CCT: è consentito l’intervento su questioni già pendenti prima della sua costituzione?
Disciplinato per la prima volta nel d.lgs. 50/2016 all’art. 207 e subito abrogato nel 2017 (reintrodotto a tempo con l’art. 1, comma 11-14 del c.d. decreto Sblocca Cantieri, d.l. 32/2019 conv. in L. 55/2019), il Collegio consultivo tecnico (CCT) ha subito una sostanziale ristrutturazione grazie al c.d. decreto Semplificazioni 2020.
L’art. 6, d.l. 76/2020 (convertito, con modificazioni, in l. 120/2020) lo ha dunque riportato alla luce, confermandone lo scopo: garantire la rapida risoluzione di controversie eventualmente insorte nell’esecuzione del contratto. Non sono mancate, come sempre, alcuni dubbi in merito alla sua applicazione, specie considerando che il d.l. 76/2020 ne ha imposto la costituzione anche ai contratti di lavori sopra-soglia in corso di esecuzione.
Il CCT può pronunciarsi su questioni relative a contratti pubblici già in esecuzione al momento di entrata in vigore del d.l. 76/2020? Il CCT può deliberare su una questione già pendente alla data di entrata in vigore del summenzionato decreto?
Tali quesiti sono giunti all’attenzione dell’ANAC che, con una recente delibera, ha precisato alcuni aspetti rilevanti in merito ai compiti e alle questioni che possono formare oggetto delle determinazioni del CCT.
Lo scopo ed il campo di applicazione dell’art. 6 del d.l. 76/2020 sono assolutamente rilevanti nel caso di specie.
Nel dare una risposta ai predetti quesiti, l’ANAC ha innanzitutto ricordato che l’art. 6 ha reso obbligatoria per i contratti di lavori sora-soglia la costituzione di un CCT “prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data”. La norma ha previsto altresì che “Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data”.
Il decreto MIMS del 17 gennaio 2022 n. 12, recante le Linee guida per l’applicazione delle funzioni del CCT da parte delle stazioni appaltanti, ha stabilito poi, con riguardo a tutti i lavori già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del menzionato d.l. 76/2020, che le parti saranno tenute a sottoscrivere un apposito “atto aggiuntivo”, con il quale saranno individuate le tipologie di quesiti sottoponibili all’esame del Collegio, fattispecie che potranno anche essere già pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. 76/2020, purché non definite.
Ne deriva, pertanto, l’obbligatorietà della costituzione del Collegio consultivo tecnico per tutti gli appalti di lavori di importo superiore alle soglie comunitarie; detto istituto dovrà quindi essere costituito prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto (e, comunque, entro e non oltre dieci giorni da tale data) ovvero, per i contratti già in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del d.l. 76/2020, entro i trenta giorni successivi.
Quanto alle controversie che possono essere portate all’attenzione del CCT, invece, secondo l’ANAC “in caso di costituzione obbligatoria (…) il dato normativo esclude la possibilità, da parte della stazione appaltante, di sottrarre specifiche questioni all’esame del Collegio”. Diversamente, infatti, spiega l’Autorità, “si realizzerebbe una limitazione al suo funzionamento in possibile contrasto con l’obbligatorietà della relativa costituzione e con la predeterminazione ex lege delle relative attribuzioni”.
La stazione appaltante ha la facoltà di circoscrivere l’ambito di azione del Collegio nei soli casi di costituzione facoltativa dello stesso, ossia quando la costituzione del CCT e l’individuazione dei suoi compiti siano rimesse alla volontà delle parti (in questi termini, cfr. delibere ANAC nn. 206/2021 e 532/2021).
Tali conclusioni sono confermate, secondo ANAC, anche nel nuovo codice dei contratti pubblici, il d.lgs. 36/2023: gli artt. 215-218 (recanti la disciplina del CCT) – che, per espressa previsione dell’art. 224, comma 1, d.lgs. 36/2023, si applicano anche ai Collegi già costituiti e operanti al 1° aprile 2023 (data di entrata in vigore del predetto testo normativo) –, letti in combinato disposto con quanto previsto dall’Allegato V.2 al d.lgs. 36/2023, forniscono la compiuta disciplina dell’istituto in questione, confermandone la finalità deflattiva e preventiva del contenzioso, senza possibilità di sottrarre specifiche questioni all’esame del Collegio.
Con riferimento, infine, alla possibilità di sottoporre al CCT le controversie aventi ad oggetto la revisione del PEF – oggetto dello specifico quesito posto all’Autorità – l’ANAC ha precisato che la normativa di settore succedutasi nel tempo ha sempre previsto la possibilità di modificare il PEF in corso di esecuzione. In particolare, per espressa previsione degli artt. 165, comma 6 e 182, comma 3, d.lgs. 50/2016, è possibile la revisione del PEF in tutti i casi in cui si verifichino fatti – non riconducibili all’operato del concessionario – che incidano sull’equilibrio del piano economico finanziario medesimo. In conclusione, pertanto, l’Autorità ha rilevato che il PEF può essere modificato nel rispetto di quanto stabilito dalle summenzionate disposizioni “le quali costituiscono eccezione alla regola per cui i termini economici di un rapporto concessorio non possono essere modificati nel corso del suo svolgimento in quanto, così facendo, verrebbe del tutto vanificato lo scopo del meccanismo concorrenziale di scelta del contraente”.