Caro materiali. Anticipazione per la compensazione prezzi straordinaria: nuove norme, stesse incertezze
Ancora sul caro materiali. È in vigore da oggi il d.l. n. 21 del 21 marzo 2022, c.d. decreto “taglia prezzi”, decreto “Ucraina-bis”, decreto “energia”, che dir si voglia che interviene ancora una volta sulla compensazione prezzi.
Tra i vari temi, nel provvedimento si torna a parlare anche del caro materiali nel settore dei contratti pubblici.
L’art. 23, comma 1, del decreto permette al MIMS di anticipare il 50% delle somme richieste dalle committenti per far fronte alle istanze di compensazione pervenute dalle imprese aventi diritto.
Per tale anticipazione, sono utilizzate le somme presenti nel c.d. Fondo per l’adeguamento prezzi istituito dal decreto n. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni bis) – le cui modalità di utilizzo sono indicate nel decreto del MIMS del 30.9.2021, pubblicato in G.U. in data 28.10.2021 -, purché nei limiti del 50% dello stesso.
Il meccanismo previsto dall’art. 23, comma 1, del provvedimento in esame permette così di erogare subito una parte della somma richiesta e spettante ai singoli operatori.
All’esito dell’istruttoria e, dunque, dopo aver valutato le singole istanze pervenute, il MIMS può disporre la ripetizione totale o parziale dell’importo erogato a titolo di anticipazione.
L’anticipazione sulla compensazione si applica sia per le istanze presentate ai sensi dell’art. 1-septies del d.l. 73/2021 per il primo e per il secondo semestre 2021, sia per il primo semestre 2022, ossia per le istanze presentate ai sensi dell’art. 25 del d.l. 17/2022.
Per far fronte all’aumento dei costi dei materiali, il comma 2, lett. b) dell’art. 23 incrementa il Fondo per l’adeguamento prezzi di ulteriori 120 milioni per il 2022.
Viene altresì aumentata di ulteriori 200 milioni la capienza del c.d. Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche previsto dall’art. 7, comma 1 del d.l 76/2020 (l. 120/2020, c.d. decreto Semplificazioni) per far fronte al meccanismo di compensazione “ordinario” a tempo previsto dall’art. 29, comma 1, lett. b) del d.l. 4/2022. Ricordiamo che il meccanismo di compensazione previsto dal d.l. 76/2020 si applica esclusivamente ai contratti di lavori i cui bandi o avvisi sono pubblicati a partire dal 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023.
Alcune considerazioni devono essere tuttavia svolte con riferimento al decreto “taglia prezzi” – d.l. n. 21/2022 – appena pubblicato e, in particolare, all’art. 23 che abbiamo analizzato.
Una prima considerazione è che il legislatore sembra aver compreso che il tema dell’aumento del costo delle commesse pubbliche non è causato dal solo aumento del prezzo delle materie prime, ma anche dall’aumento del costo dei carburanti e dei prodotti energetici. Il primo periodo del comma 1 dell’art. 23 esplicita infatti che la ratio dell’intervento è quella di mitigare gli effetti economici derivati dal rincaro dei materiali, del carburante e dell’energia.
Il secondo invece si riferisce alla rubrica dell’art. 23 che recita “revisione prezzi”. Il titolo è a dir poco fuorviante: come abbiamo visto, l’art. 23 non introduce alcun meccanismo di revisione prezzi, ma introduce unicamente dei meccanismi “di favore” sulle compensazioni già istituite dal legislatore con altri decreti.
Attenzione, dunque, a non confondere gli istituti e a non farvi trarre in inganno dal mancato tecnicismo che a volte caratterizza il legislatore.
Infine, non può ignorarsi un dato. Nella bozza del decreto circolata nei giorni scorsi, era stato previsto all’interno dell’art. 23 una norma secondo cui il RUP avrebbe potuto accordare all’esecutore una sospensione per causa di forza maggiore, ossia per aumento dei costi dei materiali la cui impennata degli ultimi mesi rende nei fatti insostenibile la prosecuzione dell’appalto. Tale norma, tuttavia, è stata espunta dal testo: ad oggi, dunque, non è prevista alcuna causa di forza maggiore o sospensione straordinaria disciplinata dalla norma in esame.
Anche in questo caso, è bene procedere con cautela nella lettura dei commenti e agli articoli che sembrano preannunciare la presenza di una norma di questo tipo nel nostro ordinamento. Il consiglio per non incorrere in errori e ottenere una giusta informazione è sempre quello di far riferimento ai testi ufficiali delle leggi, al momento della loro pubblicazione, e non alle bozze che circolano. Come in questo caso, potrebbe accadere che “la manina” del legislatore depenni norme qualche secondo prima della loro pubblicazione.