Base d’asta sovrastimata: la procedura è illegittima?

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Per il TAR Piemonte, la semplice sovrastima della base d’asta non costituisce, di per sé, un motivo di annullamento del bando, a meno che non vi sia una sproporzione talmente macroscopica da pregiudicare la possibilità stessa di partecipare alla gara.

Infatti, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante effettuare una valutazione prudenziale dell’importo a base d’asta, senza che il calcolo risulti fuorviante per la formulazione delle offerte

Il concorrente potrà infatti eventualmente proporre il ribasso che ritiene congruo per la presentazione dell’offerta, che verrà quindi poi sottoposta al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

La questione sottoposta all’attenzione del TAR

Il TAR Piemonte con la sentenza del 20 marzo 2025, n. 526, ha respinto il ricorso presentato contro un bando di gara per l’affidamento di un servizio da aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2, lettera a), del d.lgs. 36/2023.

Al centro della controversia vi era la determinazione del valore dell’appalto, che riguardava la gestione delle prenotazioni di prestazioni sanitarie.

L’Amministrazione aveva fissato l’importo a base d’asta non su un canone fisso, ma su un corrispettivo unitario per ogni chiamata presa in carico e lavorata, stimando il valore complessivo della gara sulla base del numero di prenotazioni andate a buon fine nel corso dell’anno precedente.

Tale meccanismo di calcolo è stato contestato dal ricorrente, secondo cui la determinazione della base d’asta sarebbe stata viziata da:

  • una sovrastima distorsiva dei corrispettivi, derivante dall’errata interpretazione dei dati storici;
  • un meccanismo di stima inattendibile, che non avrebbe tenuto conto delle prestazioni effettivamente erogate e fatturate;
  • una impossibilità per gli operatori di formulare offerte economicamente sostenibili, poiché la maggior parte delle prestazioni precedentemente remunerate in misura piena avrebbero ricevuto un corrispettivo inferiore nella nuova commessa.

Con l’applicazione di un criterio più realistico di valutazione del valore della gara, la stima sarebbe risultata inferiore, tanto da non coprire nemmeno i costi della manodopera (non soggetti a ribasso) e delle soluzioni tecnologiche necessarie per l’espletamento del servizio.

La decisione del TAR

Il TAR ha evidenziato come la stazione appaltante abbia adottato un meccanismo di valorizzazione economica del servizio non del tutto sovrapponibile a quello applicato nell’anno precedente, ma comunque utilizzato come parametro quantitativo convenzionale per la stima del valore dell’appalto.

Secondo i giudici, la scelta dell’Amministrazione di considerare tutte le chiamate finalizzate alla prenotazione come valorizzabili in misura piena rientrava nell’ambito della discrezionalità tecnica, senza risultare arbitraria o affetta da macroscopici vizi di illogicità, per cui “la stima operata dall’Amministrazione, pur nella consapevolezza di una possibile sovrastima, non può essere ritenuta ex se illegittima, essendo frutto di una valutazione prudenziale ampiamente discrezionale”.

 

In altri termini, sebbene sia possibile che una parte delle richieste non trovi effettiva soddisfazione e che alcune vengano gestite in lista d’attesa, ciò non rende automaticamente errata la stima operata.

Richiamando la giurisprudenza consolidata sul punto, il TAR ha sottolineato come la possibilità per un concorrente di impugnare la base d’asta per presunta sovrastima trova un senso “se un concorrente ritiene che la base d’asta sia eccessivamente alta, può offrire un ribasso più consistente, formulando così un’offerta competitiva dal punto di vista economico. Se il ribasso risultasse anomalo, avrebbe la possibilità di far valere le proprie osservazioni critiche nel subprocedimento di verifica dell’anomalia, ed eventualmente in un successivo giudizio d’impugnazione dell’esclusione.”.

In altre parole, la semplice sovrastima della base d’asta non costituisce, di per sé, un motivo di annullamento del bando, a meno che non vi sia una sproporzione talmente macroscopica da pregiudicare la possibilità stessa di partecipare alla gara. L’o.e. è libero di presentare il proprio ribasso che la SA può sottoporre a verifica dell’anomalia.

Nel caso di specie, la base d’asta, pur potendo essere parzialmente sovrastimata, non era radicalmente sproporzionata né tale da rendere impossibile la presentazione di offerte economicamente sostenibili, confermando la legittimità della lex specialis di gara.

 

TAR Piemonte, Sez. II, 30.3.2025, n. 526

 

 

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