Caro materiali: l’aggiornamento dei prezzi comporta anche l’aggiornamento del compenso per i servizi tecnici? Facciamo chiarezza.
Il caro materiali negli appalti di lavori colpisce da vicino anche i servizi tecnici (progettisti, direttori dei lavori, coordinatori della sicurezza ecc.) che eseguono delle prestazioni nell’ambito dell’esecuzione degli appalti.
Non a caso, una delle domande più frequenti che ci sono state rivolte negli ultimi tempi – anche nella rubrica per lavoripubblici.it “L’esperto risponde” – è la seguente: l’aggiornamento dei prezzi del contratto imposti dall’art. 26 del d.l. 50/2022 comporta anche l’adeguamento del corrispettivo contrattualmente definito per i servizi tecnici?
La soluzione è tutt’altro che agevole da rintracciare, in quanto la norma non specifica nulla a questo proposito. Proviamo tuttavia a fare chiarezza.
Da un punto di vista generale, precisiamo che con Atto del Presidente ANAC del 27 luglio 2022, n. 63471, l’Autorità ha chiarito che l’obbligo di inserimento della clausola revisione prezzi di cui all’art. 29, comma 1 del d.l. 4/2022 trova applicazione anche per i servizi tecnici.
L’ANAC ha infatti precisato che “l’inserimento di una clausola di revisione dei prezzi deve trovare ragion d’essere, a maggior ragione, con riferimento alle procedure per l’affidamento di incarichi di ingegneria ed architettura, il cui compenso è direttamente connesso all’importo a base di gara dei lavori cui il progetto è rivolto e le cui fasi progettuali spesso si protraggono per lunghi periodi di tempo”.
Tuttavia, con specifico riferimento all’applicazione del d.l. 50/2022, il c.d. decreto aiuti, e agli effetti dell’art. 26 sui servizi tecnici, l’ANAC e il Ministero non sembrano concordare.
Con Parere n. 1375/2022, il Ministero delle Infrastrutture (prima, MIMS) sembra aver escluso un adeguamento dei corrispettivi di direzione lavori e coordinamento sicurezza a seguito dell’applicazione dei prezzi aggiornati.
Secondo il MIT, infatti, il meccanismo previsto dall’art. 26 del d.l. 50/2022 riconosce un adeguamento dei prezzi, con relativa adozione SAL, emissione del certificato di pagamento e corresponsione del relativo pagamento, «unicamente con riguardo alla determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni eseguite dall’appaltatore, non essendo, invece, previsto alcun adeguamento dei corrispettivi dovuti per servizi».
Con un recente Comunicato del Presidente ANAC del 8 novembre 2022, invece, sono state chiarite ulteriori modalità di determinazione dei corrispettivi nell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
L’ANAC ricorda infatti come spesso nei contratti aventi ad oggetto servizi tecnici, l’Amministrazione richiede in corso di esecuzione prestazioni aggiuntive e/o integrative rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione del compenso a base di gara, come ad esempio indagini, rilievi altri studi ritenuti imprescindibili per dare corretta esecuzione al contratto, senza prevedere alcun aumento del corrispettivo. Ciò, in ragione del fatto che i servizi tecnici costituiscono appalti il cui corrispettivo è determinato a corpo, e non sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite.
Osserva l’ANAC che tale comportamento si registra anche quando le prestazioni aggiuntive derivano da un evento imprevisto ed imprevedibile al momento dell’assunzione dell’incarico: è il caso delle attività di aggiornamento dei computi metrici estimativi di progetto e della contabilità dei lavori, richieste dalle stazioni appaltanti ai progettisti e ai direttori dei lavori in base all’art. 26 del decreto aiuti (d.l. 50/2022 conv in L. 91/2022).
Gli adempimenti tecnici richiesti dalle già menzionate norme costituiscono, per i titolari degli incarichi di progettazione o di direzione lavori, nuove prestazioni richieste dalle Amministrazioni.
L’ANAC ha quindi precisato che sebbene sussista il principio di immodificabilità del prezzo nei contratti a corpo, questo non va inteso in maniera assoluta ed inderogabile, “ma trova un limite nella pedissequa rispondenza dell’opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche forniti dalla stazione appaltante, sulla base dei quali l’offerente ha eseguito i propri calcoli e le proprie stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire”.
La circostanza che, nell’appalto a corpo, il corrispettivo sia fisso ed invariabile non esclude, tuttavia, che le prestazioni introdotte in variazione dell’originaria prestazione debbano essere, comunque, oggetto di autonomo apprezzamento, con conseguente erogazione del corrispondente corrispettivo.
Le Linee guida n. 1 dell’ANAC, recante “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” devono essere intese, infatti, nel senso che “non solo è necessario che la documentazione di gara riporti l’elenco dettagliato delle prestazioni oggetto dell’incarico e i relativi corrispettivi (secondo i criteri stabiliti dal DM 17 Giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri) ma che qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione nei limiti in cui è consentito all’amministrazione esercitare lo ius variandi”.
In conclusione, dunque, secondo il comunicato in parola, anche le richieste di aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori, che pervengano successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti, devono considerarsi attività aggiuntive che devono essere remunerate in modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte.
Il contrasto tra il parere del MIT e il comunicato dell’ANAC potrebbe essere apparente, o meglio, così risolvibile: i prezziari aggiornati adottati in forza del decreto aiuti non comportano una modifica automatica dell’importo contrattualmente pattuito per i servizi tecnici; tuttavia, qualora il titolare del servizio è chiamato ad eseguire delle prestazioni ulteriori al fine di applicare la normativa sopravvenuta di cui al decreto aiuti, tale prestazione aggiuntiva deve essere comunque pagata, non potendo dirsi rientrante nel corrispettivo del contratto stipulato.
(Atto del Presidente ANAC, 27.7.2022, n. 63471 – Parere MIMS n. 1371/2022 – Comunicato Presidente ANAC 8.11.2022)