CGUE: obbligo di gara per il trasporto pubblico marittimo veloce di passeggeri sullo stretto di Messina
Con una recente sentenza, la CGUE ha affermato che i contratti di trasporto pubblico marittimo veloce di passeggeri non possono essere conclusi senza che sia previamente esperita una procedura di gara.
La vicenda processuale
Nell’ottobre 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano affidava in via diretta, senza che venisse esperita alcuna procedura di gara pubblica, la prestazione del servizio di trasporto marittimo veloce di passeggeri fra il porto di Messina e il porto di Reggio Calabria.
Tale affidamento diretto veniva contestato dall’operatore uscente per incompatibilità con il Regolamento (CEE) 3577/92, dinanzi al TAR Lazio, il quale respingeva il ricorso proposto, ritenendo che, ai sensi dell’art. 47, comma 11-bis del d.l. 50 del 24 aprile 2017, il servizio in questione potesse essere qualificato come servizio di trasporto ferroviario e, pertanto, in ossequio alla normativa europea (Regolamento CE 1370/2007), potesse essere oggetto di affidamento diretto.
Adito il Consiglio di stato, quest’ultimo ha però dubitato della legittimità comunitaria dell’art. 47, comma 11 – bis del d.l. 50/2017.
Più nel dettaglio, ad avviso del giudice del rinvio, l’art. 1, paragrafo 1 e l’art. 4, paragrafo 1 del regolamento 3577/92 ostano ad una disposizione nazionale, l’art. 47, comma 11 – bis del d.l. 50/2017, appunto, che abbia lo scopo di equiparare dei servizi di trasporto marittimo a dei servizi di traporto ferroviario, qualora tale equiparazione abbia l’effetto di sottrarre il servizio in questione all’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici che sarebbe ad esso altrimenti applicabile.
A questo proposito, occorre ricordare che l’art. 1, paragrafo 2, seconda frase del Regolamento (CE) 1370/2007 prevede l’applicabilità di quest’ultimo al trasporto pubblico di passeggeri in acque marine nazionali, “fermo restando” le disposizioni del regolamento 3577/1992.
Il citato regolamento 3577/92 all’art. 1 stabilisce chiaramente il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri. Il successivo art. 4, paragrafo 1, primo comma prevede che uno Stato membro può concludere il servizio pubblico con le compagnie di navigazione che partecipano segnatamente ai servizi regolari da e verso le isole o imporre loro obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di trasporti marittimi. Il secondo comma di tale disposizione esige che uno Stato membro, se conclude contratti di servizio pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, lo faccia su base non discriminatoria nei confronti di tutti gli armatori dell’Unione.
La decisione della CGUE
La Corte di giustizia, con la decisione in rassegna, ha puntualizzato che le norme in materia di appalti pubblici non sono identiche a seconda che si tratti di servizi di trasporto pubblico di passeggeri via mare oppure di servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia. Invero, l’affidamento diretto, previsto dal Regolamento (CE) 1370/2007, si applica all’esercizio nazionale e internazionale di servizi pubblici di trasporto passeggeri per ferrovia, nonché al trasporto ferroviario e su strada. Tuttavia, gli Stati membri possono estenderla anche al trasporto di passeggeri “via mare nazionale”, ma tale estensione può essere operata solo se non entra in contrasto con il regolamento 3577/92 che in caso di conflitto è destinato a prevalere. A parere, dunque, del giudice europeo, non si può ammettere che una misura nazionale proceda ad una riqualificazione di taluni servizi, non tenendo conto della natura reale di questi ultimi e arrivando a sottrarli all’applicazione delle norme ad essi applicabili.
Sulla scorta del principio di diritto, il Consiglio di Stato dovrà adesso risolvere il contenzioso ancora pendente davanti sé, il cui esito appare giocoforza orientato verso una sola possibile strada: il trasporto pubblico marittimo veloce di passeggeri sullo stretto di Messina deve essere messo a gara.
(CGUE, 13.10.2022, causa C‑437/21)