Caro materiali e IVA sulla compensazione prezzi. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Uno dei temi più dibattuti in ordine al pagamento della compensazione dei prezzi richieste in base al meccanismo di cui all’art. 1-septies del d.l. 73/2021 attiene all’applicazione del regime IVA.

Due recenti interventi dell’Agenzia delle Entrate forniscono chiarimenti di non poco conto.

Con un primo intervento del 12 marzo 2022, in risposta all’interpello avanzato dal MIMS (Interpello n. 956-83/2022 presentato il 12.1.2022), l’Agenzia si è espressa in merito all’applicazione del regime IVA alle erogazioni delle somme del Fondo ministeriale e, dunque, alle movimentazioni di somme di denaro che intercorrono tra il Ministero e le committenti che hanno presentato istanza di accesso al Fondo per far fronte alle istanze di compensazione presentate delle imprese appaltatrici.

Sul punto l’Autorità ha sostenuto che “l’erogazione delle predette somme non integri il presupposto oggettivo ai fini dell’IVA di cui all’articolo 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica; infatti, dette somme vengono erogate dal Ministero istante nei confronti dei soggetti di cui al richiamato articolo 1-septies, comma 7, del citato decreto legge n. 73 del 2021 (stazioni appaltanti), in assenza di alcuna controprestazione da parte di quest’ultimi e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell’ente erogatore. In mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, come innanzi precisato, dette somme si configurarsi “mere” movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.

Come correttamente rilevato dall’Agenzia, tra il MIMS e le stazioni appaltanti non intercorre nessun rapporto contrattuale o sinallagmatico. Di qui la conclusione dell’Agenzia, per cui le somme erogate dal Fondo in favore delle stazioni appaltanti sono esenti dall’applicazione del meccanismo dell’IVA.

Più delicata, ed invero meno condivisibile, è stata invece la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate in merito al quesito relativo all’applicabilità del regime IVA alle somme che la stazione appaltante corrisponde in favore degli appaltatori a titolo di compensazione.

Con il parere del 13.7.2022, l’Agenzia ha infatti ritenuto che le somme erogate dalle stazioni appaltanti nei confronti dell’appaltatore sono soggette ad IVA.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha  dapprima ribadito che le somme che il Ministero eroga in favore delle stazioni appaltanti che hanno effettuato accesso al Fondo Ministeriale di cui al comma 8 dell’art. 1-septies del d.l. 73/2021 non sono soggette ad IVA, trattandosi di mere movimentazioni di denaro e non essendo ravvisabile in tal caso alcun rapporto sinallagmatico. Analogamente, precisa l’Agenzia, non sono soggette ad IVA le movimentazioni di denaro relative alle somme erogate alle stazioni appaltanti a valere sul Fondo di cui all’art. 1-septies, comma 8, le cui richieste vengono avanzate ai sensi dell’art. 26, comma 4 del c.d. decreto Aiuti (d.l. 50/2022, conv. In L. 91/2022).

Quanto invece alle somme erogate dalle stazioni appaltanti in favore degli appaltatori, queste assumono “natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’opera e del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”. E ciò, segnatamente in ragione del fatto che l’art. 13 del D.P.R. 633/1972 nel sancire il principio di onnicomprensività del corrispettivo, specifica che la base imponibile delle cessioni di beni e di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore di lavoro secondo le condizioni contrattuali a cui si sommano le integrazioni direttamente connessi ai corrispettivi dovuti ad altri soggetti.

Nella corposa motivazione del Parere, nel richiamare alcune circolari della stessa Agenzia, nonché le pronunce della Corte di Giustizia, l’Agenzia spiega che nei casi in cui sussiste un nesso di reciprocità tra le prestazioni del rapporto che lega le parti, la prestazione di denaro si qualifica come corrispettivo e l’operazione deve essere regolarmente assoggettata ad imposta. Diversamente, in mancanza di un nesso sinallagmatico tra gli importi erogati dalla parte pubblica o privata e la prestazione resa dalla controparte, le erogazioni di denaro si qualificano come contributi, ossia mere movimentazioni di denaro, e, in quanto tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA.

A tal proposito, l’art. 73 della Direttiva n. 2006/112/CE precisa che sono soggette ad IVA anche le “sovvenzioni direttamente connesse al prezzo”. In tale locuzione rientrano, secondo la Corte di Giustizia ( CGUE, sentenza 22.11.201, C-184/00), le sovvenzioni che costituiscono il corrispettivo totale o parziale di un’operazione di fornitura di beni o di prestazione di servizi e che sono versate da un terzo al venditore o al prestatore. Perché la sovvenzione sia legata al prezzo è necessario che essa sia specificamente versata all’organismo sovvenzionato affinché fornisca un bene o effettui un determinato servizio. In questo caso la sovvenzione può essere configurata alla stregua di un corrispettivo della fornitura di un bene o della prestazione di un servizio.

In tal senso, dunque, sembrerebbe che secondo l’Agenzia, l’erogazione delle somme a titolo di compensazione in favore dell’appaltatore configurerebbero sovvenzioni connesse al prezzo e aventi ad oggetto un rapporto sinallagmatico: applicando tali principi alle conclusioni dell’Agenzia, sembrerebbe infatti possibile sostenere che questa abbia ritenuto che le compensazioni abbiano comunque la finalità di permettere all’appaltatore di garantire l’esecuzione dell’opera e, dunque, sarebbero comunque riconducibili alla dinamica contrattuale intercorrente tra la stazione appaltante e l’appaltatore. E ciò, dunque, a prescindere da fatto che sia intervenuto o meno il Fondo istituito presso il MIMS.

In conclusione, dunque, secondo l’Agenzia, ai fini del pagamento delle compensazioni da parte delle committenti gli appaltatori che hanno avanzato richiesta, si applica comunque il meccanismo dell’IVA secondo le modalità e l’aliquota già previste per l’originario contratto di appalto.

Agenzia Entrate – Risoluzione n. 39 del 13.7.2022