Cessione crediti della PA: l’importanza dei requisiti di forma

cessione creditiCessione crediti della PA: l’importanza dei requisiti di forma

La cessione dei crediti nei confronti della PA è una tematica di grande rilevanza pratica, soprattutto per le imprese che forniscono beni e servizi agli enti pubblici. La recente sentenza n. 1554/2024 del Tribunale di Cassino offre un’analisi approfondita sui principi che regolano tali rapporti, chiarendo i requisiti di validità e opponibilità delle cessioni.

 

La disciplina normativa di riferimento

La cessione dei crediti verso la PA è soggetta a normative specifiche che si discostano dalle regole generali previste dagli artt. 1260 e ss. del Codice Civile. In particolare, la disciplina ruota attorno a tre principali fonti normative:

1) Regio Decreto n. 2440/1923

Gli artt. 69 e 70 del decreto, applicabili alle amministrazioni statali, stabiliscono che le cessioni di crediti siano valide solo se effettuate con atto pubblico o scrittura privata autenticata, debitamente notificate all’ente debitore con il suo esplicito consenso.

La ratio di tale disciplina è garantire il pieno coinvolgimento dell’amministrazione nella gestione della cessione, preservando così la regolare esecuzione della prestazione contrattuale. Questa tutela è necessaria per evitare che le risorse finanziarie del debitore possano venire meno, compromettendo la continuità del rapporto.

La cessione è inefficace fino a quando non intervenga un formale assenso dell’amministrazione statale, che può negarlo per ragioni legate alla forma o per altri motivi di interesse pubblico. Tale regime si applica esclusivamente durante la vigenza del contratto, come ribadito dalla giurisprudenza (Cass. Civ. 21 dicembre 2018, n. 33344; Cass. Civ. 8 maggio 2008, n. 11475; Cass. Civ. 1 febbraio 2007, n. 2209).

2) Codice dei Contratti Pubblici

Il Codice dei contratti pubblici integra la normativa sulla cessione di crediti verso la PA. L’art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016 (ora abrogato dal d.lgs. 36/2023) prevedeva un meccanismo di silenzio-assenso: la cessione era considerata efficace se l’amministrazione non l’avesse espressamente rifiutata entro 45 giorni dalla notifica.

Con il d.lgs. 36/2023, la disciplina è stata riformulata nell’art. 120, comma 12, che rimanda all’art. 6 dell’Allegato II.14. Le nuove norme mantengono il requisito della notifica formale e prevedono che:

  1. La cessione debba essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all’amministrazione.
  2. La cessione sia opponibile se non rifiutata entro 45 giorni dalla notifica.
  3. Le amministrazioni possano accettare preventivamente la cessione, riservandosi il diritto di opporre al cessionario le stesse eccezioni valide nei confronti del cedente.

3) Testo Unico degli Enti Locali

L’art. 191 d.lgs. 267/2000 regola la cessione di crediti per gli enti locali. A differenza delle amministrazioni statali, è richiesto un impegno di spesa registrato nel bilancio e una copertura finanziaria come condizioni indispensabili per la validità degli obblighi contrattuali. La mancanza di tali requisiti comporta la nullità del contratto.

Le modalità per realizzare una cessione efficace

La controversia oggetto della pronuncia verteva sulla richiesta di pagamento avanzata da una banca, cessionaria di crediti derivanti da fatture emesse da terzi fornitori nei confronti di un Comune.

Il Tribunale ha rigettato la domanda, evidenziando alcune criticità legate alla gestione della cessione dei crediti della PA, illustra le modalità con cui tale cessione deve avvenire per essere efficace.

La cessione dei crediti verso la PA, per essere opponibile, deve rispettare precisi requisiti formali.

La sentenza del Tribunale di Cassino analizza una controversia in cui una banca, cessionaria di crediti derivanti da fatture di fornitori, ha richiesto il pagamento a un Comune. La domanda è stata rigettata per diverse criticità legate alla gestione della cessione.

Il Tribunale ha chiarito che, per essere opponibile, la cessione deve rispettare requisiti formali essenziali:

  • Impegno contabile e copertura finanziaria: in assenza di impegno contabile e copertura finanziaria, il contratto sottostante alla cessione non può produrre effetti vincolanti per l’ente pubblico, indipendentemente dall’osservanza delle altre formalità.
  • Notifica formale all’ente debitore: Anche in assenza di consenso espresso, la notifica formale della cessione rimane un requisito fondamentale. In caso di mancata opposizione da parte dell’ente debitore, la cessione è opponibile, ma solo se sono rispettate le altre condizioni di legge.
  • Forma scritta: La cessione deve essere formalizzata per iscritto, pena la nullità. Documenti non idonei o comportamenti concludenti non sono sufficienti.
  • Prova del credito: Spetta al cessionario dimostrare non solo la validità della cessione, ma anche l’esistenza e la natura del credito ceduto. La produzione di semplici fatture non è sufficiente a provare il rapporto obbligatorio sottostante, soprattutto in assenza di un contratto formalmente valido tra le parti.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Cassino rappresenta un monito per le imprese e i professionisti che operano nel settore degli appalti pubblici. La cessione di crediti verso la PA è un’operazione complessa, che richiede il rispetto rigoroso delle norme e un’attenta gestione delle formalità contrattuali e contabili.

Il giudice ha sottolineato che spetta al cessionario dimostrare la validità della cessione, fornendo documenti che attestino sia il credito ceduto sia il rispetto delle formalità prescritte. Nel caso di specie, la semplice esibizione di fatture non è stata considerata sufficiente. Prima di accettare la cessione di un credito, è dunque fondamentale verificare che siano state effettuate tutte le formalità richieste dalle norme per la cessione dei crediti della PA.

Tribunale di Cassino, 23 dicembre 2024, n. 1554

 

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