Bollette: AGCM avvia l’istruttoria contro le società che hanno violato il divieto di modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas
L’AGCM ha avviato sette procedimenti istruttori nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica e di gas naturale sul mercato libero, che rappresentano circa l’80% del mercato, e ha adottato i relativi provvedimenti cautelari.
A partire da maggio 2022, le società avevano inoltrato ai propri clienti una comunicazione, con la quali preannunciavano la modifica unilaterale delle condizioni economiche del rapporto di fornitura.
Tuttavia, il 10 agosto 2022 è entrato in vigore il c.d. decreto aiuti-bis (d.l. n. 115/2022 conv. in L. n. 142/2022) che, al fine di mitigare l’aumento per i consumatori dei prezzi delle forniture di gas ed energia, ha sospeso l’efficacia delle clausole di modifica unilaterale contenute nei contratti di fornitura. Più precisamente, l’art. 3 del decreto aiuti-bis ha previsto che: “1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. 2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”.
Nonostante il divieto entrato in vigore, e nonostante i solleciti rivolti alle società da parte dei consumatori, con i quali si chiedeva la sospensione dell’efficacia delle modifiche unilaterali del prezzo precedentemente comunicate, le società avrebbero continuato a modificare unilateralmente i contratti.
Più precisamente, le società avrebbero continuato ad inoltrare le comunicazioni di modifica: tali comunicazioni, benché chiamate in maniera diversa, contenevano comunque degli aggiornamenti o dei rinnovi dei prezzi di fornitura, di carattere peggiorativo, che venivano giustificate sulla base della asserita scadenza delle offerte a prezzo fisso, prevedendo altresì che in caso di mancata accettazione il consumatore avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di recesso dal contratto.
In altre partole, le società avrebbero mutato solo formalmente le proprie comunicazioni, continuando nei fatti ad operare delle modifiche unilaterali del contratto, in violazione del disposto del decreto aiuti-bis che ne aveva disposto la sospensione dell’efficacia.
Un simile comportamento, secondo l’Autorità, oltre a violare la già menzionata norma di legge, “appare, dunque, configurare una possibile condotta in contrasto con gli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto caratterizzata da profili di ingannevolezza e omissività e non rispondente ai canoni di diligenza richiesti a un primario operatore del settore”.
In particolare, la condotta in parola sarebbe lesiva degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto le comunicazioni inoltrate avrebbero indebitamente condizionato il consumatore, inducendolo “ad accettare le nuove condizioni economiche di fornitura – peggiorative – a causa dell’aumento straordinario e imprevedibile dei prezzi di energia elettrica e gas, ostacolando i diritti dei consumatori basati sulle disposizioni sopra richiamate, di cui alla disciplina primaria di carattere eccezionale”.
Spiega ancora l’Autorità che “la condotta risulta altresì caratterizzata da particolare gravità in quanto, oltre che palesemente mirata a eludere e vanificare un intervento normativo specificamente concepito per tutelare i consumatori dal rischio di considerevoli esborsi economici a seguito del verificarsi di circostanze eccezionali, è connotata da spiccati profili di aggressività, essendo idonea ad opporre ostacoli onerosi e sproporzionati all’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, alla luce della normativa e della regolazione vigente”.
A fronte dell’art. 3 del d.l. n. 115/2022, le società avrebbero di fatto aggirato il divieto temporaneo di modifica unilaterale del contratto “sottraendo ai consumatori la protezione temporanea dalle oscillazioni di mercato offerta dalla norma”: in applicazione del divieto, le società avrebbero dovuto sospendere le modifiche unilaterali già comunicate prima del 10 agosto 2022 e non inoltrare nuove comunicazioni contenenti nei modifiche unilaterali, senza tuttavia specificare o motivarne il contenuto, inducendo in errore i consumatori.
Spiega infatti l’AGCM che il divieto di modifiche unilaterali delle condizioni economiche disposto dall’art. 3 del d.l. n. 115/2022 si riferisce chiaramente ad ogni clausola contrattuale che permette la variazione del prezzo da parte del professionista nel corso del rapporto, in qualsiasi modo essa venga denominata o presentata nelle condizioni generali del contratto di fornitura.
L’Autorità ha dunque invitato le imprese a sospendere l’applicazione delle nuove condizioni economiche, mantenendo o ripristinando i prezzi praticati prima del 10 agosto 2022, a comunicare ai soggetti che hanno esercitato il recesso dal contratto, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche e, inoltre, a comunicare all’Autorità le misure che adotteranno al riguardo.
Provvedimento PS12458 – Acea Energia S.p.A.
Provvedimento PS12459 – Hera Comm S.p.A.
Provvedimento PS12460 – Eni Plenitude S.p.A.
Provvedimento PS12461 – Enel Energia S.p.A.
Provvedimento PS12462 – Edison Energia S.p.A.