Calcolo dell’anomalia in caso di numero offerte ammesse pari o superiore a 15: il decremento è tra valori assoluti.
L’art. 97, co. 2, d.lgs. n. 50/2016, recante la disciplina delle offerte anormalmente basse, ha sancito che negli appalti da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso, qualora il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulla scorta di quelle che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata secondo un preciso algoritmo.
Il legislatore, al fine di scongiurare che i concorrenti possano ex ante calcolare il valore della medesima soglia ovvero condizionare la determinazione del valore mediante quella che è comunemente definita “offerta di appoggio”, ha introdotto un’articolata procedura di calcolo.
Il punto della discordia tra gli operatori del settore è rappresentato dalla determinazione del valore di cui alla lett. d) del citato articolo 97 ovvero “la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)“.
Con una recente sentenza, il TAR Calabria, chiamato a dirimere una controversia nell’ambito della quale si contrapponeva la tesi dell’interpretazione della determinazione della soglia di anomalia mediante decremento di un valore “percentuale” a quella del decremento di un valore “assoluto”, ha privilegiato l’interpretazione che fa leva sulla determinazione della soglia di anomalia dell’offerta ove effettuata in conformità alla circolare emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo il quale il decremento è da operarsi in termini assoluti.
Si tratta di una questione ancora controversa, nonostante la pubblicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della circolare ministeriale n. 8 del 24.10.2019, adottata al fine di risolvere i problemi applicativi derivanti dall’art. 95, d.lgs. n. 50/2016, ed assicurare uniformità ed omogeneità dei comportamenti.