Caro materiali: convertito in legge il decreto “Sostegni ter”. Novità e conferme su revisione prezzi, compensazioni, accordi quadro.

TCaro materiali convertito in legge il decreto “Sostegni ter”. Novità e conferme su revisione prezzi, compensazioni, accordi quadro.orniamo sul tema che sta affliggendo la nostra economia: il caro materiali. Il decreto “Sostegni ter” (d.l. 4/2022) è stato convertito in legge 25/2022. Si registrano conferme su revisione prezzi e  compensazioni e novità, introdotte in occasione della conversione, in tema di accordi quadro.

La legge di conversione del d.l. Sostegni ter non altera il meccanismo di revisione prezzi previsto dal d.l. 4/2022, per cui resta fermo l’obbligo fino al 31.12.2023 di inserire la clausola di revisione prezzi in tutti i contratti di lavori, servizi e forniture i cui bandi siano stati pubblicati successivamente al 27.1.2022.

Rilevanti novità, invece, sono state inserite per fronteggiare il costante aumento del costo dei materiali. Il comma 11-bis, inserito all’art. 29 in sede di conversione, ha inciso sui costi per gli accordi quadro.

La norma prevede che per gli accordi quadro aggiudicati o efficaci al 29.3.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione) le stazioni appaltanti possono utilizzare, nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori dell’accordo quadro, le risultanze dei prezziari regionali che verranno aggiornati in base alle nuove linee guida che verranno amante dal MIMS.

Il comma 12 del medesimo art. 29, infatti, dispone l’adozione di apposite linee guida per la determinazione dei prezzari di cui all’art. 23, comma 7, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., demandandone l’adozione da parte del MIMS entro il 30 aprile 2022.

Nelle more dell’adozione delle linee guida e, dunque, dell’aggiornamento dei prezziari in base alle stesse, il secondo periodo del comma 11-bis specifica che le stazioni appaltanti, sempre nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo quadro, possono aumentare o ridurre le risultanze  dei  prezzari  regionali  utilizzati  ai  fini dell’aggiudicazione dell’accordo quadro utilizzando le rilevazioni semestrali effettuate dal MIMS ai fini della compensazione ordinaria prevista per i contratti pubblici di lavori dall’art. 29, comma 1, lett. b) del d.l. 4/2022.

A tal proposito è bene precisare che il comma 2 dell’art. 29 del d.l. 4/2022 prevede che il MIMS proceda a determinare con decreto le rilevazioni delle variazioni di prezzo dei materiali da costruzione maggiormente significativi. Tali decreti, secondo la stessa norma, sono adottati entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno.

Da ultimo, si segnala infine che in sede di conversione è stato altresì aggiunto il comma 13-bis all’art. 29 che adegua il termine dal quale è possibile sciogliere il CCT alla data del 30.6.2023. Il decreto Semplificazioni-bis (d.l. n. 77/2021), infatti, aveva prorogato già al 30.6.2023 le varie norme sull’applicazione del CCT ma aveva dimenticato di modificare tutti i commi e, in particolare, il comma 6 dell’art. 6 del d.l. 76/2020 in tema di scioglimento del CCT. L’art. 29 del decreto Sostegni-ter non fa altro che completare l’adeguamento di tutte le norme in tema alla data del 30.6.2023.

Qualche giorno fa è stato convertito in legge il c.d. decreto Sostegni-ter (d.l. 4/2022 conv. in L. 25/2022) il quale, come noto, introduce la clausola revisione prezzi obbligatoria per i contratti di lavori, servizi e forniture.

La legge di conversione del d.l. Sostegni-ter non altera il meccanismo di revisione prezzi previsto dal d.l. 4/2022, per cui resta fermo l’obbligo fino al 31.12.2023 di inserire la clausola di revisione prezzi in tutti i contratti di lavori, servizi e forniture i cui bandi siano stati pubblicati successivamente al 27.1.2022.

Rilevanti novità, invece, al comma 11-bis, inserito all’art. 29 in sede di conversione, che ha inciso sui costi per gli accordi quadro.

La norma prevede che per gli accordi quadro aggiudicati o efficaci al 29.3.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione) le stazioni appaltanti possono utilizzare, nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori dell’accordo quadro, le risultanze dei prezziari regionali che verranno aggiornati in base alle nuove linee guida che verranno amante dal MIMS.

Il comma 12 del medesimo art. 29, infatti, dispone l’adozione di apposite linee guida per la determinazione dei prezzari di cui all’art. 23, comma 7, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., demandandone l’adozione da parte del MIMS entro il 30 aprile 2022.

Nelle more dell’adozione delle linee guida e, dunque, dell’aggiornamento dei prezziari in base alle stesse, il secondo periodo del comma 11-bis specifica che le stazioni appaltanti, sempre nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo quadro, possono aumentare o ridurre le risultanze  dei  prezzari  regionali  utilizzati  ai  fini dell’aggiudicazione dell’accordo quadro utilizzando le rilevazioni semestrali effettuate dal MIMS ai fini della compensazione ordinaria prevista per i contratti pubblici di lavori dall’art. 29, comma 1, lett. b) del d.l. 4/2022.

A tal proposito è bene precisare che il comma 2 dell’art. 29 del d.l. 4/2022 prevede che il MIMS proceda a determinare con decreto le rilevazioni delle variazioni di prezzo dei materiali da costruzione maggiormente significativi. Tali decreti, secondo la stessa norma, sono adottati entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno.

Da ultimo, si segnala infine che in sede di conversione è stato altresì aggiunto il comma 13-bis all’art. 29 che adegua il termine dal quale è possibile sciogliere il Collegio consultivo tecnico (CCT) alla data del 30.6.2023. Il decreto Semplificazioni-bis (d.l. n. 77/2021), infatti, aveva prorogato già al 30.6.2023 le varie norme sull’applicazione del CCT dimenticando tuttavia di modificare tutti i commi e, in particolare, il comma 6 dell’art. 6 del d.l. 76/2020 in tema di scioglimento del CCT. L’art. 29 del decreto Sostegni-ter non fa altro che completare l’adeguamento di tutte le norme in tema alla data del 30.6.2023.

(d.l. 4/2022 convertito in l. 25/2022)