La moratoria degli impianti di energia da fonti rinnovabili: il caso della Regione Abruzzo

La moratoria degli impianti di energia da fonti rinnovabili: il caso della Regione Abruzzo.L’argomento sul quale torniamo a discutere è senza alcun dubbio quello attuale legato allo sviluppo delle energie rinnovabili: come visto in precedenza con il caso Lazio (a questo link potete consultare l’argomento), anche la Regione Abruzzo ha deciso di porre una limitazione alla realizzazione di alcuni impianti che producono energia rinnovabile.

Al momento, tuttavia, si registra una battuta d’arresto della disciplina regionale ad opera dell’intervento della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, L.R. Abruzzo 23 aprile 2021, n. 8, costringendo il compilatore regionale ad intervenire per rettificare il quadro legislativo vigente.

Secondo il rapporto statistico 2020 (consultabile a questo link) pubblicato dal G.S.E., a fronte di una potenza complessiva installata in Italia pari a 56.586 MW, nel 2020 la Regione Abruzzo ha installato il 3,7% del totale nazionale, con una concentrazione significativa degli impianti idroelettrici, un valore che colloca la regione al di fuori dei primi posti nella classifica delle installazioni di infrastrutture energetiche rinnovabili (specie eolico e solare) nel territorio nazionale.

In guisa con lo sviluppo locale, l’installazione degli impianti di produzione di energia elettrica fotovoltaica ed eolica è stata temporaneamente sospesa in ambito regionale, subordinandola di fatto all’adozione di un atto di pianificazione, indispensabile ad individuare le zone idonee ad ospitare le future strutture impiantistiche.

La disciplina regionale di cui all’art. 4, L.R. 8/2021, nella versione antecedente alle modifiche apportate a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionalità, rubricata “Disposizioni urgenti per individuazione aree inidonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili” stabiliva espressamente che “1. Nelle more dell’individuazione in via amministrativa delle aree e dei siti inidonei all’installazione di specifici impianti da fonti rinnovabili … sono sospese le installazioni non ancora autorizzate di impianti di produzione di energia eolica di ogni tipologia, le grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di impianti per il trattamento dei rifiuti, inclusi quelli soggetti ad edilizia libera, nelle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualitàe/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, al fine di non compromettere o interferire negativamente con la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale“.

Si trattava, come espressamente dichiarato dagli stessi estensori, di una disciplina volta a salvaguardare i terreni agricoli di particolare pregio, evitando l’insediamento selvaggio degli impianti energetici; la fattispecie normativa, di fatto, demandando agli enti locali l’individuazione delle zone del territorio inidonee all’installazione, precludeva la realizzazione di impianti f.e.r. in quelle aree agricole caratterizzate da produzioni agro – alimentali di qualità e/o di particolare pregio con il dichiarato fine di non compromettere la valorizzazione del paesaggio rurale o le tradizioni agroalimentari locali.

Si è assistito, dunque, ad un legislatore regionale che, in contrapposizione ad una politica nazionale di promozione energetica proveniente da fonti rinnovabili, ha inteso favorire la tutela delle aree agricole a vantaggio di due particolari fattori: le produzioni agro- alimentari e la valorizzazione del paesaggio rurale, elementi certamente tipici del territorio abruzzese.

Tali pregevoli finalità non hanno tuttavia superato il vaglio critico della Corte Costituzionale, investita del giudizio di compatibilità per una pluralità di parametri, la quale con la pronuncia n. 77 del 2022 (consultabile, integralmente, a questo link) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della citata disposizione

In estrema sintesi, secondo la tesi difensiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorrente, “…  le norme … introdurrebbero una «moratoria» vòlta a sospendere i procedimenti autorizzativi per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione dell’energia alimentati da fonti rinnovabili e di impianti per il trattamento dei rifiuti, in attesa dell’adozione dello strumento di pianificazione … la citata moratoria contrasterebbe con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale nella materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», cui la disciplina regionale sarebbe ascrivibile … la moratoria … non si potrebbe, d’altro canto, giustificare «in considerazione della circostanza che siffatti impianti siano da ubicarsi in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità … e/o di particolare pregio … la destinazione agricola di un’area non costituisce, in linea generale e a priori, elemento ostativo all’installazione di impianti da fonti rinnovabili“.

Ritenendo fondata la questione, la Corte Costituzionale, richiamando la normativa nazionale che attiene al regime abilitativo e quella concernente il riparto di competenze nella materia di produzione e trasporto di energia, ha sancito che “…  si deve rilevare che il legislatore abruzzese ha indebitamente sospeso, in violazione dei principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», le procedure di autorizzazione relative agli «impianti di produzione di energia eolica di ogni tipologia, [al]le grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e [agli] impianti per il trattamento dei rifiuti, inclusi quelli soggetti ad edilizia libera» (così, l’impugnato art. 4). Le procedure, che – in base ai principi fondamentali dettati a livello statale – devono essere semplificate e accelerate, vengono, invece, sospese nel complessivo territorio dell’Abruzzo, relativamente a tutte le zone agricole che abbiano le generiche caratteristiche indicate dalla normativa impugnata …”.

La motivazione espressa dalla Corte alla base del giudizio di illegittimità costituzionalità si rifà alla violazione dei principi fondamentali della materia, che affidano a celeri procedure amministrative il compito di valutare in concreto gli interessi coinvolti nell’installazione di impianti di produzione dell’energia da fonti rinnovabili. Tali valutazioni amministrative, secondo il giudizio espresso dalla Corte, “… non possono essere condizionate e limitate da criteri cristallizzati in disposizioni legislative regionali … né a fortiori possono essere impedite e, sia pure temporaneamente, ostacolate da fonti legislative regionali. L’art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021 si pone, dunque, in aperto contrasto con i principi fondamentali della materia di celere conclusione delle procedure di autorizzazione e di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, principi che sono al contempo attuativi di direttive dell’Unione europea e riflettono anche impegni internazionali vòlti a favorire l’energia prodotta da fonti rinnovabili (sentenza n. 286 del 2019), risorse irrinunciabili al fine di contrastare i cambiamenti climatici …” (Corte Cost. 77/2022).

A fronte dell’illegittimità costituzionale dichiarata, il legislatore regionale è nuovamente intervenuto nella materia de quo, riscrivendo l’art. 4 della L.R. 23.4.2021, n. 8, stabilendo che ” 1. I Comuni … possono individuare le zone del territorio comunale inidonee all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili limitatamente alle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità … e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, al fine di non compromettere o interferire negativamente con la valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali …“, disposizione in vigore dal 18.3.2022.

Si è in attesa, anche in tal caso, di una pronuncia di legittimità della Corte Costituzionale, avendo la Presidenza del Consiglio dei Ministri impugnato la precitata novella legislativa attesa la permanenza delle originarie perplessità di legittimità costituzionale: “… La previsione regionale … presenta le medesime illegittimità già eccepite riguardo l’articolo 4 della legge regionale n. 8 del 2021 …“.

Nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale è indubbio che la normativa regionale abruzzese rappresenta un vero e proprio ostacolo allo sviluppo degli impianti energetici in area agricola: nondimeno, la tutela delle produzioni e del contesto paesaggistico appaiono un bene primario da salvaguardare, difficilmente sovrapponibile alla promozione energetica.

Un giusto compromesso tra sviluppo energetico e tutela del territorio potrebbe essere rappresentata da una maggiore valorizzazione degli impianti agrovoltaici, non potendo continuare a perseguire il Paese una politica di forte dipendenza da mercati esteri nell’importazione di energia.

(Corte cost. 8.2.2022, n. 77)