Caro materiali: le novità del decreto “Sostegni ter”, la clausola revisione prezzi e la compensazione negli appalti pubblici
Caro materiali: il decreto Sostegni-ter ha nuovamente inciso sul tema dell’aumento dei costi materiali da costruzione e sulla revisione dei prezzi negli appalti pubblici.
Qualche settimana fa avevamo parlato della legge di bilancio 2022 che ha esteso la compensazione prevista all’art. 1-septies del d.l. 73/2021 a tutto l’anno 2021, ampliando altresì il Fondo compensazione per ulteriori 100 milioni di euro.
Il quadro delle compensazioni disciplinate dall’art. 1-septies è destinato ad essere affiancato da un nuovo strumento volto a fronteggiare il continuo aumento dei prezzi dei materiali da costruzione.
Più precisamente, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria, il decreto Sostegni-ter (d.l. 27 gennaio 2022, n. 4) appena varato ha infatti nuovamente inciso sul tema dell’aumento dei costi materiali da costruzione e sulla revisione dei prezzi negli appalti pubblici.
Il comma 1 dell’art. 29 prevede che per i bandi o gli avvisi pubblicati a partire dal 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.
In altre parole, torna obbligatoria – sebbene a tempo determinato – la clausola revisione prezzi nei contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) che, fino ad oggi rappresentava una mera facoltà.
Accanto a ciò, il comma 1, lett. b) dell’art. 29 introduce un meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, dei singoli materiali da costruzione.Il meccanismo, riferito ai materiali più rilevanti, si applica a tutti i contratti di lavori, a prescindere dall’importo.
In deroga all’art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, tale nuovo meccanismo prevede che le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione non sono più valutate per l’eccedenza del 10% rispetto al prezzo originario. Cambia così la c.d. alea contrattuale, che passa dal 10% al 5% rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta.
Quanto al funzionamento del nuovo meccanismo compensativo, l’art. 29 prevede che:
– entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, spetta al MIMS determinare con decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT, le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre;
– per ottenere il riconoscimento degli extra-costi in cantiere, il comma 4 dell’art. 29 specifica che l’appaltatore è tenuto a presentare alla stazione appaltante, a pena di decadenza, l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta dei decreti MIMS con la determinazione delle variazioni subite dai prezzi dei materiali edili, a cui deve essere allegata adeguata documentazione comprovante gli aumenti subiti. Spetta poi al direttore dei lavori verificare l’effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore e che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma;
– se la maggiore onerosità provata dall’esecutore è relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del MIMS, la compensazione sarà riconosciuta limitatamente alla variazione inferiore subita dall’esecutore e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all’80% di detta eccedenza. Nel caso invece in cui l’esecutore provi di aver subito una onerosità maggiore rispetto alla variazione percentuale riportata nel decreto ministeriale, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all’80% di detta eccedenza;
– la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto ministeriale e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori;
– sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta;
– la compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Il richiamo a nuovi decreti e nuovi meccanismi di rilevazione delle variazioni dei prezzi sembra in verità rispondere alle contestazioni che sono state mosse da diversi operatori del settore con riferimento al decreto dell’11 novembre 2021 (G.U. 23.11.2021), con cui sono state rilevate le variazioni dei prezzi da applicare ai fini della compensazione di cui all’art. 1-septies del decreto Sostegni-bis.
Contestazioni che hanno portato alcune associazioni di categoria – ANCE e ASSISTAL – a presentare un ricorso al TAR finalizzato a contestare il d.m. MIMS dell’11 novembre 2021, tacciato di contenere dati irragionevoli e di gran lunga inferiori all’aumento reale registrato sul mercato, il tutto a causa di un errato metodo di rilevazione e calcolo dei prezzi. La nuova disciplina della revisione prezzi e della compensazione appare ad oggi tutt’altro che lineare, oltre ad essere di difficile coordinamento con alcuni istituti propri dell’esecuzione dei lavori pubblici.
Come è facile intuire il nuovo meccanismo di compensazione appare essere maggiormente oneroso per le stazioni appaltanti. Non è da escludersi infatti che in sede di conversione vi possano essere delle modifiche significative a tali meccanismi, in considerazione delle sostanziose risorse che la sua applicazione richiede di mettere in campo, anche alla luce di quanto segnalato dal servizio di bilancio del Senato che ha chiesto di far luce sull’impatto che possa derivare dal meccanismo di revisione dei prezzi sulle casse della finanza pubblica.