Clausola del bando di gara sul criterio di aggiudicazione e onere di immediata impugnazione
In attesa della decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, cui una questione simile è stata rimessa di recente, il TAR di Salerno prende radicalmente posizione sul tema dell’onere di immediata impugnazione delle clausole del bando di gara relativa al criterio di aggiudicazione.
Nel novembre 2017, infatti, la Sez. III del Consiglio di Stato ha sollevato dinnanzi all’Adunanza Plenaria la questione circa l’esatta definizione dei casi in cui, nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sussista l’onere di immediata impugnazione di clausole autonomamente lesive del bando di gara e, in particolare, delle clausole concernenti la scelta della stazione appaltante di procedere con il metodo di aggiudicazione del prezzo più basso, in luogo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Cons. St., Sez. III, ordinanza 7/11/2017, n. 5138).
Con riferimento a una gara relativa al servizio di soccorso e trasporto di infermi, il TAR di Salerno ha sottolineato con convinzione di non condividere l’orientamento che richiede l’immediata impugnazione del bando di gara. Al contrario, a parere del TAR, l’impugnazione del criterio con cui si svolgerà la gara non può che essere posticipata al momento dell’aggiudicazione, momento in cui la potenziale lesione diventa attuale. Nel caso in questione, l’attribuzione del 50% del punteggio all’elemento economico dell’offerta risultava in violazione della nuova previsione introdotta dal correttivo per cui le stazioni appaltanti possono stabilire un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30% (art. 95, co. 10-bis, d.lgs. n. 50/2016).