcheggi pubblici (rientrante nei settori riservati) un concorrente contesta l’ammissione di altro operatore che aveva fatto ricorso all’avvalimento per partecipare alla gara poiché, a suo avviso, nei settori riservati non sarebbe ammissibile il ricorso a tale istituto. In ogni caso, il contratto di avvalimento era carente degli elementi essenziali, indicazione delle risorse oggetto di avvalimento.
Il Collegio non condivide. L’istituto dell’avvalimento non soffre limitazioni con riguardo agli appalti riservati ex art. 112 d. lgs. n. 50/2016, in quanto detta disposizione non contiene «alcun divieto espresso e generalizzato al ricorso dell’avvalimento».
Sul secondo profilo, invece, aderisce alla tesi della ricorrente.
L’impresa ausiliata ha l’onere di dimostrare che l’impegno dell’impresa ausiliaria consiste non già nel prestare il requisito soggettivo richiesto in termini di mero valore astratto e cartolare, bensì nell’assunzione dell’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del particolare requisito, non essendo a tal fine sufficienti le formule di stile che riprendono locuzioni contenute nella disciplina normativa o affermano genericamente il prestito del requisito mancante e la messa a disposizione di entità astrattamente indicate, senza che vengano precisamente indicate le risorse umane, tecniche, strumentali che vengono messe a disposizione.
Secondo il TAR, è evidente che nel caso di specie si tratta di un caso di prestito meramente astratto e cartolare, mancando nel contratto in questione ogni indicazione di specifiche modalità atte a travasare l’esperienza pregressa dell’ausiliaria nella concreta esecuzione dell’appalto e in assenza, altresì, di qualsivoglia indicazione (neppure generica) del personale che sarebbe destinato a fornire l’apporto tecnico necessario all’ausiliata.